Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32452 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22378-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO DRADI;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 166/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell’ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla Gestione Separata dell’INPS, da parte dell’avvocato G.A., i contributi in relazione al reddito prodotto nell’anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a);

in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha giudicato sussistente l’obbligo di versamento alla Gestione separata dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all’albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; ha, quindi, ritenuto non prescritto il credito dell’INPS, in relazione all’anno 2010, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (ovvero al 30.9.2011) e quindi l’avviso bonario, ricevuto l’1.7.2016, avente valore interruttivo; ha, invece, giudicato non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione;

avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la professionista, articolando tre motivi;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso, l’avv.to G. denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 29-30, e art. 3, comma 9, nonché del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 e del D.M. Lavoro 24 novembre 1995, anche in relazione all’art. 2935 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25-26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con L. n. 111 del 2011, per avere la Corte di appello ritenuto che sussista l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che non ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per mancato raggiungimento del limite di reddito;

i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando profili di stretta connessione;

in questa sede, va data continuità al principio di diritto secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 30344 del 2017 e successive conformi; v Cass. 32167 del 2018 relativa alla attività professione di avvocato);

in ordine, invece, al dies a quo del termine di prescrizione, va sicuramente ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;

di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, “anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” chiarendo, però, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i “contribuenti (…) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione (…)” (v. in motivazione, Cass. n.10273/91);

nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010;

ciò posto in via generale, nella fattispecie deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del primo motivo di ricorso; che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; n. 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. 12 maggio 2011, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);

da tali premesse discende che, benché la sentenza impugnata abbia erroneamente fissato la decorrenza del termine di prescrizione alla data di presentazione dei redditi e non al momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, nondimeno detto termine non era ancora maturato alla data dell’1.7.2016, indicato nella sentenza impugnata quale momento di notifica della richiesta di pagamento da parte dell’INPS;

deriva, in conclusione, che entrambi i motivi non possono trovare accoglimento; in particolare, quanto al secondo, ex art. 384 c.p.c., comma 4, giacché la decisione della Corte di appello è comunque conforme a diritto e può la Corte limitarsi a correggere la motivazione erronea della pronuncia;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, in relazione al messaggio INPS n. 821 del 2014, per non avere la Corte territoriale ritenuto che le sanzioni dovessero calcolarsi ai sensi dell’art. 116, comma 15, cit., e dunque in misura ulteriormente ridotta, in ragione di “incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”;

l’infondatezza della questione qui solo controversa discende dall’insegnamento costante di questa Corte, secondo cui “In tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto”;

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, respinto;

non si provvede in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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