Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31159 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2307-2018 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato MARIACRISTINA TABANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, VALERIA COSENTINO, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3606/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 4491/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Roma in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava integralmente le domande proposte da R.R. nei confronti della s.p.a. Thales Alenia Space s.p.a. volte a conseguire l’accertamento del diritto alla qualifica di quadro a far tempo dal 2005 e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive spettanti, oltre all’accertamento del demansionamento a decorrere dal maggio 2009 ed al risarcimento del danno da mobbing in conseguenza del demansionamento, del danno morale, esistenziale e da perdita di chance.

All’esito di ampio scrutinio delle acquisizioni probatorie, il giudice del gravame perveniva alla conclusione della insussistenza in capo alla lavoratrice dei poteri decisionali e gestionali propri della superiore qualifica rivendicata, non essendo emerso lo svolgimento di quelle funzioni vicarie o sostitutive a livello transnazionale del manager M.P. né l’assunzione di quel ruolo di prestigio e di rilievo per il raggiungimento degli obiettivi primari dell’azienda a livello nazionale, prospettato dalla lavoratrice a sostegno del diritto azionato.

Avverso tale decisione R.R. interpone ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte del merito per avere omesso di esaminare i diversi profili di qualificazione della mansione di quadro come contemplati dal c.c.n.l. di settore.

Ci si duole che la Corte di merito non abbia esaminato “i diversi profili di qualificazione della mansione di “quadro” come contemplati dal c.c.n.l. di settore, limitando l’approfondimento esclusivamente alla prima ipotesi contrattuale, senza estendere il controllo alle ipotesi alternative espressamente contemplate dalla contrattazione collettiva”. Il giudice del gravame si sarebbe infatti, limitato a contemplare, quale requisito indispensabile della qualifica rivendicata, il solo potere decisionale e di coordinamento e controllo del lavoro altrui, trascurando l’ulteriore ipotesi prevista dalla disposizione contrattuale, secondo cui la qualifica di quadro era connessa anche allo svolgimento di un ruolo di “adeguato supporto” per la soluzione di problemi al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’impresa.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’accordo quadro del 20/1/2008, degli artt. 1362-1363, 2103 c.c., art. 1 c.c.n.l. di settore in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che l’attività ermeneutica svolta dai giudici del gravame sia stata limitata alla interpretazione letterale di alcune locuzioni della richiamata disposizione pattizia, considerate atomisticamente, in assenza di coordinamento, secondo una complessiva lettura, anche con le altre ipotesi contrattuali di definizione della categoria di quadro, che prevedevano la possibilità di predisporre piani con l’adeguato supporto alla soluzione di problemi per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, ai fini della definizione della qualifica di quadro.

Si soggiunge che l’autonomia negoziale delle parti avrebbe inteso “dare rilievo al ruolo di adeguato supporto alla soluzione dei problemi attraverso l’ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni fra il proprio settore e quelli correlati per realizzare gli obiettivi aziendali, tutti elementi tipici delle mansioni svolte e provate dalla sig. R.R.”.

3. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 20952103,1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che la prova dello svolgimento di mansioni superiori sarebbe ravvisabile ex se, nel ruolo rivestito di vice responsabile del Life Cycle Cost a livello transnazionale.

4. Il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 2697,1362,2727,2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole della non corretta valutazione da parte dei giudici del gravame, delle acquisizioni probatorie di natura documentale e testimoniale, dalle quali sarebbe emerso lo svolgimento di mansioni di quadro, attraverso il ruolo di adeguato supporto alla realizzazione di obiettivi aziendali nel settore descritto al capo che precede, di rilievo nazionale e transnazionale.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non appaiono meritevoli di accoglimento.

S’impone innanzitutto l’evidenza dei profili di inammissibilità che connotano in particolare, la terza e quarta censura, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e quello dell’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un fatto decisivo della causa ovvero la contraddittorietà della motivazione, con la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (ex aliis, vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874).

6. In ogni caso, e pur volendo tralasciare le suesposte assorbenti considerazioni, non può sottacersi che le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità.

Esse, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019 n. 33373, Cass. S.0 27/12/2019 n. 34476).

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, non consentita nella presente sede.

