Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31176 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23378-2017 proposto da:

COTRAL S.P.A., (già CO.TRA.L S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 23, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO VACCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO LUIGI GIROLAMO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA LORUSSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3442/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2017 R.G.N. 3840/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

Con distinti ricorsi successivamente riuniti B.S. e plurimi litisconsorti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, la CO.TRAL S.p.A. – Compagnia Trasporti – Società Regionale S.p.A., loro datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento delle somme corrispondenti, per ciascuno di essi, all’80% del prezzo unitario di mercato dei capi di vestiario dall’Azienda non forniti loro negli anni dal 2009 al 2011 in violazione delle previsioni concernenti la cd. massa vestiario di cui agli accordi sindacali 9/6/1972 e 1/3/1990. Tali accordi prevedevano infatti, l’obbligo della parte datoriale di fornire al personale dipendente vestiario uniforme secondo le quantità e durata specificate nelle tabelle allegate in relazione al quale era previsto anche un contributo spese da parte dei lavoratori.

Nel contraddittorio instaurato con la società convenuta, la quale, costituitasi, contestava la fondatezza del ricorso, il Giudice di prime cure accoglieva le domande e condannava la società al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di Euro 1.800,00 per il biennio oggetto del ricorso.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale che, nel proprio incedere argomentativo, osservava come l’obbligazione assunta dalla società alla stregua degli accordi stipulati con le parti sociali rivestisse valenza retributiva perché radicata nella struttura sinallagmatica del rapporto.

Riteneva, in via ulteriore, che l’ammontare del risarcimento poteva ritenersi dimostrato in via presuntiva sul rilievo che i ricorrenti, nel periodo dedotto in lite, avevano prestato servizio senza ricevere alcuna contestazione circa il mancato rispetto dell’obbligo di indossare un abbigliamento conforme alle direttive aziendali; era pertanto ragionevole argomentare che si fossero conformati alla volontà aziendale: diversamente, eventuali difformità rispetto alle previsioni aziendali, sarebbero state oggetto di rilievo da parte datoriale. L’ammontare del risarcimento del danno era stato, infine, commisurato al valore di mercato presumibile e non contestato, dei capi non forniti e decurtata della quota (del 20%) a carico dei lavoratori.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la COTRAL s.p.a. affidato a cinque motivi. Resistono le parti intimate con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole che la Corte distrettuale, sovvertendo l’accertamento svolto dal giudice di prime cure, abbia affermato la natura retributiva della obbligazione di fornitura del vestiario uniforme, qualificata dal giudice di prima istanza come somma corrisposta al lavoratore per compensarlo della spesa sostenuta al fine di procurarsi l’indumento prescritto “senza che la parte soccombente (o per meglio dire alcuna delle parti) ne avesse fatto richiesta”.

Si deduce che il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato impedisce al giudice di pronunciarsi su di una questione che non sia stata avanzata nelle forme di rito da chi ne abbia interesse.

2. Il secondo motivo attiene alla violazione degli artt. 343,346 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si prospetta la violazione del giudicato interno in relazione alle statuizioni del giudice di prime cure concernenti la natura non retributiva dell’obbligazione di fornitura del vestiario e l’ammontare del risarcimento del danno individuale, elementi non oggetto di impugnazione e, come tali, insuscettibili di riesame da parte della Corte territoriale.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, non sono fondati.

Con riferimento alla prospettata violazione del principio consacrato. nell’art. 112 c.p.c. deve farsi richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (vedi Cass. 9/4/2018 n. 8645, Cass. 11/5/2017 n. 11629).

In base a tali condivisi principi deve, dunque, ritenersi salva la possibilità per il giudice di conferire una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa con il solo limite’ dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione fra il chiesto ed il pronunciato.

Nello specifico deve ritenersi che il giudice del gravame non sia incorso in alcuna attività deviante rispetto alla regola processuale prescritta dal legislatore nella interpretazione resa da questa Corte di legittimità, considerato che in applicazione della stessa, ha pronunziato entro i limiti della domanda, non immutando i fatti costitutivi della pretesa, né attribuendo alle parti un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

L’accertamento della natura dell’obbligazione dedotta in lite, in termini contrattuali e retributivi, era, peraltro, coerente con le allegazioni dei lavoratori recate in sede di memoria di costituzione iri secondo grado.

Nell’ottica descritta, perde rilievo anche la prospettata violazione del principio del giudicato interno, posto che la mera diversa qualificazione giuridica della obbligazione oggetto di delibazione, non può tradursi in statuizione suscettibile di passare in giudicato, secondo il dictum alla cui stregua, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (vedi per tutte Cass. 8/10/2018 n. 24783).

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 50 c.c.n.l. autoferrotranvieri ed internavigatori del 23/7/1976, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 12 dell’accordo sindacale del 1/3/1990 ed agli artt. 1, 2, 4 e 6 del testo unico massa vestiario.

