LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 469-2020 proposto da:
S.O.G.E.T. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MONACO DANILO;
– ricorrente-
contro
T.A.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– controricorrente –
contro
T.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 431/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
Che:
1. La SO.G.E.T. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 431/04/2019, depositata il 13 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha parzialmente accolto l’appello proposto da T.A.A. e T.G., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L’Aquila, che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’accoglimento, da parte della SO.G.E.T. s.p.a., del reclamo proposto dai contribuenti contestualmente all’impugnazione, con ricorso, delle ingiunzioni di pagamento per la tassa di circolazione per l’anno 2005, aveva compensato le spese del giudizio.
Il contribuente T.A.A. si è costituito con controricorso, mentre T.G. è rimasto intimato.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la SO.G.E.T. s.p.a. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 17-bis.
Assume infatti la ricorrente che la CTR, nell’accogliere l’appello relativo alla mancata condanna, da parte della CTP, della SO.G.E.T. s.p.a. alla rifusione, in favore dei contribuenti Torrelli, delle spese di lite del primo grado, non avrebbe considerato che, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, nelle controversie di valore fino ad Euro 50.000 il ricorso tributario introduce automaticamente anche un reclamo per mediazione, che può essere accolto dalla parte resistente, mediante annullamento dell’atto impugnato, entro 90 giorni, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la SO.G.E.T. s.p.a. aveva provveduto all’annullamento dell’ingiunzione prima che la causa fosse iscritta al ruolo, con la conseguenza che il giudizio è stata reso necessario solo dai contribuenti, i quali avrebbero quindi dato causa alle relative spese di lite.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Assume infatti la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente omesso di valutare l’applicabilità della predetta normativa al caso di specie con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite, senza affrontare la questione della soccombenza virtuale.
3.Preliminarmente, deve rilevarsi che nella memoria la ricorrente solleva l’eccezione relativa alla ritualità della notifica del controricorso del contribuente T.A.A., in quanto eseguita, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), con un unico invio contenente una molteplicità di atti, ovvero sei controricorsi relativi ad altrettanti ricorsi proposti dalla ricorrente s.p.a. e pendenti, tra le medesime parti, presso questa Corte, con la conseguenza che:
– sarebbe onere del contribuente notificante dimostrare che con la predetta notifica unitaria di plurimi atti il controricorrente ha effettivamente inviato anche il controricorso relativo a questo specifico procedimento;
– sarebbero state violate le specifiche tecniche del processo telematico in ordine all’unica relata di notifica, che non conterrebbe la descrizione del documento ed il relativo nome di ciascun singolo file contenente il controricorso, essendo stati indicati tali dati in maniera collettiva e promiscuamente per la pluralità di atti notificati con il medesimo invio; analoga violazione si sarebbe concretata nell’attestazione di conformità dei controricorsi notificati, contenuta all’interno della relata di notifica.
Deve darsi atto che la questione posta dalla ricorrente rispetto alla notifica del controricorso è richiamata, sebbene genericamente, dalla stessa parte, nella medesima memoria, riguardo alla notifica, per così dire collettiva, delle sei sentenze d’appello (emesse, tra le identiche parti, dalla medesima CTR, con numeri cronologici consecutivi) oggetto dei rispettivi ricorsi per cassazione pendenti tra le stesse parti. Pertanto, ambedue le questioni saranno trattate comunque nel prosieguo.
Valga però anticipare, in questa sede preliminare, la constatazione che le modalità di notifica del controricorso, delle quali si lamenta la ricorrente, non hanno evidentemente impedito a quest’ultima, come risulta per tabulas dalla proposizione e dal contenuto della tempestiva memoria (che contesta anche l’eccepita inammissibilità del ricorso), di ricevere l’atto processuale in questione, relativo a questo procedimento, e di ricondurlo tempestivamente al relativo ricorso ed al conseguente procedimento, tanto da depositare una memoria che contesta anche l’inammissibilità dell’impugnazione, eccepita dal controricorrente.
L’eventuale nullità della notifica del controricorso (sulla quale comunque anche infra si dirà) è quindi stata comunque sanata dal conseguimento dello scopo dell’atto, intervenuto, sotto il profilo cronologico, contestualmente alla spedizione dello stesso (cui è contemporanea la ricezione, trattandosi di notifica a mezzo p.e.c.).
