LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27112-2017 proposto da:
A.M.A., G.G., personalmente ed in qualità di ex soci della disciolta società “LA CASA DEL COLORE S.N.C. DI A.M.A. & C.”, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’UMANESIMO 308, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO SALINETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI CARO;
– ricorrenti –
contro
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUGGIERO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RACITI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 661/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/07/2017 R.G.N. 849/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Torino respingeva la domanda proposta da B.R. nei confronti della s.n.c. “La Casa del Colore” nonché di A.M.A. e G.G., intesa a conseguire l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento al periodo 1/3/1996-9/1/2013 ed all’espletamento di mansioni di commessa, oltre al pagamento di differenze retributive indirette e TFR;
detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che accoglieva la domanda attorea e condannava le parti convenute in solido, al pagamento in favore della ricorrente, dell’importo richiesto di Euro 62.062,06;
nel pervenire a tale convincimento, ed all’esito di una compiuta ricognizione del quadro probatorio acquisito, il giudice del gravame osservava che le allegazioni di parte ricorrente avevano rinvenuto ampio suffragio nelle deposizioni testimoniali raccolte, dalle quali era emersa la continuità della prestazione per un periodo ultradecennale, l’estrinsecazione delle mansioni nella preparazione e vendita dei prodotti oltre che nella elaborazione della contabilità, del tutto rispondenti alle prospettate mansioni di commessa;
la corresponsione periodica di retribuzione era desumibile dai medesimi conteggi allegati e non oggetto di specifica contestazione da parte appellata e l’inserimento nella struttura organizzativa era attestato dalla preordinazione dei compiti affidati sulla scorta delle direttive impartite dai titolari del negozio;
alla evidenza della riconducibilità del rapporto al paradigma della subordinazione, neanche era di ostacolo la circostanza che fosse stato stipulato un contratto di collaborazione occasionale per un solo giorno, coincidente con quello in cui si era svolta un’ispezione della Agenzia delle Entrate, e la successiva donazione della quota di partecipazione sociale al 2%, data la natura palesemente simulata di entrambi i contratti;
avverso tale decisione interpongono ricorso per cassazione A.M.A. e G.G. in proprio e quali ex soci della disciolta società La Casa del Colore s.n.c., sostenuto da tre motivi ai quali oppone difese con controricorso l’intimata;
entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
COSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio e travisamento delle prove in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
ci si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare alcuni fatti coessenziali alla decisione, costituiti dal legame di amicizia e confidenza intercorrente fra le parti; dalla durata del rapporto inferiore a quella prospettata dall’attrice; dalla riconducibilità delle mansioni ad un livello inferiore a quello riconosciuto; dalla qualità di socia rivestita, elementi tutti evincibili dalle testimonianze e dalla documentazione acquisite;
2. il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2727 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
si deduce che il giudice del gravame abbia fatto un uso distorto ed illegittimo del principio di disponibilità delle prove e di quello relativo al loro libero apprezzamento, così ricostruendo erroneamente i fatti storici posti a base del thema decidendum, con specifico riferimento alla individuazione degli elementi qualificativi del vincolo di subordinazione (continuità della prestazione, nomen juris, assenza di rischio economico, oggetto della prestazione…);
3. con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
si prospetta il vizio di omessa pronuncia per non avere il giudice del gravame pronunciato sulla eccezione di compensazione oggetto del diritto azionato dalla ricorrente, con gli importi di fatto dalla stessa dichiarati come percepiti; il conteggio elaborato dalla ricorrente e condiviso dalla Corte del merito palesava la propria intrinseca erroneità perché modulato su di una retribuzione non corrispondente a quella prevista per il livello di preteso inquadramento, perché non corredato da indicazione delle modalità di computo delle singole poste e del dato base del calcolo stesso;
si critica altresì la statuizione con la quale è stata affermata la simulazione del rapporto societario, in assenza della proposizione di alcuna specifica domanda di accertamento del carattere simulato da parte della ricorrente;
4. i primi due motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono inammissibili;
parte ricorrente deduce, infatti, solo formalmente un vizio di sussunzione, là dove contesta la decisione gravata sotto il profilo dell’interpretazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, che secondo la sua prospettazione non darebbero prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione;
sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione della fattispecie oggetto di delibazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2019, n. 33373, Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476);
