Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31363 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6518-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IURI CHIRONI;

– ricorrente principale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

L.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1552/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 500/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso proposto da L.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato in data 30/9/2014 e condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con pronunzia che veniva confermata dalla Corte distrettuale.

Nel pervenire a tale convincimento il giudice del gravame osservava:

che la mancanza ascritta al dipendente era consistita nell’aver disposto uso della propria autovettura privata, mai autorizzato, per il disimpegno della attività di recapito e nell’omessa riconsegna al CDM (centro distribuzione master) della corrispondenza non recapitata, prima della cessazione della attività lavorativa per il giorno *****;

che l’inadempimento alla prestazione lavorativa era configurabile – benché al momento in cui era stata rinvenuta la corrispondenza nella propria auto da parte della Guardia di Finanza (ore 18,35) egli versasse formalmente in situazione di flessibilità operativa – giacché il ricorrente aveva invece volontariamente ed autonomamente certificato la cessazione della propria prestazione lavorativa alle ore 15, nonostante fosse autorizzato allo svolgimento di tre ore e mezzo di straordinario per l’assegnazione di una ulteriore zona di recapito, che si era rifiutato di svolgere;

che la mancanza ascritta al lavoratore era di grave entità, la sua condotta essendo idonea ad esporre la parte datoriale a pericoli derivanti dalla circolazione del mezzo, dal pericolo di sottrazione e smarrimento della corrispondenza, con evidente pregiudizio anche per l’affidamento dei terzi sulla efficienza del servizio;

che la mancanza era inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art. 54, comma 6 c.c.n.l. di settore che sancisce l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento per violazione dolose. di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;

che la stampa aveva dato ampio risalto all’evento, dopo il rinvio a giudizio disposto dal GUP di Lecce, con evidente pregiudizio all’immagine della società;

che l’acclarato ritardo nella contestazione dell’addebito (intervenuto nel settembre 2014 dopo oltre due anni da verificarsi degli eventi), comportava l’illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela indennitaria.

Avverso tale decisione L.A. interpone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

Resiste la società Poste Italiane che propone ricorso incidentale, cui oppone difese il L. con controricorso ex art. 371 c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 183 del 2010, art. 30 e art. 54 c.c.n.l. di settore in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per erronea sussunzione del fatto contestato nella nozione legale di giusta causa. Si deduce che la Corte di merito sia incorsa nell’errore di aver esteso il catalogo delle ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, oltre quanto stabilito dalla autonomia delle parti collettive. Si osserva per contro che la condotta posta in essere era pienamente riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 54 c.c.n.l. di settore come tutelabile mediante sanzione conservativa.

2. Il motivo è privo di fondamento.

Deve osservarsi in via di premessa che, secondo quanto reiteratamente affermato da questa Corte, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici.

Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle relativa alla sussistenza della giusta causa di licenziamento non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento (cfr., ex plurimis, Cass. 13/8/2008 n. 21575, Cass. 2/3/2011 n. 5095, Cass. 26/4/2012 n. 6498, Cass. 26/3/2018 n. 7426).

Correlato a tale principio è quello secondo cui la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo.

L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 6/8/2020 n. 16784, Cass.12/2/2016 n. 2830 Cass., Cass. 4/3/2013 n. 5280,).

Peraltro è stato altresì osservato che la facoltà di sindacare l’esistenza della giusta causa da parte dell’organo giudicante, pur in presenza di previsione ad hoc dei contratti collettivi, presuppone l’esistenza di una norma a sua volta “elastica”, ciò che non si verifica allorché un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa (cfr., ex plurimis, Cass. 17/9/2010 n. 19786, Cass. 17/6/2011 n. 13353, Cass. 10/07/2020 n. 14811).

Tale ultima ipotesi non è tuttavia riscontrabile, nel caso di specie, in relazione all’art. 54, comma 1, lett. b), comma 2, lett. e), comma 3, lett. f) e comma 4, lett. o) invocati dal ricorrente a sostegno della censura, per le quali è prevista sanzione conservativa, e che riguardano, rispettivamente il mancato rispetto dell’orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione e controllo presenze; l’inosservanza di doveri o obblighi di servizio dai quali non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società;

l’inosservanza di doveri o obblighi di servizio dai quali sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società o un vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile; atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o continuità del servizio o per abbandono del servizio medesimo.

Si tratta di disposizioni che recano una dizione ampia ed elastica, dettata per ipotesi di negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, ma nelle quali la fattispecie scrutinata non può essere validamente sussunta per la sua accertata gravità che non lo consente.

Si è infatti imposta l’evidenza, in atti, della obiettiva gravità della condotta realizzata dal dipendente, i cui riflessi pregiudizievoli sono ricaduti, compromettendola, sull’immagine della società, avendo l’episodio rinvenuto ampio riscontro sulla stampa locale, cui non va disgiunto il rilievo del disservizio connesso al ritardato recapito della corrispondenza, per effetto del sequestro della stessa disposto dalla Guardia di Finanza.

Deve, quindi, conclusivamente rimarcarsi come nello specifico la Corte di merito si sia attenuta ai suenunciati principi giurisprudenziali, procedendo ad una ricognizione approfondita delle acquisizioni probatorie; qualificando in termini di gravità la condotta del lavoratore il quale aveva arrecato un vulnus alle obbligazioni che scandivano la prestazione lavorativa; operando una corretta sussunzione dei fatti nell’ambito della categoria dell’inadempimento grave, rubricato all’art. 2119 c.c. ed in tale prospettiva, validamente richiamandosi anche alla “scala valoriale” enunciata dalla contrattazione collettiva di settore (vedi Cass. 19/8/2020 n. 17321) che al ricordato art. 54 c.c.n.l. 2011, comma 6, lett. c) contempla la sanzione del licenziamento senza preavviso per le ipotesi di violazione dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi.