Sulla sanatoria per conseguimento dello scopo anche nelle notifiche eseguite a mezzo p.e.c., questa Corte ha già chiarito che “L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).
Nello stesso senso, si è detto che ” L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”
Ed in particolare, proprio con riferimento alla censura relativa alla notifica di plurimi atti con una sola raccomandata, è stato ricordato, ai fini della ritenuta sanatoria per conseguimento dello scopo, che “la Corte di legittimità a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, ha affermato il principio secondo cui l’inesistenza della notifica, che come tale non può essere sanata dal raggiungimento dello scopo giusta l’art. 156 c.p.c., sussiste solo quando il lamentato vizio di notifica attenga agli elementi costitutivi essenziali dell’atto.” (Cass., Sentenza 10 maggio 2019, n. 12485,in motivazione, sia pure riferita ad atti sostanziali impositivi).
Inoltre, secondo questa Corte, la mera circostanza della notifica, con unico invio, di più atti non integra, di per sé sola, l’invalidità, riverberando esclusivamente sul piano delle mere irregolarità formali, se non sia stata denunciata e ricorra, altresì, la violazione specifica di diritti di difesa da parte del destinatario (Cass. Sez. 5, n. 27165 del 16/12/2011). Nel caso di specie, alcun pregiudizio specifico è stato denunciato, e derivato alla destinataria, che si è lamentata dell’irregolarità derivante dalla notifica unica di più controricorsi, ma non ha dedotto di esserne stata pregiudicata e si è infatti difesa tempestivamente, con la stessa memoria.
Ancora, si è rilevato che anche l’eventuale mancata indicazione, nell’attestazione di conformità, del nome file non determinerebbe di per sé una nullità: ” In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, la mancata indicazione del nome del relativo file all’interno dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto processuale notificato, richiesta dalle Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, art. 19-ter, comma 1, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nella citata l. n. 53 del 1994, art. 11, che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.).” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018; conforme Cass. Ordinanza 22 marzo – 5 giugno 2018, n. 14369).
Nello stesso senso, si è precisato che “Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l’attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell’originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l’esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione.” (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).
E comunque sulla necessità che l’eventuale violazione di regole tecniche, per essere rilevante, determini una lesione del diritto della parte, nel caso di specie non dedotta (visto che non si nega specificamente né di aver ricevuto la notifica, né che nella relativa busta fosse contenuto l’atto, o anche l’atto, che qui interessa), si è già rilevato che ” In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l’invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14042 del 01/06/2018).
Nella sostanza, quindi, e fermo restando quanto infra si dirà ulteriormente, deve concludersi, in applicazione dei predetti principi, che la notifica del controricorso in questione, unitamente ad altri relativi ad ulteriori procedimenti pendenti tra le stesse parti, in difetto dell’allegazione di alcuna specifica lesione del diritto di difesa della ricorrente, non è affetta da invalidità, che in ogni caso sarebbero state sanate dal conseguimento dello scopo dell’adempimento.
4.Sempre preliminarmente, il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo, come eccepito dal controricorrente.
Infatti, la sentenza della CTR impugnata è stata depositata in data 13 maggio 2019.
In data 5 luglio 2019, è stata depositata l’ordinanza di correzione di errore materiale (annotata in calce all’originale della sentenza corretta), che ha modificato il dispositivo della sentenza nel senso che, ove precedentemente si leggeva “condanna la Soget a rimborsare ai ricorrenti appellanti”, doveva invece intendersi “condanna la Soget a rimborsare al difensore antistatario dei ricorrenti appellanti”.
La stessa sentenza, in data 10 luglio 2019, è stata notificata, a mezzo di posta elettronica certificata (come da documentazione allegata al controricorso),), dal contribuente T.A.A., anche difensore di sé stesso, tanto alla società quanto all’Avv. d.I.D., che era uno dei difensori della SO.G.E.T. s.p.a. nel giudizio di appello (come risulta dalla stessa sentenza).
