LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8710-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 501/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
che:
1. D.M. proponeva ricorso avverso il diniego di accoglimento delle istanze di rimborso delle ritenute Irpef applicate ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, sulle indennità di esproprio di un terreno corrisposta dal *****.
2. La Commissione Provinciale di Palermo accoglieva il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che l’Ufficio non aveva fornito la prova che il terreno, destinato ad insediamenti urbani integrati (zona G), fosse da inserire in una delle zone omogenee (da A a D) di cui al D.M. 2 agosto 1968.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. D.M. non si è costituita.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel dare decisivo rilievo al dato formalistico dell’inserimento dell’area nella “zona G” del piano regolatore, trascurando l’effettiva destinazione edificabile del terreno attestata dal ***** con l’ordinanza n. 5 del 17/2/2003.
2. Il motivo è fondato.
2.1 La L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, confluito nel D.P.R. giugno 2001, n. 327, art. 35, nella parte che qui interessa, qualifica come redditi diversi da sottoporre a prelievo fiscale “le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.”.
2.2 Questa Corte ha affermato (cfr. tra le tante Cass. n. 15845 del 2004, Cass. n. 8287 del 2018 e Cass. n. 9228 del 2019) che le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand’anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perché non considerate affatto dalla normativa nazionale. Mentre quel che conta è il criterio che, ai sensi della citata L., art. 11, comma 5, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Per cui, ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorre solo verificare se l’area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr. Cass. n. 9455 del 2006); fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l’area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all’interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell’area alle zone omogenee considerate, avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012).
2.3 Nel caso di specie si legge nell’ordinanza n. 5 del 17/2/2003 del ***** “l’area interessata ricade in zona G – area per attrezzature, così come destinata con Delib. di C.C 14 gennaio 1988, n. 22, e pertanto tale area è da ritenersi edificabile essendo equiparata alle zone omogenee “C” di cui al D.M. 2 aprile 1968"
2.4 La CTR, pur prendendo atto della effettiva destinazione dei terreni ” ad insediamenti urbanistici integrati”, ha ritenuto, non facendo buon governo dei principi giurisprudenziali sopra riportati, di non poter includere il terreno in una delle zone omogenee indicate dal D.M citato.
3. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021