Invero, il giudice del gravame, sviluppando nel suo iter argomentativo i congrui passaggi del processo cd. trifasico coessenziali alla formulazione del giudizio inerente all’accertamento del diritto alla qualifica superiore, è pervenuto alla reiezione del diritto azionato dopo aver vagliato puntualmente le declaratorie contrattuali di riferimento e scrutinato ampiamente le articolate acquisizioni probatorie.

Si tratta di accertamento coerente coi principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo i quali nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (vedi ex plurimis, Cass.30/10/2008 n. 26234, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589).

Il Collegio di merito ha acclarato, all’esito della approfondita disamina delle deposizioni testimoniali raccolte e della documentazione versata in atti (vedi ordine di servizio n. 16/06), che la R. era stata assegnata alla UO di Business Navigazione e Comunicazione Integrate, occupandosi di Lyfe – Cicle Cost sotto la direzione e supervisione del quadro sig. A. (in coerenza con gli organigrammi prodotti), e che la sua attività era limitata a fornire i dati di analisi senza partecipazione a processi decisionali né con esercizi di poteri di controllo.

Era emerso infatti che la ricorrente, a livello nazionale, era stata assegnata ad attività di rilevazione dei dati di pianificazione costi, preparazione di ordini di vendita, richiesta di fatturazioni, analisi di scostamento fra budget e speso, preparazione report da presentare a società di auditing, mediante formulazione di proposte comunque sottoposte alla supervisione ed approvazione del personale investito della qualifica di quadro (la sig. A.).

D’altro canto era stato escluso – sempre alla stregua delle deposizioni testimoniali raccolte – che, a livello transazionale, la lavoratrice avesse svolto un ruolo di deputy, inteso quale supporto decisivo alla soluzione di problematiche per la realizzazione di rilevanti obiettivi aziendali.

Nel complesso, le competenze ad essa ascrivibili all’esito della ricognizione del quadro probatorio delineato in prime cure, ben potevano ritenersi rientrare nelle previsione di cui alla VII categoria – propria dell’inquadramento posseduto dalla lavoratrice – che postulava lo svolgimento di attività di alta specializzazione di “importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”; ma non della rivendicata qualifica di quadro, in cui detta attività si associa ad un “grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale”, a funzioni “organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità” ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, a contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa.

In definitiva, l’attività di studio dei piani di costo per la realizzazione di un progetto, – appannaggio della R. nel contesto dell’assetto organizzativo aziendale nazionale – in quanto privo di quel peculiare impulso ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, non consentiva alla ricorrente di accedere alla superiore qualifica rivendicata.

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale sulla questione delibata, neanche appaiono suscettibili di essere inficiati sotto l’ulteriore profilo enunciato con il quarto motivo, giacché, secondo l’insegnamento di questa Corte, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a valutazione (ex aliis, vedi Cass. 17/1/2019 n. 1229).

In particolare, l’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento – qualora non ecceda dai limiti tracciati dai summenzionati principi così come nella specie – è insindacabile in cassazione, non trovando ingresso, nel regime di sindacato minimale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, i vizi come dedotti dalla ricorrente (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. S.U. 18/4/2018 n. 9558).

7. Il quinto motivo concerne violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Si deduce che la Corte di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla intervenuta acquiescenza alla interpretazione resa dal primo giudice in ordine alla qualifica di quadro, evidenziata specificamente nella memoria di costituzione in appello.

Si prospetta il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo grado con la quale si è acclarato che lo studio svolto dalla ricorrente, del piano dei costi sotto tutti gli aspetti finalizzati alla realizzazione di un progetto, faceva sì che la stessa non si limitasse a svolgere attività di alta specializzazione bensì attività di studio e progetti per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, tipica della qualifica di quadro rivendicata.

8. La censura palesa un evidente difetto di specificità laddove non riproduce, neanche nelle sue parti di rilievo, il tenore dell’atto di gravame che si reputa privo di critica alla statuizione richiamata del giudice di prima istanza, così come del tenore della memoria di costituzione in appello, in violazione degli oneri gravanti sulla parte ricorrente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6. I vizi del processo non rilevabili d’ufficio possono infatti esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, sicché la proposizione di quel motivo resta comunque soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nonostante al giudice di legittimità competa il potere di cognizione piena e diretta del fatto processuale (vedi in motivazione Cass. S.U. 22/5/2012 n. 8077).

In ogni caso, deve rammentarsi che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando – come nella specie – la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis, vedi Cass. 13/10/2017 n. 24155).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il regime delle spese segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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