Il ricorso per cassazione è stato invece notificato, a mezzo p.e.c., in data 16 dicembre 2019, come risulta in atti e come deduce la stessa ricorrente nella memoria.
4.1. In merito alla notifica della sentenza a mezzo p.e.c., ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, va evidenziato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, vigente ratione temporis, disponeva che “Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. A sua volta, il D.M. n. 163 del 2013, art. 20, comma 2, (intitolato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”), rimandava a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento.
Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nell’Abruzzo, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui al d.M.economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, sono state estese con il successivo D.M. 30 giugno 2016, art. 2, comma 1, lett. a), dispone peraltro che “Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:
(…) c) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise”. Dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dagli atti delle parti, risulta pacifico che il ricorso introduttivo dei contribuenti, come lo stesso appello di quest’ultimi, sono stati notificati successivamente alla predetta data del 15 ottobre 2016, con la conseguente applicabilità al procedimento de quo – ovvero, per quanto qui interessa, alla notifica della sentenza che lo ha concluso in appello – del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, che legittimava l’utilizzo facoltativo (“possono avvenire in via telematica”) della notifica telematica tra le parti.
4.2. Tanto premesso, il controricorrente ha allegato al controricorso, con la relativa attestazione di conformità, la relazione di notifica delle sentenze in questione, in copia informatica conforme agli originali cartacei rilasciati in copia autentica e conforme; la sentenza della CTR impugnata in questa sede; e le ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica. Può dunque trovare applicazione il principio secondo cui “La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità del citato D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-undecies.” (Cass. civ. sez. III, 19/09/2017, n. 21597).
Se quindi la notificazione della sentenza alla ricorrente, perfezionatasi in data 10 luglio 2019, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni, il ricorso per cassazione, tenendo conto anche della sospensione feriale, avrebbe dovuto essere proposto entro il 9 ottobre 2019. Essendo stato invece notificato, a mezzo p.e.c., il 16 dicembre 2019, è tardivo e quindi inammissibile.
Ne’, nel caso di specie, può trovare applicazione il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui “Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché’ per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”. Infatti, sebbene la data da cui decorreva il termine breve di impugnazione si collocasse all’interno del periodo di cui supra, tuttavia la relativa scadenza maturava ben oltre il 31 luglio 2019, con conseguente inapplicabilità della disposizione.
4.3. Nella memoria la ricorrente, a fronte dell’eccezione di tardività sollevata dal controricorrenti, assume che, “anche alla luce del modus operandi tenuto dall’Avv. T. nell’invio dei controricorso, l’eventuale documentazione prodotta dallo stesso dovrà essere compiutamente verificata, sia in ordine al contenuto dell’invio (e se ci sono più atti, come esposto, l’onere della prova grava sul mittente), sia in relazione alla idoneità dell’eventuale unica relata di notifica, comprese quindi le necessarie specificità della stessa e conformità degli atti inviati.”.
Deve innanzitutto darsi atto della genericità dell’eccezione in questione, espressa, con riferimento alla notifica della sentenza impugnata, non in termini assertivi di pretesi ed individuati vizi processuali, ma di mera “eventualità” in ordine alla sussistenza di questi ultimi, a loro volta generici e rimessi ad un’imprecisata “compiuta verifica” della documentazione relativa alla notifica, che tuttavia, da parte della ricorrente, non è “eventuale”, avendola depositata il controricorrente già in allegato al controricorso, che ne fa menzione.
Tanto premesso, deve comunque rilevarsi (con argomentazioni che valgono, in aggiunta a quelle già spese, anche in ordine alla notifica del controricorso) che l’eccezione è anche infondata, pur applicando il principio giurisprudenziale, invocato dalla ricorrente, in tema di notifica spedita a mezzo posta ordinaria, secondo il quale ” Nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.”
(Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019; conforme, in tema di notifica di atti impositivi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20027 del 30/09/2011; Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 15261 del 12/06/2018, citata dalla ricorrente).
