LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16201/2019 proposto da:
R.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISOLE SAMOA, 15, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO STAMATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.S.V.L.N.E., elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Mellini, n. 24, presso l’avv. Giovanni Giacobbe;
– intimato –
nonché da:
V.S.V.L.N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
e contro
R.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7377/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
Lette le conclusioni del PM.
FATTI DI CAUSA
1.- Agisce R.M.G., quale erede di M.F..
Costui aveva citato in giudizio tale V.S.L., che nel corso del giudizio ha cambiato nome in V.S.V.L.N., per una vicenda che si ricava da quanto riferito a pagina 26 del ricorso e che è così riassumibile:
Il V.S. avrebbe promesso al M. di farlo diventare amministratore delegato della società SIM Nuovi Investimenti, sfruttando le proprie relazioni in Banca d’Italia ed i suoi buoni offici presso la società. In cambio di tale favore si sarebbe fatto consegnare una ingente somma (438 mila Euro), portata da titoli di credito, ed avrebbe successivamente minacciato il M. di incassare i titoli, o comunque di sfruttare a danno di costui il suo ruolo nei Servizi informativi, se il M. non avesse firmato un riconoscimento di debito: tutto ciò sarebbe accaduto nel *****. In seguito, nell'*****, il V.S. si sarebbe fatto rilasciare assegni per ammontare ancora superiore (prima 4 milioni e poi un altro milione) e sempre minacciando il M., lo avrebbe indotto a rilasciare dichiarazioni di comodo alla polizia giudiziaria onde favorire la sua posizione processuale. Egli, infatti, era stato denunciato dal M. per i raggiri di cui si è detto prima, aveva subito una indagine, ed aveva patteggiato una pena.
Il M., dunque, ha agito per far valere la responsabilità- che è stata qualificata come extracontrattuale da reato, sia dalle parti che dai giudici di merito – e far condannare il V.S. al risarcimento del danno.
Nel giudizio di primo grado, il convenuto ha contestato la domanda, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, proposto una domanda riconvenzionale, in base ad un fatto che, nel ricorso incidentale non è descritto, ma che si ricaverebbe dal ricorso principale, nella parte in cui quest’ultimo ne contiene confutazione, e sarebbe il seguente: il V.S. avrebbe ceduto somme (circa 700 mila Euro) al M. per investimenti che costui ha operato in modo dissennato e rischiosissimo, facendo perdere l’intero capitale.
2.- Il Tribunale ha accolto la domanda principale, avvalendosi, come prova della responsabilità del V.S., della sentenza di patteggiamento oltre che degli atti assunti nella indagine penale e davanti al GIP; mentre ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendola sfornita di prova, o comunque genericamente prospettata, non essendo dimostrato, né, per certi versi specificato, quale fosse la condotta, ossia in cosa consistessero gli investimenti, perché fossero da ritenersi rischiosi e via dicendo.
Ha proposto appello il solo V.S., sia sulla domanda principale del M., accolta in danno del V.S., sia sul rigetto della riconvenzionale di quest’ultimo: quanto all’appello sulla prima delle due, il giudice di secondo grado ha accolto il primo motivo di impugnazione, che denunciava omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione, ed ha ritenuto prescritto il diritto del M. al risarcimento del danno da fatto illecito, mentre ha rigettato l’appello sulla domanda riconvenzionale (rectius, sul suo rigetto) confermando la valutazione che aveva fatto il giudice di merito quanto al difetto di prova.
3.- La erede di M.F., nel frattempo deceduto, ossia R.M.G., propone ricorso con cinque motivi, mentre il V.S. si oppone con controricorso e propone ricorso incidentale con unico motivo di ricorso.
5. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Per ragioni di ordine logico va esaminato il quarto motivo, che lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., dunque omessa pronuncia in ordine ad una eccezione che il ricorrente sostiene di aver fatto in appello e che il giudice non ha deciso.
