LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2887-2019 proposto da:
G.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAGRO;
– ricorrente –
contro
L.S. MODA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 2 presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO FRENI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 725/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 216/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
CHE Con sentenza n. 3860/16, il Tribunale di Catania condannava la società L.S. MODA s.r.l. al pagamento, in favore della ex dipendente G.F., della somma di Euro 3.494,57 a titolo di TFR, oltre accessori di legge.
Rigettava invece le ulteriori domande, volte ad ottenere la condanna della medesima società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal presunto maggior orario di lavoro effettuato, nonché la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in data 5.4.07, con applicazione della tutela reale o in subordine di quella obbligatoria. Compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Riteneva il Tribunale che: a) gli ipotetici crediti retributivi sorti in data antecedente al 9.12.04 erano prescritti, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica del ricorso introduttivo; b) la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive, per il periodo non coperto da prescrizione, era priva di supporto probatorio, non essendo stata fornita la prova dell’ipotetico maggior orario di lavoro; c) il licenziamento irrogato era legittimo, stante la gravità dell’episodio che ne aveva costituito il fondamento, rispetto al quale non assumeva alcuna efficacia scriminante lo stato di agitazione in cui eventualmente versava la ricorrente, in assenza di prova del fondamento delle pretese retributive, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti disciplinari riconducibili ad episodi di insubordinazione.
Riteneva, infine, che non vi fosse prova degli asseriti comportamenti vessatori perpetrati in danno della ricorrente, né della circostanza che l’esposizione debitoria lamentata dalla ricorrente, fosse dovuta al mancato pagamento delle sue spettanze.
Con ricorso depositato il 31.3.17, la G. proponeva appello, insistendo per l’accoglimento integrale delle domande avanzate in primo grado.
Resisteva la società.
Con sentenza depositata il 2/8/18, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G., affidato a quattro motivi; resiste la s.r.l. LS MODA con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1) Col primo motivo la G. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., artt. 116 e 410 c.p.c. (con riferimento all’inidoneità della notificazione 10.4.08 al datore di lavoro dell’istanza di conciliazione ad interrompere la prescrizione).
Lamenta in particolare che dal verbale di mancata conciliazione del 22.5.08 doveva evincersi l’avvenuta notifica dell’istanza.
Il motivo, anche a voler prescindere dalla mancata produzione della documentazione inerente la procedura conciliativa invocata, è infondato avendo la Corte catanese accertato l’assenza di prova circa la spedizione e ricezione della lettera di convocazione dinanzi alla commissione di conciliazione, essendo andata peraltro deserta la relativa riunione, ex art. 410 c.p.c., comma 5, cui non può supplire la mera menzione di tale adempimento da parte del presidente della commissione (Cass. n. 12516/14). Cfr. altresì Cass. n. 29419/19, secondo cui “La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 c.c., comma 4, ai fini dell’interruzione della prescrizione, qualora essa contenga la chiara esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici”.
2) Con secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. (con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova in merito all’orario di lavoro).
Lamenta che, pur essendo pacifica nella specie l’esistenza di un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali (come da c.c.n.l. di categoria), la sentenza impugnata non accolse quanto richiesto a tale titolo, sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante della società (secondo cui la G. non rispettava assolutamente tale orario).
Il motivo è infondato in quanto la violazione dell’art. 2697 c.c. può aversi solo quando il giudice ponga a carico della parte non tenutavi l’onere di provare determinate circostanze. Nella specie è evidente che tale onere gravava sulla G. e che, secondo la valutazione fattuale del giudice di merito, tale onere non era stato da essa assolto, essendo emerso non solo il mancato rispetto dell’orario di lavoro pattuito, ma altresì numerose assenze (anche ingiustificate) della G..
3) Con terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la violazione degli artt. 112 e 244 c.p.c. (in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice sull’orario di lavoro osservato).
Il motivo è inammissibile posto che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748).
In ordine alle dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., deve rimarcarsi che nella censura non è contenuta alcuna considerazione al riguardo.
4) Col quarto motivo la G. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 76, lett. m), del c.c.n.l. industrie tessili, lamentando che la Colte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente una giusta causa di licenziamento, non essendo stati mai specificati gli atti di insubordinazione attribuiti alla lavoratrice; avrebbe inoltre errato nell’apprezzare la gravità dell’inadempimento ascritto alla dipendente.
Il motivo è infondato, posto che ex art. 76, lett. m), c.c.n.l. costituisce gusta causa di licenziamento “l’insubordinazione nei confronti dell’impresa o suoi delegati, quando non vi sono ragioni largamente attenuanti o quando l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica”.
La sentenza impugnata ha accertato i fatti addebitati (urla ed invettive contro i titolari dell’azienda, nei loro uffici e nei corridoi) erano incontestati e che la dedotta “scriminante” dello stato di esasperazione (in tesi causato da ritardi nel pagamento dello stipendio e nel mancato pagamento di tutte le ore lavorate) in realtà si riduceva ad un ritardo nel pagamento dello stipendio di dicembre 2006 con relativa tredicesima, e del mese di febbraio e che ciò non poteva costituire “ragione largamente attenuante” o una scarsa gravità dei fatti, tenendo inoltre conto dei numerosi precedenti disciplinari della G..
Trattasi di una valutazione dei fatti rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.) non sindacabile in cassazione se non in caso di illogicità dello stesso, ipotesi non sussistente nella specie (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 20867/20).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021
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