LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3595-2020 proposto da:
P.F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA CASTORINA;
– ricorrente –
contro
B.C., S.S., S.G., quali eredi di S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via COSSERIA n. 2, presso l’avvocato VITTORIO SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARIA RABUAZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1877/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
P.O.F., prospettando a S.A. l’acquisto di un immobile da destinare ad attività commerciale, si fece consegnare dallo stesso la somma di cinquantaduemila Euro (Euro 52.000,00) portati da dodici assegni e li mise all’incasso, senza mai consegnarli all’asserito promittente venditore, tal D.Z.V..
S.A. lo convenne in giudizio e ne ottenne, in primo grado, dal Tribunale di Catania, la condanna alla restituzione dell’importo suddetto.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, la n. 1877 del 01/08/2019, ha rigettato l’impugnazione.
Ricorre con due motivi di ricorso il P..
Resistono con controricorso B.C., S.G. e S.S., quali eredi del defunto S.A..
Il ricorso è stato avviato alla trattazione ai sensi degli art. 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo mezzo muove censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 115 e 225 c.p.c., all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 (disp. att.) c.p.c., e all’art. 2697 c.c..
Il secondo motivo e’, testualmente, proposto per art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 118 c.p.c..
Il Collegio premette che il provvedimento impugnato consta di un corposo richiamo agli atti dei procedimenti penali a carico dello stesso P., davanti al Tribunale di Catania, per il delitto di cui all’art. 640 c.p. (truffa), e nei confronti di D.Z.V., davanti al Tribunale di Belluno per favoreggiamento del P. nello stesso delitto, e individua nella mancata riproposizione delle istanze istruttorie il rigetto implicito delle stesse da parte del Tribunale.
La sentenza della Corte territoriale evidenzia, peraltro, che il teste della cui mancata escussione il P. si duole, ossia D.Z.V., era stato citato presso un indirizzo ove era risultato irreperibile, né era stata, o quantomeno ciò non consta dal motivo di ricorso, che la citazione fosse reiterata presso altro indirizzo.
La Corte territoriale richiama, inoltre, e ciò è ampiamente consentito, le risultanze del processo penale, e segnatamente gli atti del procedimento, svolto presso il Tribunale di Belluno nei confronti del D.Z., e conclusosi con la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, ritenendoli pienamente utilizzabili, pur non trattandosi di sentenza (ancora, all’epoca della redazione della motivazione d’appello) passata in giudicato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19521 del 19/07/2019 Rv. 654570 – 01).
Il primo motivo del ricorso è inammissibile, poiché richiama malamente le norme del codice di rito laddove incentra il proprio ragionamento censorio sull’art. 225, che non sorregge adeguatamente le censure, in quanto l’art. 225 c.p.c., riguarda la querela di falso, mentre il motivo di ricorso lo riferisce all’intimazione dei testimoni e alla dichiarazione di decadenza (pag. 7 del ricorso), e non è esplicato in alcun modo in quale guisa esso possa rilevare in senso favorevole al P., anche in considerazione della circostanza che il D.Z. risulta condannato in relazione a delitto di favoreggiamento per agevolare la truffa architettata dal P., pure questi condannato.
Il mezzo e’, altresì, inammissibile anche in quanto propone questioni irrilevanti nell’economia della decisione di appello e non censura in alcun modo le affermazioni sull’irrilevanza della dedotta (e non assunta) prova per testi con il D.Z.V..
Il secondo motivo è anch’esso ampiamente inammissibile, in quanto formalmente, nella sua intitolazione ed articolazione, propone censure alla consulenza grafologica (tecnica) di ufficio, circa la riconducibilità allo S. delle firme apposte sugli assegni, ma in realtà ne propone una difforme valutazione, senza, tuttavia, indicare in quale fase di merito le censure all’elaborato peritale siano state formulate e in che modo (sulla necessità di tempestiva contestazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio: Cass. n. 19427 del 03/08/2017 Rv. 645178 – 03).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, (Sez. U sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021