LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22469-2019 proposto da:
GS4BF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO, 122, presso lo studio dell’avvocato VENERANDO MONELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO GENTILE;
– ricorrente –
contro
IN.GE INFORMATICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato PIERO CESAREI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1135/2016, rigettava la domanda di opposizione proposta da GS4BF s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. ***** emesso su istanza di In.Ge. Informatica s.r.l. per il pagamento delle forniture di merci e servizi, riconoscendo preliminarmente la propria competenza territoriale in considerazione del domicilio della creditrice (in *****)- ossia nel luogo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione pecuniaria “portabile” – e ritenendo, nel merito, il credito ampiamente provato in virtù dei contratti depositati dall’opposta; rigettava altresì la riconvenzionale formulata dall’opponente in termini di altrui inadempimento e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo, condannava l’opponente alla rifusione delle spese di lite.
In virtù di impugnazione interposta dalla GS4BF, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 56/2019, rigettava integralmente l’appello condividendo le ragioni del primo giudice.
Avverso la pronuncia della Corte fiorentina, la GS4BF s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resiste la IN.GE. Informatica s.r.l. con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere parzialmente accolto, quanto al quarto motivo, rigettato per il resto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative.
Atteso che:
– il Collegio non condivide integralmente la proposta di definizione della controversia notificata alle parti e ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte;
– sempre in via preliminare, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., va evidenziato che per quel che concerne la descrizione del giudizio di primo e secondo grado, essa si risolve nella trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in entrambi i gradi di giudizio e nella riproduzione delle pronunce giudiziali, focalizzando le questioni sottoposte all’esame di questa Corte in modo non sempre chiaro. Tuttavia, siffatta modalità di redazione contiene comunque una rappresentazione funzionale a riassumere sia lo svolgimento del processo, sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il ricorso è dunque ammissibile;
– passando al merito, con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., e dell’art. 1182 c.c..
Ad avviso della ricorrente, il giudice del merito non avrebbe constatato la mancata allegazione da parte della In.Ge. in sede monitoria di alcun contratto e ordine, di conseguenza, il credito azionato riguarderebbe una somma incerta e indeterminata cui seguirebbe l’applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 4, ai fini della determinazione del luogo di adempimento. Sulla base di siffatte censure, il giudice di appello avrebbe quindi errato nel qualificare l’obbligazione in esame come “portabile” e nel riconoscere la propria competenza per territorio.
Il primo motivo è inammissibile.
Va ricordato che secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c., e dell’art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, quest’ultimo abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 7674 del 2005; Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 10837 del 2011; Cass. n. 32692 del 2019).
In altri termini, il giudice, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale, deve limitarsi ad accertare che il credito azionato abbia ad oggetto una somma di ammontare determinato senza preoccuparsi delle contestazioni in ordine al rapporto in essere e senza altresì effettuare alcuna indagine sul quantum eccedente il semplice calcolo aritmetico, poiché, essendo questioni di merito, le stesse sono da esaminare nel corso del giudizio ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum della pretesa azionata. Siffatte questioni non possono, quindi, fungere da criteri attributivi della competenza, essendo la stessa determinata dalla prospettazione operata da colui che fa valere la propria pretesa creditoria. Ne consegue che, ove il soggetto faccia valere in giudizio un credito determinato nell’importo ovvero avente ad oggetto una somma di denaro già precisata nel suo ammontare, tale circostanza è sufficiente per imporre l’applicazione dell’art. 1182 c.c., comma 3 (Cfr. Cass. n. 7675 del 2005).
Del resto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte precisa che, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo preciso ammontare o qualora detta somma sia determinabile in base ad un semplice calcolo senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti onde lasciare margine di discrezionalità al giudice del merito (Cfr. Cass. n. 10226 del 2001; Cfr. Cass. n. 22326 del 2007; Cass. SS.UU. n. 17989 del 2016).
