LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3455 – 2020 R.G. proposto da:
Avvocato P.A. – c.f. ***** – ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da sé medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pescantina (VR), alla via Angelo Vezza, n. 1, presso il proprio studio.
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia n. 2154/2019;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato il 18.7.2018 l’avvocato P.A. adiva la Corte d’Appello di Venezia.
Esponeva che suo padre, P.G., nell’anno 2002 aveva esperito ricorso al T.A.R. del Veneto, onde conseguire l’annullamento della variante n. 5 al p.r.g. del Comune di Pescantina, approvata con Delib. del consiglio comunale, n. 43/2001, di accoglimento delle osservazioni del privato controinteressato; che il t.a.r. con sentenza n. 3442 del 16.10.2006 aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso.
Esponeva che avverso tale sentenza suo padre aveva proposto appello; che nel corso del giudizio d’appello si era verificato, il 23.4.2011, il decesso del genitore; che con sentenza n. 878 del 12.2.2018 il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa.
Il ricorrente quindi si doleva per l’irragionevole durata dell’anzidetto giudizio e chiedeva ingiungersi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 14.2.2019 il consigliere designato, in parziale accoglimento del ricorso, statuiva, tra l’altro, che il giudizio “presupposto” si era protratto dal 17.1.2002 al 23.4.2011, data del decesso di P.G., ed aveva avuto durata di 4 anni e 9 mesi in primo grado e di 3 anni e 5 mesi in secondo grado; che dalla durata complessiva andavano detratti 5 anni di ragionevole durata nonché 1 anno per la proposizione dell’appello; che il “moltiplicatore” annuo era da determinare in Euro 400,00, con riduzione di 1/3 L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, comma 1-ter, e con ulteriore riduzione dell’importo così determinato in considerazione della quota ereditaria (1/3) spettante al ricorrente.
3. L’avvocato P.A. proponeva opposizione ex L. n. 89 del 2001. Non si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Con decreto n. 2154/2019 la Corte di Venezia rigettava l’opposizione.
Evidenziava la corte che nel giudizio “presupposto” l’evento interruttivo, correlato al decesso, in data *****, di P.G., non era stato dichiarato e l’opponente non si era, nel giudizio “presupposto”, costituito in seguito alla morte del padre; che pertanto, anche per il giudizio di appello, l’opponente aveva diritto all’equo indennizzo esclusivamente iure hereditario, per la durata irragionevole protrattasi sino al *****.
Evidenziava altresì che la riduzione di 1/3 del “moltiplicatore” annuo L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, comma 1-ter, quale introdotta con la L. n. 208 del 2015, era applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Evidenziava infine che la concreta determinazione del “moltiplicatore” nell’importo minimo di Euro 400,00 – poi decurtato L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, comma 1-ter – risultava senz’altro corretta.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’avvocato P.A.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 1-bis, comma 2, art. 2, comma 2, art. 2-bis, comma 1, e art. 4 – in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 – dell’art. 6c.p.a., dell’art. 117Cost., comma 1, e dell’art. 6C.E.D.U.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4.
Deduce che, contrariamente all’immotivato assunto della corte d’appello, ha diritto, iure proprio, all’equo indennizzo anche con riferimento al periodo compreso tra il *****, dì del decesso del padre, ed il 12.2.2018, di del deposito della sentenza del Consiglio di Stato.
Deduce che va considerato destinatario degli effetti della sentenza.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, e art. 2-bis, comma 1, dell’art. 11 preleggi, dell’art. 117 Cost., comma 1, e dell’art. 6C.E.D.U.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4.
Deduce che ha errato la corte distrettuale nell’applicare retroattivamente ed immotivatamente la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1.
Deduce che l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” ha avuto inizio in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.
Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto determinare il “moltiplicatore” annuo in un importo compreso tra Euro 1.500,00 ed Euro 2.000,00.
9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, art. 2, comma 2, e art. 2-bis, comma 2, degli artt. 2056 e 2697 c.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 6C.E.D.U.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione e per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4.
Deduce che ha errato la corte territoriale nella quantificazione dell’equo indennizzo dovuto iure hereditario.
Deduce che la corte veneta avrebbe dovuto determinare il “moltiplicatore” annuo in un importo compreso tra Euro 1.500,00 ed Euro 2.000,00.
Deduce che l’applicazione del “moltiplicatore” stabilito dalla Corte E.D.U. per nulla postula che si dia dimostrazione di una particolare sofferenza psichica.
10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter, e dell’art. 11 preleggi; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione e per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4.
Deduce che ha errato la Corte di Venezia nell’applicare retroattivamente ed immotivatamente la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter, contemplante la riduzione fino ad 1/3 dell’indennizzo in ipotesi di reiezione della domanda nel giudizio “presupposto”.
Deduce che l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” ha avuto inizio in epoca antecedente all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.
11. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, e art. 2-bis, comma 1-ter, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 6 C.E.D.U.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnato decreto per inesistenza della motivazione e per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4.
Deduce che, in sede di quantificazione e decurtazione dell’indennizzo, ha errato la corte d’appello a parificare all’integrale rigetto delle richieste, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter, la sentenza n. 878 del 12.2.2018 del Consiglio di Stato, che viceversa ha pronunciato in rito.
