Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32053 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18195-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA N. 14, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MINISCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5821/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di Irpef relativa al maggior reddito da partecipazione conseguente alla rideterminazione, in via induttiva, dei ricavi della MG Costruzioni Generali s.r.l., società a ristretta base sociale, della quale lo stesso M. era socio con quota pari al 51%.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il contribuente ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, e dell’art. 335 c.p.c.; oltre che, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Nella sostanza, il ricorrente lamenta che la CTR in appello (come già la CTP in primo grado), non ha disposto la riunione del giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento nei confronti del socio con quello pendente tra la s.r.l. a ristretta base sociale e l’Amministrazione, relativo all’accertamento nei confronti di quest’ultima. Ne’, aggiunge il ricorrente, la CTR (come già la CTP in primo grado), ha sospeso il giudizio introdotto dallo stesso socio in attesa della definizione di quello, pregiudiziale, proposto dalla società. E tanto sebbene (come indicato nel ricorso) il contribuente avesse sollecitato i relativi provvedimenti di riunione o, in subordine di sospensione, allegando i relativi presupposti.

Il motivo, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, è autosufficiente ed ammissibile. Invero, a prescindere dalla rubricazione del mezzo e dall’apparente pluralità di censure da essa evocate, la denunzia proposta è unica ed univoca e consiste nell’errore di rito consistito nella mancata riunione tra i due giudizi e, comunque, nella mancata sospensione del giudizio nei confronti del socio, che ha impugnato l’accertamento relativo al presunto reddito da maggior partecipazione sociale che gli sarebbe stato occultamente distribuito, in attesa che maturasse il giudicato sulla decisione, pregiudiziale, resa sul ricorso della società a ristretta base sociale avverso l’accertamento rivolto contro quest’ultima.

La pendenza del giudizio di merito introdotto dalla società è invero confermata dalla stessa sentenza impugnata, dalla quale si ricava che la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente ” ritenendo che era stato già rigettato il ricorso proposto dalla Società nei confronti del rispettivo accertamento”. E comunque l’Ufficio, nel controricorso, espressamente deduce che la società ha impugnato l’accertamento ad essa diretto e che il relativo giudizio pende in appello.

Tanto premesso, il motivo è fondato, nei termini che seguono. Infatti “In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. – applicabile al giudizio tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021, ex plurimis).

Ha quindi errato il giudice a quo nel non applicare tale principio.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR.

2. Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo, con il quale il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28.

PQM

Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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