LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21794-2019 proposto da:
SOGESID S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio degli avvocati RENATO SILVESTRI, STEFANO MATTEI, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO MORRONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4239/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 3848/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 4239/2018 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento della domanda di R.D. aveva dichiarato la nullità del primo dei contratti a progetto stipulati dalla suddetta con Sogesid s.p.a., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’8.8.2012 con inquadramento nel 7 livello del c.c.n.l. Gas-Acqua, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice, al pagamento a titolo risarcitorio della retribuzione globale di fatto dal 31.8.2014 (detratto quanto percepito per l’attività svolta fino all’effettivo ripristino), oltre accessori ed alla regolarizzazione contributiva, nonché al risarcimento del danno da demansionamento liquidato in Euro 30.000,00;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sogid s.p.a. sulla base di plurimi motivi; l’intimata ha resistito con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo gruppo di motivi parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dell’art. 12 disp. gen. censurando il rigetto della eccezione di decadenza dall’impugnativa riferita al primo contratto;
2. con il secondo gruppo di motivi deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 anche in relazione dell’art. 11 disp. gen., violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1428 e 1362 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti;
2.1. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano, sotto vari profili, la ritenuta non conformità del primo dei contratti a progetto stipulati tra le parti al modello legale delineato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61. Secondo la società ricorrente la valutazione di non conformità era stata effettuata non in relazione al testo normativo applicabile ratione temporis ma alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 23 e ss. destinate, alla stregua del comma 25 dell’art. 1 cit., a trovare applicazione solo in relazione a fattispecie successive alla data di entrata in vigore – il 18.7.2012 del detto provvedimento legislativo; il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 nel testo all’epoca vigente, consentiva infatti la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività riconducibili, oltre che a progetti specifici, anche a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti in modo autonomo dal collaboratore in funzione del risultato; in questa prospettiva non era coerente con l’originaria formulazione dell’art. 61 D.Lgs. cit. la valorizzazione dell’assenza in contratto di uno specifico risultato produttivo, anche parziale, e della coincidenza delle mansioni affidate con l’attività ordinaria della società; nei contratti di collaborazione in controversia erano comunque distinguibili le clausole con le quali erano stabiliti il progetto e gli obiettivi della collaborazione e lo specifico oggetto dell’impegno lavorativo da affidare alla lavoratrice. Sotto altro profilo la società ricorrente deduce inoltre l’errore del giudice di merito nell’affermare che il difetto originario di causa del primo contratto a progetto per ciò solo ne determinava la nullità che si riverberava quale nullità derivata sui contratti successivi; infine, la sentenza impugnata era criticabile per avere escluso l’effetto novativo connesso alla stipula di contratti di collaborazione successivi al primo e per avere, in ogni caso, conferito valore di presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto, anziché relativa, alla non conformità del contratto al modello legale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 61;
3. con il terzo gruppo di motivi parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 censurando la statuizione di appello per non avere esplicitato le ragioni della ritenuta nullità genetica del secondo e del terzo contratto in controversia;
4. con il quarto gruppo motivo di ricorso deduce violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1 conv. con modific. nella L. n. 133 del 2008 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, censurando la statuizione di conversione del contratto di lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Premesso che, come allegato di prime cure, essa società era stata costituita con capitale interamente dello Stato e per il perseguimento di scopi specificamente pubblicistici e che si configurava quale società (in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume che in ragione di dette caratteristiche le modalità di reclutamento del personale era soggetta alla regola concorsuale tipica del settore pubblico;
5. con il quinto motivo, in via subordinata, deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 18 c.c.n.l. Gas-Acqua dell’11.2.2011, anche in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414,115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Censura la sentenza impugnata per avere interpretato l’art. 18 c.c.n.l. applicabile, nel senso che per l’attribuzione del livello contrattuale fosse sufficiente lo svolgimento, in via alternativa e non cumulativa, di funzioni direttive e di funzioni specialistiche; contesta, inoltre, l’accertamento del giudice di merito relativo alla natura specialistica delle mansioni espletate dalla lavoratrice, accertamento che aveva trascurato il contenuto delle medesime allegazioni attoree formulate in ricorso; ciò in violazione dei principi di allegazione e prova rivenienti dall’art. 414 c.p.c. e dall’art. 2013 c.c.;
6. con il sesto motivo deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. nonché, per quanto di ragione, degli artt. 2087,1223 e 2043, c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 414,415,116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti; censura l’accoglimento della domanda di risarcimento per demansionamento osservando che: a) la domanda di demansionamento presupponeva che fin dall’inizio il rapporto fosse stato disciplinato nelle forme della subordinazione; b) il riferimento al livello di inquadramento spettante era incongruo perché si trattava di contratto di collaborazione coordinata e continuativa; c) la stessa ricorrente aveva dedotto che per l’intero periodo aveva svolto le mansioni di segretaria; d) il ricorso introduttivo non conteneva alcuna allegazione o richiesta di prova in ordine al danno; e) non era emerso alcun danno da demansionamento;