Si tratta della eccezione di nullità della procura alle liti: secondo il ricorrente il difensore di controparte ha agito, ed ha proposto appello sulla base di una procura conferita da V.S.L.. Tuttavia, costui, sin da prima del rilascio della suddetta procura, aveva cambiato prima il nome proprio di persona mutandolo in ( V.S.L.N.E.) e poi sia il proprio cognome che il proprio nome, mutandolo in V.S.L.L.N.E..
La ricorrente sostiene di avere fatto l’eccezione di nullità della procura con l’atto di appello, ma la corte non l’ha presa in considerazione.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, si deduce di avere sollevato in appello l’eccezione che si illustra, ma si omette di individuare dove e come lo si era fatto e di precisare se, in caso positivo, la si era mantenuta. Il motivo incorre in evidente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed e’, pertanto, inammissibile. E ciò tanto più, una volta constatato che la sentenza impugnata non si occupa del problema: sicché la stessa articolazione del motivo si doveva necessariamente dipanare dimostrando – al di là ed in aggiunta dell’onere dell’art. 366, n. 6 – che l’eccezione era stata prospettata e che la sentenza doveva occuparsene (Cass. 6014/2018; Cass. sez. un. 8077/2012; Cass. 10605/2010) 5.- Quanto ai restanti motivi, come evidenziato, il ricorso mira a contestare l’unica ratio della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritta la domanda e non provata l’interruzione della prescrizione per mezzo della procedura di mediazione: dunque un motivo da esaminare con precedenza è il quinto motivo, che denuncia omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla eccezione secondo cui la questione di prescrizione era mal posta, o meglio, era posta in modo insufficiente, non avendo la controparte specificato i termini esatti della avvenuta prescrizione, ed in particolare il dies a quo e quello ad quem.
Il motivo è inammissibile.
La ragione di inammissibilità nuovamente risiede nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si ottempera all’onere di indicazione specifica degli atti fondanti il motivo, che esigeva una precisa e puntuale individuazione del tenore dell’eccezione su cui si assume l’omessa pronuncia.
Inoltre, va ricordato aggiuntivamente che il contenuto sufficiente della eccezione di prescrizione è rispettato se è indicata l’inerzia del titolare rispetto al diritto vantato, non essendo invece necessario che si indichino dies a quo e dies ad quem (Cass. 15631/2016; Cass. 21357/2020). Principio di diritto questo che rende particolarmente esiziale l’inosservanza dell’onere di cui all’art. 366, n. 6.
7.- Vanno esaminati a questo punto il primo, il secondo e il terzo motivo, che assumono come in realtà la prova della interruzione della notifica fosse comunque in atti.
8.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: si sostiene che la corte territoriale non ha tenuto conto di come si svolge la procedura di mediazione, nel senso che l’interessato deposita istanza, l’organismo di mediazione fissa l’udienza e comunica tale udienza con l’istanza alla controparte. Pertanto, che l’istanza di mediazione sia stata portata a conoscenza della controparte deriva dal fatto che nel verbale di mediazione si dà atto che tutto si è svolto secondo procedura salvo che l’altra parte non si è presentata.
Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2934 c.c. è contestato alla corte di non avere correttamente inteso dunque il verbale di conciliazione, che pure era in atti, dal quale poteva agevolmente ricavarsi che la comunicazione era stata effettuata e che la controparte non era comparsa.
Allo stesso modo, il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2943 c.c. e, soprattutto, dell’art. 345 c.p.c..
La corte di appello ha ritenuto che non vi fosse prova del fatto che l’invito alla mediazione – atto che astrattamente è idoneo ad interrompere la prescrizione – fosse stato comunicato o notificato al debitore convenuto, ed ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la prova della avvenuta comunicazione, poiché presentata per la prima volta in appello.
Secondo la ricorrente, invece, la corte di merito non avrebbe dovuto ritenere quel documento tardivo, in quanto esso era indispensabile alla decisione, e come tale – giusta peraltro la decisione di Cass. Sez. Un. 10790/2017 – comunque ammissibile.