le complessive censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pongono a loro presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, una difforme ricomposizione del quadro probatorio non consentita in questa sede;
al riguardo giova rammentare come la giurisprudenza di questa Corte esprima un consolidato orientamento in tema di poteri riconosciuti al giudice del merito nella qualificazione del rapporto, essendosi affermato che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito dal lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato;
e’ stato altresì rimarcato che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro insieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto, ed integra un giudizio censurabile in sede di legittimità, solo per ciò che riguarda la individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, i criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede se sorretta da congrua motivazione, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (fra le numerose decisioni si vedano Cass. n. 224/2001; Cass. n. 16697/2002; Cass. n. 9251/2010, Cass. 11/10/2017 n. 23846);
nello specifico il giudice di seconda istanza non si è discostato dai ricordati principi;
nel proprio iter argomentativo ha scrutinato la fattispecie non trascurando il nomen juris del contratto – che rappresenta solo uno degli elementi di valutazione per qualificarne la natura – ma formulando il proprio giudizio all’esito di un’ampia ricognizione delle testimonianze raccolte;
nel procedere al giuridico inquadramento del rapporto sulla base delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, la Corte di merito si è conformata all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, poiché l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista (Cass. 21/10/2014 n. 22289);
nell’espletamento della propria attività ermeneutica, la Corte distrettuale ha dato conto del proprio convincimento anche facendo richiamo ai principi affermati in questa sede ed ai quali va data continuità, secondo i quali l’esecuzione del lavoro all’interno della struttura dell’impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 2/9/2000 n. 11502; Cass. 25/5/2004 n. 10043; Cass. 6/9/2007 n. 18692);
ha quindi osservato, come fatto cenno nello storico di lite, che le testimonianze raccolte avevano consentito di corroborare la tesi posta a fondamento del diritto azionato, relativa alla riconducibilità del rapporto al paradigma della subordinazione individuandola, con ragionamento sintetico enunciato mediante la combinazione fra gli elementi integranti la nozione giuridica di subordinazione (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l’assoggettamento al suo potere direttivo e disciplinare) ed elementi sintomatici della stessa (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l’esecuzione del lavoro all’interno della struttura dell’impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa);
nella compiuta disamina della fattispecie, la Corte ha dato anche conto della infondatezza delle eccezioni sollevate dai datori di lavoro l’quali avevano ritenuto invece sussistente un rapporto di tipo occasionale (da escludere, dal momento che il contratto non riguardava una prestazione occasionale di un unico giorno, a fronte di una durata del rapporto di lavoro pluriennale) e un rapporto di tipo societario, anch’esso escluso dal giudice del merito in ragione del fatto che i contributi alla gestione commerciante erano stati pagati direttamente dai datori di lavoro a conferma della natura simulata di tale contratto; questo approccio metodologico, corretto per quanto sinora detto, anche nei suoi esiti applicativi, non risulta inficiato dalle critiche formulate;
5) il terzo motivo, del pari, va disatteso;
la Corte distrettuale ha avuto modo di rimarcare che parte resistente aveva omesso di contestare specificamente i conteggi prodotti dalla ricorrente, stigmatizzando la assoluta genericità della eccezione, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi (Cass. 12/3/2018 n. 5949);
onere che sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (cfr. Cass. 6/12/2017 n. 29236);
alla genericità della contestazione dei conteggi elaborati dalla ricorrente, fa riscontro la genericità della eccezione di compensazione delle somme erogate con quelle richieste dalla lavoratrice, priva di qualsivoglia indicazione del quantum debeatur, in violazione degli oneri gravanti sulla parte eccipiente;
in tal senso non può prospettarsi una violazione della legge processuale quale quella indicata da parte ricorrente, essendo da escludere quando la decisione adottata – come nella fattispecie – comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/10/2017 n. 24155);
né meritevole di condivisione è l’ulteriore doglianza sollevata con riferimento al preteso rilievo ex officio della simulazione del contratto di collaborazione occasionale e di società; si tratta, all’evidenza, di un accertamento da parte del giudice del gravame, svolto in via meramente incidentale, quale motivazione ad abundantiam, atteggiandosi quale mero argomento di sostegno alla accertata riconducibilità del rapporto, alla categoria della subordinazione;
alla luce delle sinora esposte considerazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
le spese inerenti al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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