Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32482 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22472-2019 proposto da:

V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame dell’ente in epigrafe, ha dichiarato dovuti alla Gestione Separata dell’INPS, da parte dell’avvocato V.B., i contributi in relazione al reddito prodotto nell’anno 2010; ha ritenuto, quanto al regime sanzionatorio, applicabile quello di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a);

in estrema sintesi, la Corte territoriale, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha giudicato sussistente l’obbligo di versamento alla Gestione Separata dei contributi da parte della professionista che, pur iscritta all’albo degli avvocati, non aveva versato il contributo soggettivo alla Cassa, in ragione della misura di reddito prodotto; ha, quindi, ritenuto non prescritto il credito dell’INPS, in relazione all’anno 2010, dovendo il dies a quo fissarsi al momento della presentazione dei redditi (ovvero al *****) e quindi l’avviso bonario, ricevuto l'*****, avente valore interruttivo; ha, invece, giudicato non applicabile il regime sanzionatorio previsto per l’evasione fiscale, in difetto di una volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione;

avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la professionista, articolando un motivo di ricorso;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., nonché della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse fissarsi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla data di scadenza del termine per il versamento dei contributi;

in via preliminare, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, giusta atto di rinuncia depositato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS;

la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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