I motivi sono inammissibili.
Venendo all’esame del primo motivo, va rilevata la sua palese mancanza di corrispondenza al modo in cui si deve dedurre il vizio ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale deduzione deve avvenire solo sulla base del contenuto della sentenza e non anche attraverso elementi aliunde. Invece, l’illustrazione fa proprio questo (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).
Il secondo motivo, come del resto pure il primo, là dove fa riferimento agli atti aliunde, viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 e comunque ignora la sentenza impugnata, che ha dato rilievo al fatto che solo tardivamente in appello si fosse prodotta la copia fotostatica della notificazione dell’ADR.
Il terzo motivo viola l’art. 366, n. 6, là dove fa riferimento a una produzione avvenuta nel procedimento di reclamo cautelare, evidentemente svoltosi in appello, senza fornire l’indicazione specifica di quanto evoca e senza nemmeno dire se gli atti del detto procedimento vennero acquisiti in primo grado e pervennero in appello. Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato, stante l’infondatezza di un motivo.
9.- Sul ricorso incidentale.
Il controricorrente impugna invece, con ricorso – che ha natura di impugnazione incidentale tardiva, che, stante la sorte del ricorso principale dev’essere esaminata – la sentenza nella parte in cui ha confermato il rigetto della sua domanda riconvenzionale, in quanto non provata sufficientemente, e denuncia, con unico motivo, motivazione apparente (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) nonché violazione delle norme sull’ammissione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.).
In sostanza, la corte di merito, nel ritenere non provata la domanda, ha affermato che, pur avendo il ricorrente incidentale chiesto le prove con le memorie istruttorie, tuttavia rigettate dal giudice, non ha reiterato la richiesta al momento della precisazione delle conclusioni.
La violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è anche in tal caso dedotta nello stesso modo erroneo in cui l’ha dedotta la ricorrente principale e, pertanto, in parte qua il motivo è privo di fondamento.
Quanto all’aspetto della censura con cui ci si duole della motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, svolta dal giudice di appello, il motivo impinge in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che nell’evocare l’atto di appello lo fa in modo generico, rinviando alla semplice lettura delle pagg. 41 e ss. di esso, così delegando questa Corte a ricercare ciò che giustificherebbe la censura, e, inoltre, omette di individuare nella sentenza di primo grado – evocata come produzione nel fascicolo di appello a pag. 5 del controricorso e ricorso incidentale – la motivazione richiamata per relationem.
In proposito si richiama l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, secondo cui: ” In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali”.
Resta, in fine, la censura rivolta contro la negazione delle prove.
Anche in tal caso – circostanza che non coglie il Pubblico Ministero – la censura omette di riprodurre ciò che la sorreggerebbe e in particolare il tenore delle conclusioni all’udienza di p.c. di cui produce il verbale. In tal modo delega questa Corte a ricercare nell’atto ciò che potrebbe sorreggere il motivo. Pertanto, la censura è inammissibile.
Tanto non esime, peraltro, dal rilevare che, poiché le istanze istruttorie erano state disattese dal primo giudice, che, evidentemente, doveva nella decisione avere confermato la sua valutazione, parte ricorrente avrebbe dovuto anche precisare se e come aveva prospettato con il suo appello una censura al riguardo, non bastando la mera riproposizione delle istanze disattese dal primo giudice. Sicché, il motivo nella sua illustrazione risulta carente anche nel senso che appare privo di decisività ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2, siccome interpretato da Cass., Sez. Un., n. 22341 del 2017 e successive conformi. In pratica, il motivo doveva evidenziare che riguardo alle istanze istruttorie disattese dal primo giudice non vi fosse stata una inidonea mera riproposizione, bensì l’impugnazione della decisione di quel giudice.
Il motivo è dunque inammissibile.
L’esito negativo dei due ricorsi giustifica la compensazione delle spese, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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