Infatti, nel caso sub iudice, la ricorrente, negato (non tout court di aver ricevuto la notifica, ma) che vi sia stata “alcuna rituale notifica utile al decorso del termine”, a fronte della documentazione prodotta dalla controparte al fine di dimostrare tale adempimento si limita ad imputare al notificante l’onere di provare il contenuto della notifica, ma non esprime univocamente ed inequivocabilmente la contestazione in fatto che, secondo il predetto orientamento, impone al notificante tale prova, ovvero la negazione puntuale che l’atto in questione (la sentenza n. 431/2019 della CTR dell’Abruzzo) fosse effettivamente inserito tra quelli, plurimi, che il mittente, nella relata della notifica, ha espressamente dichiarato di aver spedito con l’unico invio della notifica telematica.
In sintesi, quindi, non contestando specificamente la ricorrente che la notifica telematica, come dichiarato nella relata, contenesse (anche) la copia informatica della sentenza qui impugnata, la documentazione dell’avvenuta consegna della medesima notifica fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto da parte della destinataria, a prescindere dalla circostanza che la stessa notifica avesse per oggetto anche altre sentenze relative ad altri giudizi tra le stesse parti, come risultante dalla medesima relata.
Infine, ferma restando la rilevata globale inammissibilità della generica eccezione, con riferimento alla notifica “eventuale” della sentenza impugnata, deve rilevarsi che essa è comunque anche infondata pure in ordine ” alla idoneità dell’eventuale unica relata di notifica”, sotto il profilo della “specificità” della stessa, con riguardo alla descrizione del documento ed al nome file.
Invero, vanno richiamati i principi giurisprudenziali già citati trattando della notifica del controricorso, compresi quelli secondo cui, ai fini dell’attestazione di conformità, l’individuazione del documento che ne è oggetto può essere tratta anche dal riferimento al contenuto testuale di quest’ultimo (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018, cit.) e l’eventuale mancata indicazione del nome file costituisce una mera irregolarità non riconducibile alla nullità (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14818 del 07/06/2018, cit.; conforme Cass. Ordinanza 22 marzo – 5 giugno 2018, n. 14369, cit.).
E va considerato che, nel caso di specie, comunque la specificità della menzione, nella relata e nella contestuale attestazione (riferita alle “suddette sentenze” già elencate), della sentenza qui impugnata non risulta necessariamente compromessa dalla contemporanea indicazione di ulteriori sentenze emesse tra le stesse parti dalla medesima CTR e notificate con il medesimo invio. Ne’ comunque la ricorrente ha esplicitato se, ed in che modo, tale modalità di redazione della relata abbia inciso sui suoi diritti di difesa, in termini di individuazione e conoscenza dell’atto che, come da relativa ricevuta, è stato consegnato ad essa ed al suo difensore in appello.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, nei confronti di ambedue i contribuenti.
Infatti, nel caso di specie le posizioni dei due contribuenti, rispetto all’effettiva materia residuale del contendere (ovvero le spese di lite di primo grado, oggetto, tanto in primo quanto in secondo grado, di decisione unica ed unitaria, resa, sulla base dei medesimi presupposti processuali, nei confronti di ambedue i contestuali ricorrenti-appellanti, con la quantificazione in appello di un unico importo, distratto a favore dell’unico difensore di entrambi), presentano un’ obiettiva interrelazione che non consente decisioni differenziate e giudicati contrastanti e configura una sostanziale inscindibilità e, quindi, un litisconsorzio processuale necessario (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20860 del 21/08/2018), o almeno un litisconsorzio “unitario o quasi necessario” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016), per effetto del quale la notifica della sentenza eseguita da T.A.A. (peraltro difensore, distrattario, di entrambi i ricorrenti-appellanti) segna, nei confronti suoi e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti, ovvero anche di T.G. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 986 del 20/01/2016, cit.; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 667 del 15/01/2021).
5.La domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, proposta dal controricorrente, va respinta.
Infatti, in considerazione della peculiarità della fattispecie processuale sub iudice, in ordine alla notifica telematica unitaria di più atti, non emergono i presupposti della colpa grave o della mala fede della ricorrente, né comunque dell'”abuso del processo”, per avere la ricorrente agito o resistito pretestuosamente.
Inoltre, il controricorrente non ha allegato alcun pregiudizio in concreto subito in ragione della proposizione, da parte della ricorrente, del ricorso per cassazione; né comunque tali elementi emergono dagli atti.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021