LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15651/2017 proposto da:
MASTERLAM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SONIA RAIMONDI;
– ricorrente –
e contro
PROVINCIA DI RIMINI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2233/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. La società Masterlam proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1151 del 10 giugno 2014 del dirigente del servizio politiche ambientali della provincia di Rimini con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 15.007,70 in ordine alle seguenti violazioni: irregolare tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi, in violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 190, comma 1 e art. 253, comma 2, come da verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 24 aprile 2012.
In particolare, era emerso che in un’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dal ciclo di lavorazione dei metalli era stato ritrovato un certo quantitativo di olio esausto non riportato nel registro di carico e scarico della società, si trattava di un rifiuto pericoloso in quanto contraddistinto “*****” non riportato nel registro di carico secondo le scadenze di cui al D.M. n. 14898 e si erano riscontrate inoltre irregolarità formali nella compilazione del registro di carico e scarico rifiuti.
2. Il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione.
3. La società Masterlam proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
4. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento della impugnazione, annullava l’ordinanza ingiunzione della Provincia di Rimini n. 1151 del 10 giugno 2014 limitatamente alle contestazioni di omessa registrazione di un quantitativo di olio esausto e di omessa registrazione, secondo la cadenza del D.M. n. 148 del 1998, del rifiuto contraddistinto dalla sigla *****.
Per quel che ancora rileva, la Corte d’Appello rigettava l’opposizione rispetto alla contestazione di irregolarità nelle modalità di registrazione. Risultava, infatti, che con riguardo all’operazione di carico denominato “rifer operazioni di carico” erano riportati riferimenti non corretti rispetto alle pregresse operazioni con conseguente impossibilità di verificare di volta in volta i quantitativi di rifiuti smaltiti. La circostanza era stata confermata anche dai testi sentiti nel corso dell’istruttoria.
Quanto alla tipologia dei rifiuti la Corte d’Appello evidenziava che doveva ritenersi correttamente contestata la fattispecie relativa alla sanzione per i rifiuti pericolosi in quanto tale doveva considerarsi il materiale “*****”, che i verbalizzanti avevano riferito essere stato così classificato dalla stessa società.
Infine, la Corte d’Appello riteneva congrua la sanzione applicata nel minimo edittale e, pertanto, la stessa, pur in accoglimento dell’appello, non doveva essere rideterminata nella sua entità.
5. La società Masterlam ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
6. La provincia di Rimini è rimasta intimata.
7. La società ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorse è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (inversione dell’onere della prova – decisione in assenza di prova a carico della parte onerata).
La Corte d’Appello avrebbe: confermato la sanzione per cui è causa, nonostante la mancata produzione in giudizio delle pagine del registro in base alle quali era “.tata emessa l’ordinanza ingiunzione impugnata. In base all’art. 2697 c.c., spetta a chi afferma un fatto, provarne l’esistenza. Di conseguenza la mancata produzione delle pagine del registro su cui si è fondato l’accertamento e, successivamente, è stata emessa l’ordinanza, comporterebbe una carenza probatoria insanabile.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (indebita estensione della fede privilegiata alle valutazioni compiute dagli agenti verbalizzanti).
La Corte territoriale ha rilevato di poter confermare la decisione impugnata ponendo a fondamento le dichiarazioni e valutazioni compiute dagli agenti accertarci in palese violazione dell’art. 2700 c.c.. Infatti, secondo la società ricorrente, non si poteva sopperire alla mancanza di prova con i testimoni che avevano dichiarato che dai registri non era possibile identificare il quantitativo di rifiuti smaltiti.
3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,116,133 c.p.c. e artt. 2724 e 2725 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte avrebbe sovvertito la gerarchia delle fonti di prova, sopperendo alla mancata produzione dei documenti decisivi per mezzo di prove testimoniali inammissibili in violazione delle disposizioni di legge.
3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili in parte infondati.
Le censure hanno tutte ad oggetto la prova dell’illecito che la Corte d’Appello ha dedotto dal verbale di constatazione e dalle dichiarazioni rese dagli agenti verbalizzanti nel corso del giudizio di merito. In particolare, da tali elementi istruttori sono risultate irregolarità formali nella compilazione del registro di carico e scarico tali da non rendere possibile la verifica di volta in volta della quantità di rifiuti smaltiti.
Quanto alla violazione, degli artt. 2697 e 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, la pronuncia della Corte d’Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l’efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali degli agenti accertatori. Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all’esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità e di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.
Il ricorrente contesta che non siano state prodotte in giudizio le pagine del registro di carico e scarico che gli agenti, dopo averne attestato la tenuta incompleta tale da non consentire una corretta ricostruzione dei quantitativi di rifiuti pericolosi smaltiti, avevano sequestrato.
Osserva il Collegio che la mancata produzione del registro non è elemento idoneo a inficiare quanto accertato nel verbale di constatazione e confermato in giudizio dalla testimonianza degli agenti accertatori. La decisione della Corte d’Appello di Bologna si è fondata su tali elementi di prova, apprezzati mediante un complessivo esame e con una motivazione priva di contraddizioni. Non può ritenersi contraddittorio, infatti, il fatto che la Corte d’Appello abbia accolto gli altri motivi di impugnazione relativi all’olio esausto, mancando la prova dell’estraneità di tale rifiuto al ciclo produttivo e quella di violazione delle cadenze di registrazione ex D.M. n. 148 del 1988, perché fondato solo su una presunzione dell’agente accertatore. Si tratta, infatti, di illeciti fondati su condotte diverse, sicché il fatto che non siano state ritenute sufficientemente provate le une non implica che analoga valutazione debba essere effettuata per l’altra.
