Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31166 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21122-2017 proposto da:

G.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI DEL CLITUNNO N 25, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMODIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CILURZO;

– ricorrente –

contro

K.R.ENERGY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO MARIA SCAGLIA, e UMBERTO MUNCHER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/03/2017 R.G.N. 1819/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto il ricorso proposto da G.C.R. nei confronti della s.p.a. K.R. Energy volto a conseguire l’accertamento del proprio diritto a percepire il compenso variabile pattuito il 14/7/2010, in relazione al contratto di consulenza professionale inter partes del 13/2/2009, nonché la condanna al pagamento della somma di Euro 391.035,88 per il titolo descritto.

Il Collegio di merito nel condividere l’iter motivazionale percorso dal giudice di prima istanza osservava che incontroverse fra le parti erano le seguenti circostanze:

in data 13/2/2009 era stato stipulato un contratto di consulenza recante previsione di un compenso fisso cui si aggiungeva un compenso variabile connesso al raggiungimento degli obiettivi, di cui all’Allegato 1;

tale documento non era stato, tuttavia, allegato al contratto;

l’atto datato 14/7/2010 prodotto in copia dal ricorrente, sui cui si fondava il diritto azionato, era stato disconosciuto dalla convenuta, al pari della sottoscrizione apposta dal Presidente del c.d.a.;

il ricorrente non era in possesso del documento originale.

La Corte distrettuale perveniva, quindi, alla reiezione del gravame alla stregua delle considerazioni di seguito esposte:

il ricorrente non aveva proposto istanza di verificazione della scrittura privata ai sensi dell’art. 216 c.p.c. a seguito del disconoscimento disposto dal legale rappresentante della società convenuta;

in ogni caso le prove articolate al fine di dimostrare l’esistenza e il contenuto del documento, da un canto erano inammissibili per tardività, essendo state formulate all’udienza del 17/7/2014 e non in sede di ricorso introduttivo del giudizio, benché la società avesse anteriormente già contestato la genuinità del documento; dall’altro, erano da considerarsi non decisive, perché non avevano ad oggetto il contenuto dell’atto 14/7/2010 e palesavano ulteriori profili di inammissibilità, avendo ad oggetto circostanze testimoniali cd. “de relato”.

Avverso tale decisione da G.C.R. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro. motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., ai quali oppone difese la società intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,214,216,416 e 420 c.p.c. Si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto che il documento prodotto fosse privo di efficacia probatoria per non avere il ricorrente proposto nella prima difesa, istanza di verificazione di scrittura privata.

Si osserva al riguardo che la procedura disciplinata dalle disposizioni codicistiche richiamate, postulava la produzione in giudizio del documento in forma originale e non in copia fotostatica, così come verificatosi nella specie.

2. Sotto altro versante si censura la statuizione con la quale è stata ò accertata la tardività della formulazione dei capitoli di prova. Si deduce che il disconoscimento di scrittura privata, per costante giurisprudenza di legittimità, deve essere specifico, dovendo pertanto ritenersi inidonea allo scopo una contestazione generica, quale quella formulata dalla società anteriormente alla instaurazione del giudizio alla stregua della documentazione (prodotta), e sulla quale la Corte di merito ha fondato il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie, articolate dal ricorrente unicamente alla prima udienza di discussione del giudizio di prime cure.

Avendo la società formulato il disconoscimento della scrittura privata in sede di memoria di costituzione, le prove dedotte alla prima udienza di discussione dovevano ritenersi tempestive.

Si deduce inoltre che i testi indicati “avrebbero deposto su precise circostanze apprese direttamente dall’ing. T.G. ossia il soggetto che risultava essere l’estensore ed il firmatario del documento contestato. Mezzo istruttorio che non poteva essere ritenuto “de relato”, non ricorrendo né l’ipotesi della prova “de relata partium”, né di quella della prova “de relato” in genere.

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c.

Si deduce che, vertendo la prova su “circostanze tendenti a dimostrare un documento avente forma scritta, il cui originale non era stato mai consegnato al lavoratore”, essa, in base alla disposizione rubricata, doveva essere ammessa.

Nell’ottica descritta, si rimarca che la Corte avrebbe ignorato la produzione del biglietto aereo inviato dall’azienda al ricorrente per la convocazione a Milano del 14/7/2010, circostanza questa che avvalorava la tesi attrice circa il perfezionamento dell’accordo inter partes in ordine al riconoscimento del compenso aggiuntivo, la cui dimostrazione era stata demandata al capitolato istruttorio erroneamente non ammesso.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono meritevoli di accoglimento.

