Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31479 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15712/2015 proposto da:

D.C.C., D.C., G.L., M.F.R., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FOSSATO DI VICO 9, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO IONTA, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE LUCIO MONACO;

– ricorrenti ­-

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8876/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2014 R.G.N. 2123/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale locale, rigettava l’originaria domanda proposta, nei confronti della Regione Campania, da D.C.C., G.L., M.F.R. e D.C., funzionari dell’ente e titolari dell’incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A e B per gli anni 2000 e 2001, volta ad ottenere il risarcimento per perdita di chances in relazione all’indennità di risultato loro spettante, non percepita per la mancata costituzione del sistema di valutazione del Nucleo di valutazione, e ciò in considerazione della prospettata concreta probabilità di una valutazione positiva, considerata la loro conferma nell’incarico;

la Corte territoriale riteneva che non vi fosse alcuna allegazione dell’attività concretamente posta in essere dai ricorrenti e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi prefissati (valenza oggettiva dei risultati);

riteneva che la carenza di allegazione e di prova non permettesse di configurare una fattispecie di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., da parte del Comune sulla base della contrattazione collettiva;

riteneva che la conferma dell’incarico e la mancanza di rilievi negativi nell’espletamento dello stesso non potessero essere considerati nemmeno presuntivamente ai fini di una probabile valutazione positiva in caso di predisposizione del Nucleo di valutazione;

2. ricorrono per la Cassazione della sentenza i dipendenti-funzionari con due motivi;

3. la Regione Campania è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 9 e 10 c.c.n.l. 1998-2001 del Compatto Regioni ed Enti Locali e la violazione dell’art. 11 c.c.d.i. 1998-2001;

censurano la decisione della Corte territoriale ritenendo che la valutazione positiva dell’incarico espletato si potesse desumere dalla mancanza di rilievi negativi in riferimento all’attività svolta perché, in caso contrario, l’incarico medesimo sarebbe stato revocato ed i funzionari non avrebbe ottenuto il rinnovo dello stesso;

2. con il secondo motivo i ricorrenti censurano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè alla richiesta di risarcimento del danno per perdita di chances;

sostengono che la mancata predisposizione di un sistema di valutazione da parte del Nucleo di valutazione abbia determinato l’impossibilità di essere valutati con pregiudizio ai fini della retribuzione di risultato loro potenzialmente spettante;

sostengono la contraddittorietà della sentenza ove non considera la conferma dell’incarico dei funzionari quale elemento significativo del risultato positivo dello stesso, dell’assenza di rilievi pregiudizievoli sull’attività svolta e delle valutazioni positive date, per ogni singolo ricorrente, dal dirigente di settore;

lamentano la mancata considerazione della conferma all’incarico per gli anni successivi, quale elemento soggettivo di valutazione, e la mancanza di rilievi negativi nell’espletamento dello stesso, quale elemento oggettivo di valutazione;

censurano la decisione della Corte territoriale in riferimento alla prova del danno da perdita di chances, sostenendo che non avessero altro modo per dimostrare il positivo espletamento dell’incarico e la possibilità di provare il danno da perdita di chances in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità;

3. vanno innanzi tutto richiamati plurimi precedenti di questa Corte resi in casi analoghi a quello in esame (v. Cass. n. 22048 del 2016; Cass. nn. 18909, 18917, 18918, 18919 del 2016; Cass. n. 14828 del 2015; Cass. nn. 14294 e n. 14299 del 2015; Cass. n. 11686 del 2015; si veda anche Cass. n. 1382 del 2019);

3.1. è stato innanzi tutto rilevato che il primo motivo di ricorso ha carattere misto, ossia non distingue tra la violazione del contratto collettivo di comparto 31 marzo 1999 (arti. 9 e 10) e la violazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta della Regione Campania del 27 marzo 2000 (art. 11);

la prima censura è da ricondurre alla violazione della normativa contrattuale collettiva di livello nazionale che l’art. 360 c.p.c., n. 3, ora affianca alla violazione di legge, sicché il ricorrente avrebbe dovuto dedurre direttamente l’interpretazione delle richiamate disposizioni del contratto collettivo di compatto;

invece la seconda censura, riferendosi ad un contratto collettivo integrativo, non ricade nella richiamata previsione del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e quindi, non essendo possibile dedurre direttamente un (asserito) errore nell’interpretazione della norma collettiva, il motivo del ricorrente si sarebbe dovuto focalizzare – in via indiretta – nella violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c. e ss.;

i ricorrenti, non operando questa distinzione che implica una diversa portata del sindacato di legittimità, rivolgono indistintamente le loro censure alla sentenza impugnata con riferimento sia alla normativa collettiva di livello nazionale sia a quella di carattere integrativo, venendo così meno al canone di specificità dei motivi del ricorso;