Nella specie, dunque, non si è realizzata alcuna inversione dell’onere della prova e i fatti contestati sono stati puntualmente accertati sulla base di quanto risultarle dal verbale di constatazione, ulteriormente confermato dalla testimonianza dei verbalizzanti, anche senza la diretta visione delle pagine del registro di carico e scarico. Dunque, risulta infondata la censura di violazione dell’art. 2687 c.c., così come quella di violazione dell’art. 2700 c.c., per aver attribuito fede privilegiata al verbale suddetto, che, invece, è stato valutato quale elemento di prova unitamente alle suddette testimonianze non smentite da altri e diversi elementi. Peraltro, neanche con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha fornito elementi concreti dai quali desumere una diversa ricostruzione dei fatti.
Quanto alla censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente non indica alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sicché deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale: “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012" (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017).
Quanto, infine, alle censure dedotte avverso la prova testimoniale deve richiamarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., il giudice, sulla base dei poteri concessi dall’art. 23, comma 6, della medesima legge, ha la facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all’audizione d’ufficio degli agenti accertatori per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all’accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dai motivi di opposizione (Sez. 2, Ord. n. 34034 del 2019).
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, infatti, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e pertanto, in base all’art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d’ufficio all’ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull’opposizione” (Sez. 6-2, Ord. n. 25690 del 2020).
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 a 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte ritenuto comunque la natura pericolosa dei rifiuti sulla base di una mera presunzione ed in contrasto con le proprie stesse precedenti affermazioni.
La censura ha ad oggetto la classificazione dei rifiuti come pericolosi fondata su un ragionamento presuntivo i cui presupposti sarebbero smentiti dalla stessa sentenza. Pertanto, nella specie doveva applicarsi la sanzione relativa ai rifiuti non pericolosi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 2.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo prospettato dalla parte e comunque rilevabile d’ufficio: la Corte di Appello ha qualificato i rifiuti come pericolosi, affermando che detta qualificazione provenisse dalla stessa opponente MASTERLAM nonostante nessun atto o documento di parte contenesse detta ammissione.
La censura attiene alla motivazione intrinsecamente contraddittoria della Corte d’Appello di Bologna che, dopo aver accolto i motivi di appello e annullato i primi due profili di illecito di cui all’ordinanza ingiunzione, ha comunque qualificato pericolosi i rifiuti in virtù di una classificazione che erroneamente ha ritenuto essere stata adottata dalla stessa società ricorrente.
6. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la Corte territoriale pur in carenza di prova della natura pericolosa dei rifiuti ha erroneamente applicato la sanzione ad essa relativa anziché quella relativa ai rifiuti non pericolosi.
La censura è sostanzialmente ripetitiva delle precedenti con l’ulteriore richiesta di applicare dell’art. 258, comma 5, in quanto i dati riportati nei registri consentivano comunque la ricostruzione delle informazioni dovute.
7. Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
La società ricorrente sostanzialmente con le censure esposte, contesta la qualificazione di rifiuti pericolosi operata dalla Corte d’Appello.
Sul punto la Corte d’Appello ha motivato facendo riferimento alla indicazione ***** (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose) che i verbalizzanti avevano indicato come adottata dalla stessa Masterlam.
La ricorrente sostiene che con vi sia alcun elemento di riscontro rispetto a tale affermazione fatta dai verbalizzanti ma ciò non implica che fa dichiarazione non sia sufficiente a fornire la prova di quanto affermato, unitamente agli elementi di cui si è detto in relazione ai primi motivi. Peraltro, per le stesse ragioni sopra evidenziate, il fatto che la diversa condotta dell’omessa indicazione nel registro di carico e scarico secondo le cadenze del D.M. n. 148 del 1998, con riferimento al rifiuto ***** sia stata annullata perché fondata su una mera presunzione del quantitativo, non è in contraddizione con la attribuzione della qualifica di pericolosi dei rifiuti il cui quantitativo era indicato in modo incompleto nel registro di carico e scarico.
Infine, risulta infondata anche a censura relativa al mancato riconoscimento dell’ipotesi più lieve di cui dell’art. 258, comma 5, sussistendo la possibilità di ricostruzione dei quantitativi mediante i dati inseriti. Il giudice del merito, infatti, anche sulla base delle testimonianze dei verbalizzanti, ha smentito la possibilità di riconciliare i quantitativi con le operazioni effettuate e tale giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che lo stesso agente B., sentito come teste, ha dichiarato che era impossibile l’are un’operazione di controllo numerico preciso. Le censure, pertanto, si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori valutati dalla Corte d’Appello con motivazione non sindacabile nel giudizio di legittimità salvo che nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).
A tal proposito deve rilevarsi che il ricorrente, anche in questo caso, non riporta alcun fatto la cui valutazione sia stata omessa e, dunque, la censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze istruttorie come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito volto all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea a la natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.
8. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendosi costituita la Provincia di Rimini, rimasta intimata.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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