Per un ordinato iter motivazionale, ed in funzione della sussistenza di ragioni di congruenza espositiva, è bene rimarcare che le suddette censure attengono al tema della ammissibilità degli strumenti probatori, che è stata denegata dai giudici del gravame sotto i plurimi profili della tardività, della non decisività e della natura “de relato” delle testimonianze, essendo stati indicati quale testi soggetti che avevano appreso i fatti dall’ing. T., il quale non era stato neanche indicato come testimone.

Muovendo da tale ultimo profilo, deve premettersi che, in caso di testimonianze cd. de relato, non si verte in tema di inammissibilità ex se delle deposizioni, bensì di valutazione della loro rilevanza e concftidenza, che deve ritenersi riservata alla discrezionalità del giudice del merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni “de relato actoris” e quelli “de relato” in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli “de relato” in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta (vedi Cass. 3/04/2007 n. 8358).

Peraltro, è stato rilevato che “la deposizione testimoniale “de relato”, può acquisire rilevanza attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali, quindi, devono avere adeguata consistenza ed essere congruamente esaminate dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione.

Si tratta, peraltro, di un giudizio che risulta demandato al giudice del merito, e nella specie è stato congruamente disposto.

Va comunque rimarcato che la Corte del merito era pervenuta a confermare la reiezione della istanza di ammissione delle prove già emessa dal giudice di prima istanza, sul rilievo che la prova per testimoni richiesta in sede di atto introduttivo, non si estendeva al capitolo del ricorso che riproduceva il contenuto del documento 14/7/2010 prodotto in copia, così sancendone la non decisività.

E detta statuizione – rilevante ai fini del globale giudizio di ammissibilità dello strumento probatorio – non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale si è limitato ad argomentare nel senso che il capitolo di prova “era finalizzato a dimostrare proprio la veridicità del contenuto” (del documento 14/7/2010) e della relativa sottoscrizione”, contrapponendo il proprio, al giudizio espresso dal giudice del merito secondo modalità non ammissibili in sede di legittimità, non avendo dimostrato l’erroneità della decisione né che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.

Spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, ché egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (ex plurimis, vedi Cass. 13/6/2014 n. 13485).

Nell’ottica descritta, stante il giudizio di inammissibilità delle prove articolate per mancanza di decisività e di rilevanza espresso dalla Corte territoriale che resiste alle critiche all’esame per quanto sinora detto, resta assorbita ogni ulteriore censura attinente alla questione della tardività del mezzo istruttorio proposta con il primo motivo, ed a quella formulata con il secondo motivo, del pari attinente al tema della ammissibilità dei mezzi istruttori articolati.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 221 c.p.c.

Si deduce che la contestazione del patto siglato ed allegato all’originario contratto, del quale si negava l’esistenza, doveva essere sollevato mediante querela di falso.

Anche in considerazione di tale rilievo i giudici del gravame avrebbero dovuto espletare l’istruttoria di rito.

6. Il motivo è infondato.

In base ai principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, a fronte dalla contestazione dell’autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull’originale (vedi Cass. 30/9/2011 n. 19987).

La parte che intende avvalersene e’, dunque, tenuta a produrre l’originale, atteso che solo con l’originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso (vedi Cass. 6/8/2015 n. 16551).

La querela di falso è infatti proponibile solo avverso un documento prodotto in originale, elemento questo non riscontrabile nella fattispecie, per quanto sinora detto.

7. Il quarto motivo concerné violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Si deduce l’erroneità della statuizione di rigetto della domanda che, più propriamente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, non avendo statuito sulla fondatezza della domanda tesa a conseguire l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi e dei consequenziali compensi spettanti.

La Corte avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso, secondo la critica specificamente formulata, e non confermare la pronuncia di rigetto nel merito dello stesso.

8. Il motivo va disatteso.

Dallo stralcio del ricorso in appello riprodotto in ricorso non si evince la proposizione da parte ricorrente, di alcuna istanza di declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado in luogo della pronuncia di rigetto.

Nella specie non appare, dunque, prospettabile l’enunciato vizio di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, che deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (vedi Cass. 3/7/2019 n. 17897).

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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