Nella specie, il giudice di appello ha correttamente chiarito che la competenza territoriale – dovendosi decidere sulla base della prospettazione del creditore derivava dal riscontro delle somme esposte nelle fatture, nei libri contabili e nella lettera di messa in mora. Detti documenti, necessari per accertare la liquidità del credito e determinare di conseguenza la competenza territoriale, sono stati ritualmente allegati al ricorso per decreto ingiuntivo come precisato dalla Corte fiorentina;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché, a differenza di quanto affermato dal giudice del gravame, ad avviso della ricorrente la società resistente non avrebbe provato gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della propria pretesa creditoria, così come non avrebbe mai fornito in giudizio la prova circa l’effettiva esecuzione delle forniture di merci e di servizi indicate nelle fatture poste a base del provvedimento monitorio. La ricorrente afferma che, quanto alle fatture fatte valere dalla In. Ge., il loro valore probatorio sarebbe limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre, nel giudizio di opposizione, dette fatture commerciali non fornirebbero di per sé la piena prova del credito azionato, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale senza alcun riconoscimento del debitore.
Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
E’ infondato laddove la ricorrente contesta l’esistenza di contratti fra le parti per aver il giudice di appello chiarito ed accertato la sussistenza del rapporto obbligatorio de quo attraverso l’esame della documentazione prodotta in giudizio dalla stessa In. Ge e concernente plurimi contratti di fornitura di merci e di servizi e “pattuizioni intercorse nel tempo tra le parti”, da cui risultavano gli importi esposti nelle fatture azionate.
Quanto all’esecuzione delle prestazioni, occorre osservare che la Corte fiorentina – accertata l’esistenza dei rapporti contrattuali – ha constatato che, quanto alle specifiche contestazioni dell’appellante, gli addebiti di Euro 305,84 oltre IVA e di Euro 145,34 oltre IVA erano dovuti a “copie in eccedenza”, voce prevista nei contratti prodotti, mentre quella di Euro 71 non rappresentava un quid diverso trattandosi di quote di canone ancorché posticipato.
Siffatta argomentazione non viene in alcun modo criticata dalla ricorrente, che diversamente si è limitato a denunciare genericamente l’esistenza del rapporto contrattuale e l’esecuzione delle prestazioni. Per quest’ultimo aspetto la doglianza è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata;
– con il terzo e quarto motivo, la GS4BF denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, per aver la Corte fiorentina incluso nelle spese anche la fase istruttoria che, nella specie, non si sarebbe svolta, posto che all’udienza di prima comparizione delle parti il giudice di prime cure ha rinviato la causa per la discussione orale e la contestuale sentenza ex artt. 281 sexies c.p.c..
Il terzo motivo va rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, tra cui rientra la valutazione dello stesso provvedimento monitorio (Cass. n. 20993 del 2020).
La Corte di appello ha fatto buon governo del principio enunciato, chiarendo che il compenso per la fase istruttoria era dovuto per le produzioni documentali.
con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 per aver il giudice di appello condiviso in diritto la decisione del Tribunale che, nel determinare il valore della causa ai fini della condanna delle spese della soccombente, avrebbe illegittimamente cumulato il valore della domanda principale e con quella riconvenzionale.
Anche l’ultimo motivo è infondato, pertanto va rigettato sebbene previa correzione della motivazione.
In tema di liquidazione del compenso per l’esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6 (nella specie, “ratione temporis” applicabile), la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell’attore, ma se di valore eccedente a quest’ultima può comportare l’applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il “thema decidendum” ed impone all’avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l’utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile (v. Cass. n. 14691 del 2015).
Di converso, il giudice del gravame ha erroneamente confermato la sommatoria compiuta dal giudice di prime cure nell’individuazione del valore della controversia ai fini della determinazione dello scaglione sul presupposto della soccombenza della GS4BF sia per l’opposizione che per la riconvenzionale.
Tuttavia l’errore non appare decisivo, tale cioè da inficiare la determinazione delle spese operata dalla sentenza impugnata, giacché questa va annullata solo ove emerga la prova della violazione dello scaglione individuato, mentre nella specie, nonostante la errata affermazione in diritto quanto al valore della causa, non si può escludere, in assenza di specificazioni sul valore delle singole domande e sui relativi importi, che le spese così determinate siano rimaste entro lo scaglione che avrebbe dovuto essere correttamente applicato. In mancanza di una puntuale indicazione in tal senso, che avrebbe dovuto essere contenuta nel ricorso, la censura non può essere accolta, dovendosi confermare il principio più volte enunciato secondo cui la parte la quale intende impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 2626 del 2004).
In conclusione il ricorso, così corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., dev’essere, dunque, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V1-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021