7. il primo motivo di ricorso deve essere respinto alla luce del condivisibile orientamento di questa Corte secondo il quale in ipotesi di una pluralità di contratti a progetto, l’impugnativa volta a far valere l’illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all’ultimo contratto (Cass. 668/2019);
8. il secondo gruppo di motivi motivo di ricorso è infondato;
8.1. occorre premettere che dallo storico di lite della sentenza impugnata emerge che la sentenza di primo grado aveva accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’8 agosto 2012 e che il giudice di prime cure aveva ritenuto i tre contratti a progetto stipulati tra le parti regolati dal D.Lgs. n. 1767 del 2003, art. 61 come modificato dalla L. n. 92 del 2012 (sentenza, pag. 2); a tale parametro normativo la Corte di merito ha fatto, quindi, riferimento nel pervenire alla valutazione di non conformità del contratto a progetto al modello legale delineato dal legislatore, dando tuttavia atto che, per questo profilo, la novella del 2012 si era limitata a recepire principi maturati nel vigore dell’elaborazione giurisprudenziale dell’originario testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61; ciò posto parte ricorrente, nel dedurre l’errore della Corte di merito nel ritenere direttamente applicabile l’art. 61 D.Lgs. cit. nel testo risultante dalla novella del 2012, avrebbe dovuto allegare, prima ancora di dimostrare, di avere, con il proprio atto di gravame, censurato la sentenza di primo grado anche sotto tale specifico profilo, come viceversa non è avvenuto; la proponibilità della questione risulta pertanto preclusa in questa sede, dovendo ulteriormente rilevarsi che, comunque, la stessa risulta priva di concreto rilievo posto che, come evidenziato dalla Corte di merito, la L. n. 92 del 2012 si è limitata sul punto a recepire principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento all’originario testo dell’art. 61 D.Lgs. cit.;
8.2. la decisione impugnata ha ritenuto il difetto di un valido contratto a progetto per non essere in esso individuato il risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile che doveva essere assicurato dalla lavoratrice “risultando piuttosto dedotte, quale oggetto della sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’esecuzione delle convenzioni di Sogesid s.p.a. con il Ministerio dell’Ambiente, sì che in ultima analisi il progetto coincideva con l’attività ordinaria della società”, e tale valutazione è coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità;
8.3. questa Corte ha, infatti, chiarito che in base alla definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, era necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.”. In particolare, è stato puntualizzato che la nozione di “specifico progetto”, scaturente dall’esegesi normativa, comportava – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla L. n. 92 del 2012 – la necessità di riferimento ad un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore e precisato che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 17707/2020, 10135/2018, 24739/2017); il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali; l’assenza del progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142/2017);
8.4. la valutazione di non conformità del contratto in controversia al modello legale delineato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, ancorata ad un parametro normativo correttamente individuato, non è sindacabile in questa sede avendo questa Corte chiarito che “spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesi normativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005);
8.5. le censure che investono l’interpretazione complessiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inammissibili in quanto non veicolate dalla individuazione dello specifico criterio ermeneutico violato, corredata dalla precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, come prescritto (Cass. 19044/2010, 15604/2007, in motivazione, 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione, come in concreto avvenuto, dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima in quanto intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in diritto ascritto in tesi al giudice di merito (Cass. 14318/2013, 23635/2010);
8.6. la “conversione” del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente alla verifica dell’assenza di un progetto specifico, in disparte quanto si osserverà in relazione al quarto motivo di ricorso, è conforme al principio giurisprudenziale, ormai consolidato ed al quale va data continuità, secondo cui la disposizione si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. 28156/2018, 17127/2016), dovendosi ulteriormente evidenziare che, come chiarito da questa Corte “il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2016, art. 69, comma 1, determinante l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 9471/2019);
8.7. i rilievi che precedono assorbono l’esame della censura incentrata sulla contestazione del vizio genetico del contratto in oggetto, affermata dal giudice di prime cure; la perdurante esistenza, sotto il profilo giuridico, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale effetto della conversione D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69 di rapporto formalmente instaurato sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. cit., giustifica l’affermazione del giudice di merito circa l’invalidità derivata dei successivi contratti di collaborazione ex art. 61 D.Lgs. risultando gli stessi, in definitiva, privi di causa in presenza di un rapporto già costituito;
8.8. la censura avente ad oggetto la negazione dell’effetto novativo connesso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa successivi al primo è inammissibile; la esclusione da parte del giudice di appello di un animus novandi in relazione ai successivi contratti stipulati tra le parti, per il quale si richiede la inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, costituisce accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230 c.c., commi 1 e 2 e art. 1231 c.c., e congruamente motivato (v. in particolare in tema di effetto novativo connesso alla successione di contratti a termine: Cass. 14712/2015, 17328/2012, 16038/2004), avendo in particolare la Corte di merito fatto riferimento all’assenza di consapevolezza nelle parti, all’epoca, della conversione del precedente rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sul quale in tesi avrebbe dovuto incidere, con effetto estintivo, il successivo contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
