Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31534 del 03/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2843-2021 proposto da:

L.V.D.M.P., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO COPPOLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza RG 34555/2020 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 21/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che L.V.D.M., cittadino dello Sri Lanka, ha proposto, affidandolo a cinque motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Napoli, con provvedimento del 24.11.2020, ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Napoli in data 1.09.2020.

– che l’intimato non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti anche con riferimento all’art. 295 c.p.c., sul rilievo che il Giudice di Pace ha omesso di valutare che il Prefetto di Napoli non le ha erroneamente rilasciato il permesso di soggiorno ordinario benché la stessa fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, con la conseguenza che il giudice di Pace avrebbe dovuto necessariamente sospendere il giudizio pendente innanzi a sé fino alla definizione di quello instaurato davanti al giudice amministrativo.

2. che con il secondo motivo (in subordine rispetto al motivo sub a), è stata dedotta la violazione dell’art. 21 Cost., dell’art. 111Cost., comma 6 e dell’art. 134 c.p.c., per non avere il giudice di merito motivato il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta, ai fini di una decisione di merito ex art. 384 c.p.c., la nullità e/o illegittimità del decreto di espulsione, avendo la ricorrente i requisiti per beneficiare del permesso di soggiorno, con conseguente errore in cui è incorsa la Questura, per avere ritenuto la sua istanza fraudolenta;

4. che i primi tre motivi, da esaminare unitariamente, vertendo tutti sul lamentato mancato rilascio del permesso di soggiorno, inammissibili; che, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 18788 del 10/09/2020; vedi anche Cass. 15676/2018; Cass. n. 12976/2016), “in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore”;

– che, nel caso di specie, il giudice di Pace ha correttamente posto a fondamento del rigetto dell’opposizione all’espulsione la circostanza del mancato rilascio a favore della ricorrente del permesso di soggiorno, valutazione del Prefetto che, sopra evidenziato, non è sindacabile in sede di giurisdizione ordinaria, ma solo innanzi al giudice amministrativo;

5. che il con quarto motivo è stata dedotta la violazione della Dir. Europea Rimpatri n. 2008/115/Cee nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;

che, in particolare, lamenta la ricorrente che la direttiva rimpatri prevede la partenza volontaria come ordinaria modalità di esecuzione delle decisioni di rimpatrio, salvo che sussista il pericolo di fuga, nel caso di specie insussistente, avendo la stessa sempre lavorato, avendo un alloggio a Napoli nonché un marito che lavora ed è autonomo economicamente, tutti indici sintomatici dell’insussistenza del rischio di fuga;

6. che il motivo è infondato, avendo il Giudice di Pace evidenziato che alla ricorrente fu fornita l’informativa in ordine alla facoltà di avvalersi della modalità di rimpatrio volontario, tanto è vero che la stessa aveva apposto la propria firma, per conoscenza, in calce alle delucidazioni fornitegli con il foglio notizie, nell’ambito del quale era stata, peraltro, riportata la sua dichiarazione di non voler tornare nel paese d’origine e di non chiedere un termine per la partenza volontaria;

– che con tali precisi rilievi la ricorrente non si è minimamente confrontata, ignorandoli;

7. che con il quinto motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 e dell’art. 97 Cost. sul rilievo che la Prefettura di Napoli ha espresso considerazioni generiche e vaghe non supportando con alcuna motivazione il suo provvedimento;

8. che il motivo è inammissibile per genericità;

5. che non va provveduto sulle spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021

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