Nell’ottica descritta, la pronunzia impugnata resiste alla censura all’esame.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale si è ritenuta tardiva la contestazione degli addebiti al lavoratore, sul rilievo della non assolutezza del criterio della immediatezza del licenziamento e della sussistenza di esigenze di cautela nell’espletamento del procedimento disciplinare, in ragione dello svolgimento del procedimento penale a carico del dipendente, i cui esiti si erano compiuti solo dopo due anni dal verificarsi degli eventi oggetto di contestazione.

4. Il motivo non è fondato.

Secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, in tema di licenziamento disciplinare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denunzia dei fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale, considerata l’autonomia tra i due procedimenti, l’inapplicabilità, al procedimento disciplinare, del principio di non colpevolezza, stabilito dall’art. 27 Cost. soltanto in relazione al potere punitivo pubblico, e la circostanza che l’eventuale accertamento dell’irrilevanza penale del fatto non determina di per sé l’assenza di analogo disvalore in sede disciplinare. (vedi Cass. 26/3/2010 n. 7410, Cass. 27/2/2014 n. 4724).

Giova, al riguardo, premettere, con riferimento ai requisiti che qualificano la tempestività della contestazione e della sanzione disciplinare, come questa Suprema Corte abbia più volte ribadito che il principio tanto dell’immediatezza della contestazione dell’addebito, quanto della tempestività del recesso, la cui ratio riflette l’esigenza del rispetto della regola della buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, oltre che dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del lavoratore incolpato, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e delle giustificazioni da lui fornite.

Più in particolare, si è affermato che, nel valutare l’immediatezza della contestazione ai fini dell’intimazione del licenziamento disciplinare, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda, e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione; con la conseguenza che l’aver presentato a carico di un lavoratore denuncia per un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di lavoro di attendere gli esiti del procedimento penale prima di procedere alla contestazione dell’addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore medesimo appaiono ragionevolmente sussistenti (vedi ex aliis, Cass. 18/1/2007 n. 1101, Cass. 13/2/2013 n. 3532, Cass. 20/9/2013 n. 21633).

Il che, se conferma la relatività che riveste il criterio di immediatezza e il rilievo che assume, al riguardo, il sindacato del giudice di merito, porta, al tempo stesso, a riconoscere che un bilanciamento coerente degli interessi sottesi al procedimento di disciplina non consente di individuare nella potenziale rilevanza penale dei fatti accertati e nella conseguente denuncia all’autorità requirente di circostanze di per sé sole esonerative dall’obbligo di immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che tale obbligo assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa del lavoratore incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore.

E quindi, solo se l’intervallo di tempo trascorso sia giustificato non dalla necessità di un accertamento integrale e compiuto del fatto, ma dall’esigenza per il datore di lavoro di acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo. Ne discende ancora che – per effetto della rilevanza che va riconosciuta, nei limiti indicati, all’obbligo del datore di lavoro di ricostruire i fatti e la loro imputabilità – deve ritenersi che gravi su quest’ultimo l’onere di provare, con puntualità, le circostanze che, sulla base del caso concreto, giustificano il tempo trascorso fra l’accadimento dei fatti rilevanti e la loro contestazione, e che evidenzino in concreto la tempestività dell’esercizio del potere disciplinare (v. sul punto anche Cass. cit. n. 1101/2007), senza che possa assumere autonomo ed autosufficiente rilievo la denuncia di tali fatti in sede penale o la pendenza stessa del procedimento penale.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha disposto corretta applicazione dei richiamati dicta, accertando che la società con colpevole ritardo, in violazione dei principi di correttezza e buona fede che informano il rapporto di lavoro in tutte le fasi della sua esecuzione, ha atteso oltre due anni dalla attuazione della condotta disciplinarmente rilevante, per formulare l’atto di incolpazione, benché fosse stata in grado di accertarne celermente il disvalore.

5. Il secondo motivo prospetta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18,L. n. 604 del 1966, art. 8 degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno graduato la sanzione risarcitoria sul comportamento assunto dalla società ritenuto non conforme a correttezza e buona fede, senza fare doveroso riferimento ai criteri sanciti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

6. Il motivo è privo di pregio.

Secondo le linee ermeneutiche tracciate da questa Corte (specificamente in ipotesi di applicazione della misura dell’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, ovvero la determinazione, tra un minimo ed un massimo, della misura dell’indennità risarcitoria, previste dall’art. 19 del c.c.n.l. dirigenti) la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria essendo al giudice di merito riservata (vedi Cass. 22/1/2014 n. 1320, Cass. 11/1/2011 n. 458, Cass. 10/10/2019 n. 25484).

Diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, il giudice del gravame ha reso una motivazione che non travalica i limiti enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità della motivazione assolutamente mancante o irredimibilmente contraddittoria, avendo dato conto delle ragioni che hanno presieduto alla liquidazione del risarcimento nella misura di poco superiore al minimo, rinvenibili in un equo bilanciamento fra il comportamento del lavoratore (volontario e consapevole, e il disservizio da esso derivato), e quello ascrivibile al datore di lavoro che aveva oltremodo procrastinato l’esercizio del potere disciplinare.

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, anche il ricorso incidentale è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della compensazione ex art. 92 c.p.c. in ragione della situazione di reciproca soccombenza fra le parti.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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