3.2. deve, in ogni caso, osservarsi che è corretta l’interpretazione, da parte della Corte territoriale, della normativa di comparto (artt. 8 e 9 c.c.n.l. del comparto regioni e autonomie locali sulla revisione del sistema di classificazione professionale 31 marzo 1999, cui deve aggiungersi il successivo art. 10);

ed infatti, secondo la normativa contrattuale collettiva di comparto, la retribuzione di risultato presupponeva necessariamente non già solo lo svolgimento, secondo l’ordinaria diligenza, delle attività in cui consisteva la posizione direttiva organizzativa, per cui era già previsto l’elemento accessorio della retribuzione di posizione, ma la valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati con l’attribuzione di tale posizione direttiva;

si trattava quindi di un emolumento accessorio di natura premiale ed incentivante a carattere speciale in un’ottica di gestione per obiettivi del personale di livello direttivo;

il dipendente cui era assegnata una posizione organizzativa non solo era tenuto a svolgere con diligenza le sue mansioni (e in ragione proprio della specialità delle mansioni era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di posizione), ma poteva essere chiamato anche a raggiungere determinati obiettivi fissatigli dall’amministrazione (e perciò era prevista, come elemento retributivo accessorio, la retribuzione di risultato);

il suddetto elemento accessorio era, dunque, condizionato al conseguimento da parte del dipendente dell’obiettivo assegnatogli ossia il raggiungimento dei risultati posto dalla normativa collettiva citata come condizione per la spettanza del beneficio retributivo;

la valutazione dei risultati era, così, condizione necessaria per l’attribuzione dell’indennità;

3.3. immune da vizi di violazione dei criteri legali di interpretazione negoziale è poi la lettura ad opera della corte d’appello dell’art. 11 contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigenziale della Giunta regionale campana del 27 marzo 2000 (per il periodo 1.1.1998 – 31.12.2001), che si limita a dare attuazione alla disciplina collettiva di livello nazionale;

questa disciplina integrativa non modificava la natura (premiale) ed i presupposti (raggiungimento degli obiettivi cui si accompagnava l’assegnazione della posizione organizzativa) dell’emolumento retributivo in questione;

occorreva, infatti, che un obiettivo fosse stato assegnato al dipendente e che questo obiettivo fosse stato raggiunto;

3.4. le modalità di verifica del conseguimento del risultato attenevano alla regolamentazione del processo valutativo in un’ottica di trasparenza, perseguita dalle parti sociali in sede di contrattazione decentrata, della gestione del personale;

esse non introducevano certo una condizione meramente potestativa per cui, se l’Amministrazione in concreto non avesse reso operativo il Nucleo di valutazione suddetto, l’attribuzione del beneficio economico della retribuzione di risultato sarebbe stata sempre preclusa con l’effetto di trasformare un emolumento incentivante sì, ma regolamentato, in una sorta di discrezionale premio di produzione;

però, all’opposto, non sganciavano l’insorgenza del diritto a tale trattamento retributivo accessorio dai presupposti previsti dalla normativa collettiva di comparto per legarlo solo al pur diligente svolgimento delle mansioni assegnate;

c’era sempre il binomio obiettivo/risultato talché ben il dipendente si sarebbe potuto dolere se, assegnatogli un obiettivo e conseguito il risultato, la Regione non gli avesse corrisposto la retribuzione di risultato per il sol fatto che il previsto Nucleo di Valutazione non era stato operativo;

ma non poteva rivendicare la retribuzione di risultato senza indicare l’obiettivo assegnatogli e senza allegare di averlo conseguito;

3.5. quanto alla dedotta perdita di chance, va ricordato che, come in ogni inadempimento, la pretesa risarcitoria ha bisogno della prova del danno;

e’ consolidato l’orientamento di questa Corte, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (v. Cass., Sez. Un., n. 21678/2013 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 13483/2018);

attiene invece ad una tipica valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, l’asserzione della Corte d’appello che ha escluso che il rinnovo dell’incarico dirigenziale nella posizione organizzativa potesse considerarsi come implicita valutazione positiva dei risultati del precedente incarico;

in questa prospettiva, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la domanda di risarcimento del danno è carente in punto di allegazioni e di prova, è completa e coerente con l’interpretazione delle norme, oltre a non essere adeguatamente contrastata dai ricorrenti;

la ragione risarcitoria fatta valere da questi ultimi (prospettata come perdita di chance) non poteva avere come fondamento solo il mancato approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del risultato assegnato al dipendente, così come non era automatica l’attribuzione, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione di risultato per il solo fatto che ai dipendenti fossero stati rinnovati gli incarichi dirigenziali nella posizione organizzativa;

i ricorrenti avrebbero dovuto specificare quale fosse l’obiettivo della loro posizione organizzativa – ossia il ‘risultatò perseguito dall’Amministrazione – e avrebbero dovuto quanto meno allegare (e dimostrare in caso di contestazione) che quell’obiettivo fosse stato raggiunto pure in mancanza di una valutazione positiva da parte della Regione che non si era dotata della struttura amministrativa per valutare tale risultato;

4. in conclusione, la Corte d’appello ha esattamente interpretato la normativa contrattuale collettiva di livello nazionale ed ha correttamente fatto uso dei canoni legali di interpretazione negoziale nella lettura che ha dato della normativa contrattuale collettiva di livello decentrato;

del pari incensurabile è la sentenza impugnata là dove ha ritenuto non adeguatamente supportata la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti;

5. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

6. nulla va disposto per spese non avendo la Regione Campania svolto attività difensiva;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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