Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31332 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8661-2020 proposto da:

B.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO B.;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1872/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Bologna, con sentenza n. 1623 del 2016, respingeva l’opposizione proposta da B.L.R. avverso ordinanza-ingiunzione emessa dalla Polizia municipale di Bologna per violazione del C.d.S., art. 117, commi 2 bis e 5, e art. 218, comma 1, commessa in data *****.

In virtù di appello interposto dal B., il Tribunale di Bologna, nella contumacia del Comune di Bologna, respingeva l’impugnazione e per l’effetto confermava la decisione di prime cure e l’ordinanza-ingiunzione ritenendo provate le contestazioni, in particolare che essendo l’appellante titolare di patente italiana di categoria B rilasciata da meno di un anno, circolasse alla guida di veicolo avente una potenza specifica pari 61,16 e potenza massima pari a 77 kw.

Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna il B. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

E’ rimasto intimato il Comune di Bologna.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Atteso che:

con il primo motivo il B. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 C.d.S., comma 2 bis, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere l’accertamento circa la potenza del veicolo da lui condotto, effettuato nel verbale di contestazione, non specifico, non indicate le modalità adottate dall’Agente accertatore per la determinazione del valore di potenza specifica posto a fondamento delle sanzioni irrogate.

Con il secondo mezzo viene denunciata l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice del merito effettuato un ampio accertamento, senza limitarsi a verificare – come avrebbe richiesto il ricorrente – se il verbale di contestazione fosse o meno autosufficiente e sorretto da adeguata motivazione intellegibile per il cittadino e, conseguentemente, accertare se la decisione del Giudice di pace avesse correttamente statuito sul punto.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e non corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice del gravame una erronea applicazione dell’onere della prova quanto alla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.

Con il quarto ed ultimo mezzo il B. si duole della nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere posto il giudice del gravame a fondamento della decisione una questione di fatto che mai precedentemente aveva formato oggetto di discussione fra le parti.

I motivi – vertendo tutti, seppure sotto profili diversi, sulla medesima questione dell’accertamento della potenza del veicolo alla cui guida si era posto il ricorrente, neopatentato – sono privi di fondamento.

Nel caso in esame trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016 n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015 n. 25029; Cass. 19 giugno 2014 n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie qui considerata.

Va poi ribadito l’insegnamento di questa Corte (v. Cass. n. 4898 del 2015) secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b), e dell’analogo art. 7, comma 9, lett. b), – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

Tanto chiarito, ai sensi dell’art. 117 C.d.S., ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria Ml, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.

L’accertamento relativo alle caratteristiche del mezzo avviene sulla base della carta di circolazione dei veicoli, come previsto dal Regolamento di attuazione del C.d.S., art. 316 (in applicazione dell’art. 117 C.d.S., comma 3), che deve riportare le indicazioni relative alla potenza massima e specifica degli stessi. Per i veicoli di vecchia data è possibile individuare tali valori tramite specifici calcoli oppure servendosi dei servizi a ciò dedicati.

Chiunque trasgredisca i limiti imposti dalla norma in commento è punito con la multa da centosessantuno a seicentoquarantasette Euro (dal 1 gennaio 2017) e con la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente di guida da due a otto mesi.

Ne consegue che correttamente le caratteristiche dell’auto alla cui guida era il B. il giorno ***** sono state desunte dalla Polizia municipale dalla carta di circolazione del mezzo stesso, circostanza neanche criticata dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di difese da parte della controparte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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