Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31257 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32627-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 849/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

La CTR della Calabria con sentenza nr 849/2019 rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione della CTP di Cosenza con cui era stato accolto il ricorso di P.G. avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento emesso a suo carico in applicazione degli studi di settore.

Il giudice di appello rilevava che la semplice applicazione al caso in esame degli studi di settore non era in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale nr 42/1980 secondo cui le presunzioni tributarie non sono di per sé illegittime ma debbono fondarsi su indici rilevatori di ricchezza nonché con al decisione della Suprema Corte nr 16235/2010 laddove aveva affermato che la flessibilità degli strumenti presuntivi trova fondamento nell’art. 53 Cost. non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica.

In questa prospettiva osservava che la semplice trasposizione di un calcolo matematico non avrebbe consacrato la legittimità dell’accertamento che non apparisse basato su presunzioni gravi, precise e concordanti che possano superare la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica il contribuente che rimane intimato.

Considerato che:

Con un primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR fornito una motivazione idonea a consentire il controllo delle ragioni che sono state poste a fondamento della decisione e comunque per non aver considerato le ragioni dell’Ufficio esposte nei motivi di gravame e per non aver valutato correttamente la fattispecie in esame laddove ha ritenuto dirimente la peculiarità dell’attività esercitata e la contrazione dei ricavi del settore rispetto all’ubicazione dell’attività medesima senza tenere conto dell’antieconomicità dimostrata dall’Ufficio e non contrastata con alcuna prova di parte.

Con un secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 sexies, comma 3, e della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, per non aver la CTR considerato che per effetto ed in esito del contraddittorio endoprocedimentale instaurato con il contribuente, le presunzioni su cui si basano gli studi di settore acquistano il carattere della gravità, precisione e concordanza, tali da giustificare, in mancanza di prova contraria, la pretesa impositiva.

Preliminare all’esame dei motivi del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione dell’intimato contribuente e della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ad opera dell’Ufficiale giudiziario che risulta aver provveduto, come da documentazione prodotta, alla spedizione dell’avviso in data *****.

Come affermato da questa Corte (da ultimo Cass. nn. 3337/2017, 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; ne consegue che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. n. 16354/2007). Pertanto la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta – non la mera nullità ma – la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione: da ciò discende l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio e del rapporto processuale, quando – come nel caso in esame – manca la costituzione in giudizio della controparte (cfr. n. 3764/1995; n. 11257/2003; n. 2722/2005 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. n. 16354/2007). Nella specie l’Agenzia delle Entrate ricorrente non ha allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, né ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018). Ritiene la Corte anche in questo caso che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (naturalmente ove, come in questo caso, difetti la costituzione in giudizio della controparte e il conseguente effetto sanante del vizio in parola) e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale.

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. fermo restando che il difensore del ricorrente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio, può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;

Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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