LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1385-2016 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio degli avvocati MARCO PROSPERETTI, DOMENICO TOMASSETTI, che la rappresentano e la difendono;
– ricorrente –
contro
FORSHIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo Studio Legale Persiani, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA PERSIANI, VALERIO MAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 6916/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 4994/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
RILEVATO
Che:
– con sentenza del 22 ottobre 2016, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva rigettato la domanda proposta da T.G. nei confronti della Forship Italia S.p.a., volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 106.658,00 a titolo di risarcimento del danno, per aver la società violato l’obbligo di riconoscerle la precedenza nelle nuove assunzioni, D.L. n. 17 del 1983, ex art. 8 bis secondo quanto già accertato con sentenza n. 969 del 2006 che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’assunzione della lavoratrice ma ne aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – in quella sede non richiesto – avendo la stessa già svolto attività lavorativa alle dipendenze della società con diversi contratti a tempo determinato;
– in particolare, la Corte d’appello, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto l’assoluta genericità della somma richiesta con il ricorso introduttivo in difetto di qualsivoglia allegazione in ordine al livello retributivo ed al CCNL applicabile alla specie ed agli altri elementi costitutivi del diritto vantato;
– per la cassazione della sentenza propone ricorso T.G., affidandolo a due motivi;
– resiste, controricorso, la Forship S.p.A.;
– entrambe le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda inerente l’accertamento della sussistenza di un danno ingiusto e della declaratoria del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;
– con il secondo motivo si allega la violazione delle norme in tema di omessa contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda e, segnatamente, dell’art. 416 c.p.c., comma 3 per aver la Corte territoriale ritenuto non provato l’ammontare del danno subito dalla ricorrente, pur in assenza di una specifica contestazione sul quantum debeatur;
– il primo motivo è inammissibile;
– va premesso, al riguardo, che, perché possa parlarsi di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. n. 5730 del 03/03/2020) occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti;
– nel caso di specie, in assenza di puntuali indicazioni offerte ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, deve affermarsi, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che l’atto introduttivo mirasse ad ottenere esclusivamente il soddisfacimento della richiesta di risarcimento del danno come commisurato in Euro 106.658,00 né avendo allegato l’istante quale fosse la retribuzione percepita dai lavoratori assunti in sua vece – da considerarsi come parametro di riferimento per il danno, alla luce della giurisprudenza di legittimità – al momento della cessazione del rapporto con la Forship S.p.A.;
– deve, quindi, escludersi, come si evince dalla piana lettura dello stesso motivo di ricorso, che richiama esclusivamente le conclusioni contenute nell’atto di appello e non, invece, l’atto introduttivo del medesimo grado di giudizio, che possa configurarsi l’omessa pronunzia come allegata da parte ricorrente, né può, ovviamente essere presa in esame in questa sede una eventuale omessa pronunzia afferente al giudizio di primo grado;
– giova evidenziare che dall’esame della decisione impugnata si evince che la Corte, ritenendo non dimostrato il quantum della prestazione, si è pronunziata, implicitamente, sull’an della stessa, in quanto antecedente fattuale oltre che logico – giuridico, non potendo riconoscere la pretesa alla luce del difetto di dimostrazione relativo al risarcimento dovuto, nella sua stessa esistenza oltre che entità;
– con riguardo alla censura relativa alla violazione dei principi normativi concernenti la non contestazione, premesso che nel rito del lavoro il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 16970 del 2018), nondimeno, l’onere di specifica contestazione sussiste purché, a monte, vi sia l’allegazione di fatti specifici che possa formare oggetto di puntuale contestazione;
– con particolare riferimento alle fattispecie risarcitorie, questa Corte ha precisato che il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al “thema probandum” come disciplinato dall’art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice come nel caso di specie;
– d’altro canto, l’onere di contestazione specifica dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 5949 del 2018) implica vi sia stata la produzione di specifici conteggi, specificità del tutto difettante nel caso di specie come rilevato dal giudice del merito;
– ma, soprattutto, la Corte ha escluso che l’indicazione di una somma che avrebbe riguardato sette anni senza qualsivoglia ulteriore allegazione circa la quantificazione e la conseguente rilevanza del periodo in oggetto potesse indurre a reputare sufficiente quanto dedotto in punto di prova che, si ripete, avrebbe dovuto riguardare i lavoratori preferiti dovendo alla retribuzione dei medesimi essere commisurato il richiesto risarcimento del danno;
– al riguardo, parte ricorrente omette di produrre (in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c.) elementi da cui possa evincersi che, contrariamente a quanto ritenuto dai due giudici del merito, fosse rinvenibile in atti una specifica allegazione di elementi a sostegno della del tutto generica richiesta di Euro 106,658,00;
-in particolare, si ribadisce, la Corte d’appello ha escluso con recisione che la circostanza dell’allegazione del riferimento alla retribuzione spettante ai lavoratori assunti con precedenza (cui avrebbe dovuto essere parametrato il risarcimento in base alla giurisprudenza di questa Corte) fosse contenuta nel ricorso introduttivo ed ha ritenuto, invece, l’assoluta tardività della deduzione concernente la propria retribuzione e l’inammissibilità della stessa ex artt. 345 e 437 c.p.c., combinato disposto che impedisce che possano essere prospettate in appello ragioni di indagine diverse da quelle esplorate nel giudizio di primo grado attenendo il divieto di jus novorum anche alle allegazioni in fatto offerte in primo grado (Cass. n. 535 del 2018);
– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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