LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6470-2019 proposto da:
OLDOLON ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA ZAMBONIN;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 642/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione (dichiarato in data *****) proposta da Oldolon Italia S.p.a. contro il decreto con cui il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda del 25/07/2016 di ammissione al passivo, in prededuzione, del credito per canoni di locazione – maturati il 30/09/2014, dopo il subentro della curatela fallimentare nel contratto di locazione dell’immobile di sua proprietà, a seguito del recesso della stessa curatela dal contratto di affitto di ramo di azienda in favore di ***** S.r.l. (fatture emesse dal ***** al *****) – e per indennità di occupazione (dal 01/01/2016 al 18/02/2016, data di rilascio dell’immobile, a seguito della risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del Fallimento).
1.1. In particolare il giudice delegato aveva osservato “che la L. Fall., art. 101, non distingue tra crediti ante e post fallimento e che per questi ultimi si pone solo un problema di congruità del termine, dovendosi ritenere che la parte, una volta conosciuto il Fallimento e maturato il credito, debba comunque insinuarsi, ritenendosi congruo un termine di 90 giorni”, sicchè l’insinuazione doveva ritenersi tardiva, poichè il termine L. Fall., ex art. 101, era scaduto il 19/10/2015 (decorsi 13 mesi dalla data di esecutività dello stato passivo del 19/09/2014), “quando la ricorrente aveva già incardinato da tempo il procedimento di sfratto nel quale si riservava l’insinuazione al passivo”.
1.2. Il Tribunale, respinta la tesi dell’opponente per cui i crediti sorti post fallimento non sarebbero soggetti ad alcun termine decadenziale (Cass. 16218/2015) ha aderito al diverso e coevo indirizzo di legittimità (Cass. 23975/2015) in base al quale alla L. Fall., art. 101, dovrebbe applicarsi il correttivo di elaborazione giurisprudenziale per cui, in luogo del termine fisso di 12 mesi dalla esecutività dello stato passivo – che “penalizzerebbe oltremodo i crediti posi fallimento sorti in limine alla scadenza del termine stesso, con evidente e ingiustificata disparità di trattamento con le altre posizioni creditorie” – andrebbe individuato un termine mobile, ossia “uno spatium temporis adeguato, la cui valutazione e ponderazione è rimessa” al “giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto”.
1.3. Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto: i) che il dies a quo fosse non già il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione e condanna al rilascio (10/06/2016) bensì – al più tardi – la data di intimazione dello sfratto per morosità (28/01/2015), cui erano seguiti l’opposizione del Fallimento, il diniego dell’ordinanza di rilascio, il mutamento del rito, la rinuncia di Oldolon alla domanda di risarcimento danni (con memoria del 22/06/2015), la lettura all’udienza del 10/12/2015 del dispositivo di risoluzione del contratto e condanna al rilascio dell’immobile, l’effettivo rilascio da parte della curatela fallimentare in data 18/02/2016 ed infine il passaggio in giudicato della sentenza in data 10/06/2016; ii) che comunque la domanda del 25/07/2016 risulterebbe tardiva sia applicando “l’indirizzo maggioritario” per cui lo spatium temporis congruo sarebbe di 90 giorni dal sorgere della pretesa creditoria, sia quello “minoritario” per cui andrebbe comunque applicato il termine di un anno e 31 giorni; iii) che, appurato in ogni caso il decorso del termine decadenziale, l’opponente non aveva assolto l’onere di provare che il ritardo nella presentazione della domanda “ultra-tardiva” fosse dipeso da causa non imputabile, essendo il creditore “a conoscenza del sorgere del credito (per canoni e indennità)” sin dalla pendenza del procedimento di sfratto, senza che fosse necessario attendere il formarsi del giudicato sulla risoluzione del contratto ed avendo la creditrice “a disposizione tutti gli elementi per presentare la propria domanda di ammissione al passivo”, visto che “la domanda, volta alla quantificazione dei canoni versati e per asserite indennità non presentava alcuna apprezzabile grado di difficoltà”.