Si critica la qualificazione come retributiva della obbligazione di fornitura del vestiario uniforme. Si deduce che nella disposizione contrattual-collettiva richiamata non erano in alcun modo ravvisabili elementi atti a fondare la tesi attorea.

5. Il motivo non è fondato.

E’ bene rammentare che è riservata al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (ex allis vedi Cass. 4/2/2010 n. 2625, in motivazione Cass.18/3/2016 n. 5461).

Peraltro, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

La denuncia del vizio di motivazione, inoltre, dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano, appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

Ne’, per sottrarsi al sindacato di legittimità, è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, non essendo, all’uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante(per tutte V. Cass. 25/2/2004 n. 3772, Cass. 22/2/2007 n. 4178, Cass.6/2/2013 n. 14318, Cass. 10/2/2015 n. 2465).

Nella specie la critica mossa all’interpretazione della declaratoria contrattuale per come articolata, è generica in quanto difettando la allegazione, con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, si sostanzia nella mera allegazione di una diversa interpretazione del dettato contrattuale rispetto a quella adottata dal giudicante.

6. In ogni caso, l’interpretazione resa dai giudici del gravame è conforme ai consolidati dicta di questa Corte che ha ravvisato nella mancata fornituraò della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria.

E’ stato infatti sostenuto, in relazione a controversie attinenti alla materia qui delibata, che in caso di inadempimento del datore di lavoro all’obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di “vestiario uniforme”, ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti “uniformi”, sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato, il datore di lavoro è tenuto, in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 c.c. e ss., a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all’inadempimento, secondo regole di normalità e tenuto conto del principio, desumibile dall’art. 1225 c.c., relativo al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso-inadempimento e quella effettivamente avvenuta (vedi sul punto Cass. 19/9/2008 n. 23897, Cass. 29/05/2012 n. 8531 ed in motivazione, su natura contrattuale della obbligazione, Cass. 3/12/2020 n. 27763).

7. Il quarto motivo concerne violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ci si duole che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi sulle censure formulate dalla società volte a dimostrare da un canto, l’assenza in capo alla società di un obbligo di fornitura biennale a carattere periodico che potesse ritenersi inadempiuto e di alcun nesso eziologico fra questo ed il lamentato pregiudizio; dall’altro l’avvenuta osservanza da parte di Cotral dell’obbligo di consegnare a ciascun lavoratore il vestiario avente le caratteristiche prescritte.

8. Il motivo non è fondato.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi per tutte Cass. 13/10/2017 n. 24155).

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, dovendo ritenersi che la questione inerente all’accertamento del danno da inadempimento contrattuale, sia incompatibile sotto il profilo logico-giuridico, con la questione della. insussistenza della violazione della obbligazione contrattuale e del nesso eziologico intercorrente con il pregiudizio lamentato dai lavoratori sollevata dalla società in sede di gravame.

8. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2727, 2729, 297 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto non contestato dalla società il ragionamento presuntivo elaborato dal giudice di prima istanza in relazione al tema probatorio relativo all’acquisto del vestiario, nonostante la specifica impugnazione sul punto, censurandosi altresì il ricorso da parte dei giudici del gravame alla prova per presunzionì nonostante la mancanza dei presupposti legali per la sussunzione della fattispecie nel relativo paradigma legale.

9. Il motivo è infondato In sede di legittimità è infatti possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (vedi Cass. 13/2/2020 n. 3541). Al riguardo è stato altresì condivisibilmente affermato che la censura per vizio di motivazione in. ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 26/2/2020 n. 5279).

Nello specifico, la censura si risolve nella mera valutazione alternativa e parziale del materiale probatorio acquisito in assenza di deduzioni circa fatti dei quali sia stato omesso l’esame e che valgano ad evidenziare l’irrazionalità delle valutazioni espresse nella statuizione impugnata.

Del tutto congruo è il legame inferenziale tra il fatto secondario da cui è partita la Corte di merito nel proprio ragionamento presuntivo, all’accertamento in ordine alla sussistenza ed entità del pregiudizio risentito dai lavoratori, come fatto cenno nello storico di lite (l’aver prestato servizio senza ricevere alcuna contestazione circa il mancato rispetto dell’obbligo di indossare un abbigliamento conforme alle direttive aziendali) e detto incedere argomentativo non risulta adeguatamente inficiato dalla critica formulata.

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

Codice Civile > Articolo 50 - Immissione nel possesso temporaneo dei beni | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 297 - Assenso del coniuge o dei genitori | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1218 - Responsabilita' del debitore | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1225 - Prevedibilita' del danno | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2727 - Nozione | Codice Civile

Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 99 - Principio della domanda | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 112 - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 329 - Acquiescenza totale o parziale | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 343 - Modo e termine dell'appello incidentale | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 346 - Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte | Codice Procedura Civile

Codice Procedura Civile > Articolo 380 bis - Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati | Codice Procedura Civile

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472