8.9. infine, a prescindere da profili di inammissibilità concernenti la modalità di deduzione, non conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo, enunciata tra i motivi di ricorso, se ne rileva, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. la preclusione scaturente da “doppia conforme” non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni poste a base decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano sono tra loro diverse (Cass. 5528/2018, 19001/2016, 26774/2016, 19001/2016, 5528/2014);
9. il terzo motivo di ricorso è infondato;
9.1. in relazione ai contratti a progetto successivi al primo non si ravvisa alcuna apparenza di motivazione avendo la Corte di merito dato contezza del difetto genetico degli stessi sulla base delle medesime argomentazioni valevoli per il primo contratto (sentenza, pag. 5, terzo capoverso) sia della nullità derivata, giustificata dalla perdurante esistenza, sotto il profilo giuridico, all’epoca della relativa stipula di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale effetto della conversione D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69 di rapporto formalmente instaurato sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. cit.;
10. il quarto motivo di ricorso è fondato;
10.1. la affermazione della Corte di appello secondo la quale la proprietà pubblica del datore di lavoro non ne muta la natura di persona giuridica di società di diritto privato con conseguente applicabilità del meccanismo di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato non tiene conto della disciplina dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito con modificazioni nella L. n. 112 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, che al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2 bis che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5”;
10.2. la giurisprudenza di questa Corte, in tema di società a totale partecipazione pubblica, ha chiarito che il reclutamento del personale D.L. n. 112 del 2008, ex art. 18, comma 2, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, come modificato dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità -, deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, sicché la violazione di tale disposizione, avente carattere imperativo, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (Cass. 19925/2019, 21378/2018, 3621/2018);
10.3. il giudice di appello, laddove, al fine della conversione, ha mostrato di conferire rilievo dirimente alla circostanza rappresentata dalla natura di persona giuridica di società di diritto privato alla Sogesid s.p.a., non è conforme ai richiamati precedenti; si impone, pertanto, la cassazione in parte qua della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado per il riesame della questione alla luce del principio richiamato;
11. le censure articolate con il quinto motivo sono da respingere;
11.1. la interpretazione dell’art. 18 c.c.n.l. in tema di declaratoria relativa al 7 livello, condivisa dalla Corte di merito. è del tutto coerente con il dato testuale della pattuizione collettiva secondo la quale al 7 livello appartiene “il personale che: – svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico; – opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard; – ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; – gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; – possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. La struttura sintattica del periodo ed in particolare l’uso della disgiuntiva “o” rendono, infatti, evidente che al 7 livello sono riconducibili sia le funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti sia, in via cumulativa o alternativa alle prime, le funzioni professionali di contento specialistico;
11.2. l’accertamento del giudice di merito relativo al contenuto specialistico dell’attività espletata dalla lavoratrice, fondato sulla documentazione in atti relativa al titolo di studio accademico posseduto, sui compiti alla stessa richiedibili in base al contratto e sulle ammissioni in relazione all’attività prestata formulate nella memoria di Sogesid s.p.a., non è validamente incrinato dalle deduzioni della odierna ricorrente, alla luce della preclusione scaturente da ” doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., secondo quanto già rappresentato al paragrafo 8.9.;
11.3. è inammissibile la deduzione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la quale non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, come in concreto avvenuto, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 1229/2019, 27000/2016), censure estranee alla concreta prospettazione della società ricorrente;
11.4. è inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. non sorretta dalla concreta illustrazione dell’errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello, risultando piuttosto le censure articolate, non supportate, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 dalla integrale trascrizione dell’atto introduttivo, intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito del contenuto delle mansioni della originaria ricorrente;
11.5. parimenti inammissibile il richiamo al principio dell’onere della prova che si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così come verificatosi nella specie (Cass. 05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 21/02/2018, n. 4241);
12. il sesto motivo di ricorso è infondato;
12.1. la sentenza impugnata ha ritenuto sulla base delle emergenze in atti che i compiti richiedibili alla R. sulla base dei contratti stipulati erano riconducibili al 7 livello di inquadramento e che la stessa era stata adibita a compiti di segreteria inferiori a tale inquadramento; ha ritenuto di poter apprezzare il danno in via presuntiva confermando il parametro del giudice di prime cure;
12.2. ciò posto è privo di fondamento normativo l’assunto che al fine della configurabilità della violazione ex art. 2103 c.c., occorreva la formale configurazione ab initio di un rapporto di lavoro subordinato; le ulteriori censure articolate sono inammissibili per genericità ed in quanto non sorrette dalla compiuta esposizione del fatto processuale e degli atti di pertinenza della fase di merito, dovendo ulteriormente osservarsi che l’accertamento fattuale alla base della decisione sia con riguardo all’esistenza del demansionamento che al pregiudizio dallo stesso scaturito risulta in concreto insindacabile per il principio della “doppia conforme” secondo quanto già rappresentato al paragrafo 8.9;
al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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