2. Oldolon Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, corredato da memoria. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
3.1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, comma 4, poichè ai crediti sorti dopo il fallimento non sarebbe applicabile alcun termine di decadenza (Cass. 1391/2019, 16218/2015).
3.2. Lo stesso vizio viene dedotto in subordine con il secondo mezzo, per avere il Tribunale applicato un “correttivo giurisprudenziale” onde ovviare alla disparità di trattamento dei creditori post-fallimentari, individuando un congruo spatium temporis decorrente non da un “termine fisso” (data di esecutività dello stato passivo), bensì da un “termine mobile” (sorgere del credito) sulla base di un precedente (Cass. 23975/2015) in realtà afferente alla diversa e peculiare fattispecie del creditore che riceva l’avviso ex art. 92 L. Fall., oltre il termine annuale.
3.3. Il terzo motivo prospetta la nullità della sentenza “per omessa motivazione circa il termine di decorrenza ai fini della qualificazione della domanda di ammissione al passivo come ultratardiva”, non avendo il Tribunale indicato i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali delle diverse tesi che quantificano lo spatium temporis in questione in novanta giorni “dalla conoscenza del sorgere della pretesa creditoria”, ovvero in un anno e trentuno giorni.
3.4. Con il quarto motivo si denunzia, in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, u.c., “circa la corretta interpretazione del ritardo incolpevole quale presupposto necessario per l’ammissibilità della domanda”, poichè solo a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione e condanna al rilascio – “benchè la relativa domanda potesse essere proposta tempestivamente anche in pendenza della procedura di sfratto (poi convertita in rito locatizio a seguito di opposizione della Curatela) senza attendere la formazione del giudicato in ordine alla intervenuta risoluzione del contratto” – la locatrice “poteva avere certezza della sussistenza effettiva e dell’entità del proprio credito”, tanto più avendo la curatela contestato la debenza delle somme richieste in sede ordinaria. Pertanto, anche a voler considerare la domanda “ultra-tardiva”, vi sarebbe la prova dell’incolpevole ritardo nella sua presentazione.
4. Sul tema dei termini per l’insinuazione al passivo dei crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento, in assenza di una specifica disciplina – ed avendo anzi il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 8, abrogato l’unica disposizione che faceva espresso riferimento ai crediti (prededucibili) “sorti dopo l’adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita” (L. Fall., art. 111-bis, originario comma 2) – si registrano pronunce di questa Corte non univoche nelle soluzioni interpretative, ma convergenti sulla premessa per cui non sia ammissibile, in un moderno sistema concorsuale, che l’insinuazione dei crediti in questione (quando necessaria) possa avvenire sine die.
4.1. Volendo sintetizzare gli approdi più recenti, a fronte di un orientamento che per colmare il vuoto normativo ha adottato (mutatis mutandis) le scansioni organizzative del procedimento di accertamento del passivo di cui alla L. Fall., Tit. II, Capo V – tenendo conto anche dell’ulteriore impronta acceleratoria del Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione, il cui art. 208, onera i creditori cd. “ultratardivi” di presentare la domanda entro 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo – (Cass. 17594/2019, con richiami a Cass. 19679/2015), è risultato prevalente l’orientamento che ha invece elaborato per via giurisprudenziale una disciplina ad hoc, secondo i seguenti criteri: i) “l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4” (v. Cass. 16218/2015, 20310/2018, 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019, 28799/2019); ii) “in questi casi non è possibile ritenere che i crediti così sorti rimangano privi di un adeguato spazio temporale per la presentazione dell’insinuazione, non costituendo a ciò rimedio adeguato (Cass. 16218/2015) l’opinione secondo cui, “costituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c.”; iii) “tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia”, decorrente “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020), ovvero “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).
5. Su queste basi il Collegio ritiene che la vicenda in esame meriti un approfondimento in pubblica udienza, specie con riguardo al dies a quo del termine in questione (e, in via mediata, ai riflessi sull’applicabilità della disciplina dettata dalla L. Fall., art. 112), non sussistendo le condizioni per una decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021