LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8625-2020 proposto da:
ALFA IMMOBILIARE E SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO PITORRI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (*****);
– intimata –
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
ALFA IMMOBILIARE E SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO PITORRI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 4656/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. Alfa Immobiliari e Servizi srl impugnava l’avviso di intimazione recante la richiesta di pagamento della somma di Euro 453.330,30, dovute in virtù della sottesa cartella di pagamento che la ricorrente affermava non essere stata regolarmente notificata.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale del Lazio rigettava l’appello compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della lite; nel merito rilevavano i giudici di seconde cure la nullità dell’avviso di intimazione in quanto la prodromica cartella di pagamento era stata irregolarmente notificata con il rito “dell’irreperibilità assoluta”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e).
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società, deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso con ricorso incidentale.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 15, degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la CTR disposto la compensazione delle spese con motivazione del tutto apparente ed apodittica.
2. Il motivo è fondato.
2.2 Nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: “in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata”.
2.3 Tali ragioni si risolvono in una formula generica e di mero principio del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (cfr. Cass. 25594/2018).
3. Con il motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e dell’art. 221 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR abbia errato nel pretendere dal messo notificatore, il quale recatosi presso la sede legale risultante dai registri pubblici non aveva rinvenuto l’ufficio o la sede del destinatario, ulteriori indagini e ricerche.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 E’ pacifico che la cartella di pagamento, sottesa alla impugnata intimazione, sia stata notificata alla contribuente con il procedimento di notifica previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e): per il perfezionamento della cosiddetta “notifica dell’irreperibile assoluto” occorre: a) il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune; c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.
3.3 Al riguardo questa Corte ha affermato che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abita più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (cfr. tra le tante Cass. n. 1338 del 2019 e Cass. n. 2877 del 2018).
3.4 E’ stato, inoltre precisato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” – (cfr. Cass. n. 2884 del 2017).
3.5 La CTR ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti, accertando l’assenza di ricerche svolte dal notificatore volte a verificare l’effettiva irreperibilità alla sede della società che risultava essere in *****.
3.6 Quanto affermato in sentenza trova conferma nell’esame della cartolina di ritorno riprodotta nel ricorso dove si attesta semplicemente l’irreperibilità del destinatario senza che vi sia alcuna traccia di specifiche e concrete ricerche e/o informazioni assunte.
4. Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.
5. In accoglimento del ricorso principale la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021