Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32191 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7715 – 2020 R.G. proposto da:

S.A. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Rovereto, alla via Brennero, n. 1/C, presso lo studio dell’avvocato Stefano Trinco che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE di MORI – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

e CORPO POLIZIA LOCALE MORI – BRENTONICO – RONZO CHIENIS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 260/2019 del Tribunale di Rovereto, Dep.

30/10/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con verbale di accertamento n. 915 del 21.5.2018 la polizia locale di Mori contestava ad Annalisa S. – peraltro, irrogandole la sanzione amministrativa di Euro 594,30 – che l’autovettura di sua proprietà, targata *****, dagli accertamenti eseguiti, era risultata sprovvista di copertura assicurativa.

2. S.A. proponeva opposizione.

Deduceva che copertura assicurativa vi era, come da polizza n. ***** stipulata con la compagnia di assicurazioni “HDI” e decorrente dalle ore 24.00 del 15.5.2018.

Instava per l’annullamento del verbale di accertamento.

3. Resisteva il Comune di Mori.

4. Con sentenza n. 19/2019 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello S.A..

Resisteva il Comune di Mori.

Non si costituiva la Polizia Locale di Mori – Brentonico – Ronzo Chienis.

6. Con sentenza n. 260/2019 il Tribunale di Rovereto rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Rilevava il tribunale, da un lato, che all’atto del controllo, alle ore 10.30 del 21.5.2018, non si era acquisito riscontro della copertura assicurativa; dall’altro, che la polizza n. *****, rilasciata all’esito del pagamento del premio a mezzo bonifico bancario del 21.5.2018, con valuta del 22.5.2018 ed esibita al locale comando della polizia locale il 23.5.2018, contemplava la copertura assicurativa con decorrenza dal 15.5.2018.

Esplicitava tuttavia che al momento dell’accertamento l’illecito amministrativo si era comunque già consumato.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Il Comune di Mori non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese il Corpo di Polizia Locale di Mori – Brentonico – Ronzo Chienis.

8. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione di legge, la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione con riferimento all’art. 193 C.d.S. ed agli artt. 1901 e 2702 c.c.; la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Deduce che ha offerto prova documentale che l’autovettura, parcheggiata e non circolante, risultava, in data 21.5.2018, in occasione dell’elevazione del verbale di accertamento, munita di copertura assicurativa per danni a terzi dalle ore 24.00 del 15.5.2018.

Deduce altresì che le attestazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazione prevalgono su quanto risultante dalla consultazione della banca dati.

Deduce quindi che ha errato il tribunale a ritenere che la copertura assicurativa decorresse dal momento del pagamento della polizza.

10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D’altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono – si dirà – da condividere.

11. Il ricorso è dunque da respingere.

12. Vanno previamente ribaditi il difetto di legittimazione a resistere del Corpo di Polizia Locale Mori – Brentonico – Ronzo Chienis e l’esclusiva legittimazione passiva del Comune di Mori (cfr. Cass. 22.3.2017, n. 7308, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché, ove il verbale sia stato elevato dalla polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune).

13. Si premette che è irrilevante che il veicolo di proprietà della ricorrente fosse semplicemente parcheggiato (cfr. Cass. sez. un. 29.4.2015, n. 8620).

Indi si rappresenta che, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sospensione della copertura può essere invocata dall’assicuratore nei confronti del danneggiato in caso di mancato pagamento del premio o della rata del premio inerente al periodo successivo alla scadenza del certificato, come nel caso in cui il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di cui all’art. 1901 c.c., comma 1, richiamato nella L. n. 990 del 1969, art. 7 (cfr. Cass. 19.4.1996, n. 3726; Cass. 22.5.2006, n. 11946).

14. In questo quadro si evidenzia nel caso di specie quanto segue.

La copertura assicurativa – con la “HDI Assicurazioni” – era scaduta in data 16.2.2018 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

Alle ore 10,30 del 21.5.2018, momento di contestazione della violazione il periodo di tolleranza di quindici giorni era ampiamente decorso.

Alle ore 10,30 del 21.5.2018 la copertura assicurativa era di certo sospesa.

15. Su tale scorta si reputa quanto segue.

Il pagamento del premio eseguito il 21.5.2018 senza dubbio non ha esplicato effetti retroattivi (cfr. Cass. 22.5.2006, n. 11946, secondo cui non rileva, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore; cfr. Cass. 31.10.2014, n. 23149).

Cosicché, per un verso, va condiviso il rilievo del Tribunale di Rovereto, secondo cui non aveva avuto effetto sanante la circostanza per cui successivamente il premio fosse stato pagato con retrodatazione della decorrenza della copertura assicurativa (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Cosicché, per altro verso, vanno disattesi gli assunti della ricorrente secondo cui “e’ assolutamente irrilevante la scadenza della precedente polizza di assicurazione” (così memoria, pagg. 3 – 4), secondo cui ciò che rileva è la data di decorrenza – dalle ore 24.00 del 15.5.2018 – indicata nel certificato di assicurazione (cfr. memoria, pag. 6), secondo cui, se l’assicurato non paga il premio, la sospensione della copertura assicurativa non è opponibile al danneggiato (cfr. memoria, pag. 9).

16. Del resto, questa Corte spiega che, in tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dall’art. 193 C.d.S., comma 2 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati (cfr. Cass. 13.4.2010, n. 8764).

17. Il Comune di Mori ed il Corpo di Polizia Locale di Mori – Brentonico – Ronzo Chienis non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese di lite va assunta.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso citato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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