Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32128 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30305-2019 proposto da:

V.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MARIA VITIELLO;

– ricorrente –

contro

G.P., M.I., M.B., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO TULONE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

V.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MARIA VITIELLO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 487/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1033/2014, depositata il 17 novembre 2014, il Tribunale di Trapani dichiarò inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta da V.B. avverso il D.I. n. 77 del 2010 con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di M.F. e a titolo di canoni di locazione non pagati, l’importo di Euro 5.173,15, oltre interessi e spese.

Avverso tale sentenza il V. propose appello.

Rimasero contumaci in secondo grado G.P., M.B. e M.I., eredi di M.F., deceduto nelle more del giudizio di primo grado.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 407/2019, pubblicata il 28/02/2019, in accoglimento del gravame proposto e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo l’opposizione proposta dal V., revocò il D.I. opposto e confermò nel resto (compensazione delle spese) la sentenza impugnata, condannò gli appellati alle spese del secondo grado del giudizio di merito con distrazione in favore del difensore dell’appellante, sul rilievo che era fondata la doglianza del V. inerente alla circostanza che il M. aveva già ottenuto altro D.I. per i medesimi canoni di locazione all’esito del procedimento di sfratto.

Avverso la sentenza della Corte di merito V.B. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito G.P., M.B. e M.I. con controricorso contenente pure ricorso incidentale articolato in due motivi.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” il ricorrente, dopo aver richiamato il disposto degli articoli del codice di rito richiamati in rubrica, ha rappresentato di aver, con l’atto di appello, richiesto la riforma in toto della sentenza impugnata e ha dedotto che, in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta, la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado deve ritenersi caducata dalla integrale riforma nel merito del sentenza del Tribunale. Pertanto, la Corte di merito, pur riformando, in accoglimento dell’appello proposto, la sentenza di primo grado, avrebbe errato nel confermare la compensazione delle spese disposte dal primo Giudice sul rilievo della mancanza di specifico motivo di appello sul punto.

1.1. Il motivo è fondato, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., ord., 13/07/2020, n. 14916; Cass., ord., 24/01/2017, n. 1775; Cass., ord., 14/10/2013, n. 23226).

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione della norma di diritto in relazione all’art. 100 c.p.c., nonché della inidoneità, all’epoca del giudizio, ai fini della iscrizione ipotecaria del decreto concesso ex art. 664 c.p.c.”.

I ricorrenti incidentali censurano la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto “non concretamente dimostrata dal creditore la necessità di munirsi di un secondo titolo (generica – e non dimostrata – risulta l’allegazione, contenuta negli atti difensivi di primo grado del M., in ordine alla difficoltà di iscrizione ipotecaria), di guisa che non è rinvenibile un apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.

Ad avviso dei ricorrenti incidentali, in tal modo la Corte di merito non avrebbe idoneamente con le prassi applicative, all’epoca, delle Agenzie del Territorio che “sovente” rappresentavano gravi e fondati dubbi sull’idoneità del D.I. emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., ad essere qualificato come titolo valido per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e che sul punto erano silenti sia il legislatore che la giurisprudenza; sostengono, altresì, i ricorrenti incidentali che dall’esame della nota di iscrizione costituente l’all. 4 del fascicolo M. sarebbe stata facilmente individuabile la sussistenza concreta ed attuale di un interesse ad agire.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti incidentale indicato quando è stato precisamente depositato l’atto cui si fa riferimento a p. 4 del ricorso incidentale (nota iscrizione ipoteca), essendosi a tale riguardo i predetti limitati ad indicare dove esso è ora reperibile ma non hanno neppure riportato nel motivo all’esame il contenuto di tale nota, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469).

Peraltro, la natura e gli effetti del D.I. emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., e non opposto, come nel caso all’esame (v. sentenza impugnata p. 3), erano stati già oggetto di disamina da parte di questa Corte con la sentenza 15/07/1991, n. 7815, le cui argomentazioni sono sostanzialmente assimilabili a quelle poste alla base della giurisprudenza di merito successiva, pure citata dai ricorrenti incidentali (Trib. Torino, decreto, 7/06/2013).

Infine, neppure è stato dedotto che nell’atto introduttivo del presente giudizio (ricorso per D.I.) fosse stato espressamente rappresentato che la domanda non fosse diretta ad una mera duplicazione del titolo già conseguito ma fosse volta ad ottenere un risultato ulteriore, per non aver ottenuto esaustiva tutela in base a tale titolo.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione della norma di diritto ex art. 91 c.p.c., relativamente alle spese di II grado”, i ricorrenti incidentali sostengono che in accoglimento di quanto dedotto nel loro atto difensivo in questa sede la sentenza della Corte territoriale meriterebbe di essere cassata per quanto attiene alla condanna alle spese di secondo grado.

3.1. La censura all’esame è inammissibile, trattandosi di un “non motivo” e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso e’, in ogni caso, inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per quanto sopra evidenziato, censurata con esito positivo (Cass., ord. 10/11/2020 n. 25278; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11813; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314; Cass. 27/10/2012, n. 17492; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n. 26959).

4. In conclusione, va accolto l’unico motivo del ricorso principale; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo del ricorso principale accolto.

5. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c.; pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata in questa sede, sulla base delle ragioni espresse in particolare nel p. 1 che precede, e tenuto conto dell’esito del giudizio, i ricorrenti incidentali vanno condannati alle spese del primo grado del giudizio, liquidate in base alla nota spese depositata nel giudizio di appello, testualmente riportata in ricorso e non contestata ex adverso, la quale, nel totale richiesto per compensi, rispetta i limiti massimi delle vigenti tabelle.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano corre in dispositivo.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., se un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione all’unico motivo del ricorso principali accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in Euro 4.682,92, di cui Euro 142,92 per spese, oltre accessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti incidentali al pagamento, in solido, in favore del ricorrente principale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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