Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31992 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7455-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8068/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.F. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma di Euro 55.741,00, a titolo di imposta determinata sulla base della plusvalenza di Euro 131.500,00 per la vendita dell’appartamento di proprietà del contribuente sito in *****, in favore P.V. e M.P., avvenuta in data *****, a distanza di due anni dall’acquisto dell’immobile da parte del venditore del *****.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando che l’immobile nel periodo 2004-2006 era stato prevalentemente utilizzato come abitazione principale dal nucleo familiare C. ed in particolare, per periodi diversi da C.F. familiare di C.A..

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi. Il contribuente non si è costituito.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 67 e art. 10, comma 3-bis, e dell’art. 2687 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR, nell’affermare la destinazione dell’immobile ad uso abitativo della famiglia C., abbia impropriamente valutato fatti e circostanze irrilevanti in quanto anteriori all’acquisto dell’appartamento da parte di C.F.. Evidenzia la ricorrente che nel periodo 2006-2008 né C.F. né il di lui fratello C.A. avevano abitato nell’appartamento di *****.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza affetta da motivazione illogica.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b): “Sono redditi diversi.., le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.

2.1 Pertanto, gli elementi che determinano l’esclusione della fattispecie impositiva sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita, dall’altro, la destinazione all’uso personale dell’acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi.

2.2 Nella fattispecie è pacifico che C.F. ha acquistato l’immobile dal fratello C.A., con atto di compravendita (dopo che una precedente donazione era stata risolta) datato ***** per il corrispettivo di Euro 183.500,00, e lo ha rivenduto a terzi, al prezzo di Euro 315.000,00, con successivo atto del *****.

2.3 In presenza di presunzione assoluta di speculatività per essere stato l’immobile acquistato e rivenduto in un lasso di tempo inferiore a cinque anni spetta al contribuente fornire la prova di aver adibito l’immobile a propria abitazione o a quella dei propri familiari.

2.4 Al riguardo questa Corte ha precisato che ” secondo la richiamata norma sono esclusi, dalla tassabilità come “redditi diversi” le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di unità immobiliari, qualora queste siano state adibite ad abitazione principale del cedente. Ed in questo caso risulta erroneo il riferimento ai “cinque anni” come termine intercorrente tra acquisto e vendita, contenuto nella prima parte della citata disposizione, dovendosi ritenere operante il ben diverso requisito cronologico dell’utilizzazione dell’immobile come abitazione principale “per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto… e la cessione”” (cfr. Cass. n. 18846 del 2003 e Cass. n. 14270 del 2016).

2.5 Dunque il termine iniziale per poter computare il periodo della effettiva utilizzazione dell’immobile ad abitazione principale decorre dalla data di acquisto dell’immobile in capo al cedente sino alla data della rivendita entro il termine quinquennale rispetto all’acquisto.

2.6 La CTR non si è adeguata a tale principio in quanto, nell’accertare l’utilizzazione ad abitazione del contribuente e dei suoi familiari dell’unità immobiliare acquistata, non ha doverosamente circoscritto l’indagine al periodo 2006-2008 ma, pur dando atto della circostanza che C.F., nel lasso temporale in cui è stato proprietario dell’appartamento non era ivi residente, ha preso in considerazione, per valutare la sussistenza dell’agevolazione fiscale, periodi in cui l’appartamento è stato abitato dal nucleo della famiglia C. anteriori alla data di acquisto dell’unità immobiliare da parte di C.F..

2.7 In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione affinché accerti se il contribuente abbia fornito la prova della utilizzazione dell’immobile per sé e per i propri familiari nel periodo compreso tra l’acquisto dell’immobile e la sua rivendita e provveda alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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