Deduce in ogni caso che la corte di merito ha ingiustificatamente applicato la decurtazione fino ad 1/3 del “moltiplicatore” annuo viepiù in considerazione dell’ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente.
12. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, il ricorrente in particolare, non hanno provveduto al deposito di memoria.
In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
I motivi di ricorso sono dunque destituiti di fondamento e da respingere.
13. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte di legittimità.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo “presupposto”, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo “iure proprio” soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dello stesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per la legittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidente soltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte (cfr. Cass. 3.2.2017, n. 3001; cfr. altresì Cass. (ord.) 26.1.2021, n. 1607, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’indennizzo compete in proprio anche alla parte erede costituitasi in giudizio e per il tempo in cui si è costituita; Cass. 19.2.2014, n. 4003; Cass. 19.10.2011, n. 21646).
14. Si tenga conto, specificamente, che nel caso de quo l’avvocato P.A., difensore nel giudizio “presupposto” del padre, per nulla ebbe a dichiarare la morte del genitore, sicché il giudizio “presupposto” ha avuto prosecuzione nel più assoluto silenzio circa l’avvenuta verificazione dell’evento con attitudine interruttiva sino alla pronuncia della sentenza n. 878 del 12.2.2018, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa.
15. Si tenga conto altresì che a nulla rileva che il ricorrente ha proposto, con esito vittorioso, domanda di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 878/2018 (cfr. ricorso, pag. 9).
La corte distrettuale invero ha puntualizzato, in maniera in toto condivisibile, che il giudizio di revocazione costituiva un autonomo processo, con riferimento al quale non era stata addotta l’irragionevole durata e la cui proposizione non valeva a far acquisire ex post al ricorrente la qualità di parte del giudizio amministrativo promosso dal genitore (cfr. decreto impugnato, pag. 2).
16. Negli esposti termini ineccepibilmente la corte territoriale ha riconosciuto unicamente l’indennizzo iure hereditatis.
Cosicché non si configurano gli errores in iudicando ed in procedendo prospettati con il primo mezzo di impugnazione; né si delinea difetto o vizio motivazionale alcuno.
17. Con precipuo riferimento al secondo motivo ed al terzo motivo, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi, si osserva quanto segue.
18. Il giudizio di equa riparazione ha avuto inizio con ricorso depositato in data il 18.7.2018 (cfr. ricorso, pag. 2).
Dunque si applica senz’altro la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1 (“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”), nella formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d).
Quindi a nulla rileva che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015.
Quindi non vi è margine alcuno per applicare, al di fuori del teste’ riferito perimetro normativo, un “moltiplicatore” annuo di importo diverso, nella specie maggiore, quantunque in linea con le indicazioni giurisprudenziali antecedenti al varo della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.
19. Ovviamente la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel citato art. 2-bis, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).
20. In questi termini, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, l’impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Invero ha puntualizzato che il “moltiplicatore” annuo – cui ha poi applicato la riduzione L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, comma 1-ter – correttamente era stato (dal consigliere designato) determinato nell’importo minimo di Euro 400,00, siccome, per un verso, il ricorrente non aveva allegato circostanze atte a far presumere, in capo al suo dante causa, una particolare sofferenza psichica, siccome, per altro verso, non aveva rilievo l’asserita “materia ambientale” oggetto del giudizio amministrativo “presupposto”, siccome, per altro verso ancora, la durata irragionevole non risultava eccessiva (cfr. decreto impugnato, pag. 2).
21. Il difetto di qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rende del tutto vano il rilievo per cui, in sede di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, occorreva tener conto della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
L’applicabilità, ratione temporis, del “moltiplicatore” di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, parimenti rende del tutto vano l’argomento difensivo secondo cui “l’applicazione dei parametri Edu di Euro 1.500/1.800/2.000 non presuppone in alcun modo che venga dimostrata una particolare sofferenza psichica in capo al soggetto che ha subito i danni de quibus agitur” (così ricorso, pagg. 16 – 17).
22. Con precipuo riferimento al quarto motivo ed al quinto motivo, da trattare del pari congiuntamente siccome strettamente connessi, si osserva quanto segue.
23. E’ ineccepibile l’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-ter.
Il giudizio di equa riparazione, si è anticipato, ha avuto inizio con ricorso depositato in data il 18.7.2018.
Il citato comma 1-ter, è stato inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e).
A nulla rileva quindi che il giudizio “presupposto” ha avuto inizio in epoca antecedente al varo della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.
Cosicché non si configurano gli errores in iudicando ed in procedendo veicolati dal quarto e dal quinto mezzo di impugnazione; né si delinea difetto o vizio motivazionale alcuno.
24. Ai fini di cui al citato comma 1-ter, ovvero ai fini dell’operata decurtazione del “moltiplicatore” annuo, riveste valenza comunque la circostanza per cui le pretese inizialmente azionate dal dante causa del ricorrente non hanno ricevuto alcun seguito.
A nulla vale quindi addurre l’apoditticità della ritenuta equivalenza “della pronuncia di integrale rigetto nel merito a quelle di rito” (cfr. ricorso, pagg. 22 – 23).
Ovviamente in proposito neppure riveste valenza la circostanza della trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
25. In dipendenza del rigetto del ricorso Alberto P. va condannato a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.
26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, P.A., a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
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