LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6079-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1860/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 03/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Perugia respingeva l’appello contro la sentenza del Giudice di pace di Perugia n. 776 del 2017 che aveva rigettato la domanda proposta da A.A., in qualità di detentore del veicolo, nei confronti di B.E., in qualità di titolare della Nuova Carrozzeria B., di restituzione della somma di Euro 4.507,53, oltre a danni per complessivi Euro 4.900,00, corrispondente alla somma esborsata per le riparazioni sul veicolo usato venduto per inadempimento del convenuto al canone di diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, ritenendo non legittimato il detentore della vettura ad esercitare l’azione da responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., e anche ritenuta la scrittura privata depositata in allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c., quale delegazione all’incasso del preteso risarcimento, rilevava che i guasti riguardavano veicolo usato e non di recente immatricolazione e a distanza di tempo dall’acquisto (acquisto avvenuto nel febbraio 2012, preventivo della carrozzeria dell’aprile 2013), oltre a trattarsi di intervento connesso all’usura del mezzo.
Per la cassazione della sentenza l’ A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.
B.E. è rimasto intimato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile e/o rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Atteso che:
– con il primo motivo il ricorrente lamenta la erronea valutazione della legittimazione (attiva) del ricorrente in relazione alla sua posizione di detentore del veicolo, direttamente danneggiato per i diversi interventi di riparazione pagati.
Con il secondo denuncia l’erronea valutazione del riparto dell’onere della prova quanto alla specifica allegazione e prova del nesso eziologico fra la condotta illecita ed il danno.
Le censure nel loro complesso sono inammissibilmente formulate in quanto non considerano che nella specie il giudice del gravame ha comunque esaminato la domanda nel merito e non ha ravvisato nelle riparazioni indicate – cambio dei filtri, cambio del fuel filter, di oil and filter fuel eco cartridge -vizi intrinseci del veicolo usato, ma connessi alla normale usura del mezzo, peraltro verificatisi a distanza di tempo dalla compravendita (oltre un anno). Ne’ con la seconda censura vengono offerti elementi per chiarire quali fossero i vizi – diversi da quelli sopra descritti – posti a fondamento della domanda.
– premessa l’ammissibilità del ricorso per essere i tre motivi articolati sufficientemente specifici, nel merito, con il primo motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione d’indebito oggettivo seppure espressamente domandato, limitandosi la Corte distrettuale a confermare la decisione del giudice di prime cure, statuendo che il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento comportava, implicitamente, anche il rigetto della domanda di restituzione della somma versata per la seconda settimana, non fruita per fatto non causalmente collegabile ad un comportamento imputabile alla convenuta, senza tenere in debito conto che si trattava di due domande, alternative ed indipendenti tra loro.
Del resto la statuizione del Tribunale appare conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte posto che la domande proposta dal ricorrente presupponeva, sia in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento ovvero in merito a quella di responsabilità contrattuale e di risarcimento dei danni, la previa dimostrazione della riferibilità a fatto e colpa del carrozziere l’inesatto adempimento delle prestazioni assunte con la conclusione del contratto, sicché in presenza di un accertamento di non gravità dell’inadempimento medesimo viene meno ogni altra determinazione che avrebbe dovuto essere sorretta proprio da siffatta mancata dimostrazione dell’effettivo e grave inadempimento, come indicati nella motivazione della sentenza gravata, non potendo che condurre alla declaratoria di conseguente infondatezza anche della dedotta richiesta di risarcimento dei danni.
Invero ricollegata la domanda di danni a qualsiasi ipotesi in cui venga non esattamente adempiuta l’obbligazione nascente da vincolo contrattuale, deve escludersi che gli effetti restitutori possano comunque discendere anche in ipotesi di mancato accertamento del dedotto inadempimento per non essere in ogni caso stata acclarata la mancanza di una responsabilità.
Al fondo della decisione è stato posto siffatto ragionamento, a cui non risulta mossa alcuna critica con il presente ricorso.
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile per essere la pronuncia impugnata conforme ai principi affermati da questa Corte.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in mancanza di difese da parte dell’intimato B..
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021