Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32855 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15684/2017 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avvocato Fiorillo Luigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Mascheroni Emilio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania con sentenza del 13 luglio 2015 respinse la domanda di risarcimento del danno proposta da F.G. e S. avverso la Intesa Sanpaolo s.p.a., avanzata in relazione alle perdite subite con riguardo a due ordini di acquisto di obbligazioni “*****”, concluse il 12 febbraio ed il 28 maggio 2008, per un totale di Euro 100.000,00, per inadempimento della banca ai propri obblighi di intermediario.

Sull’appello dei soccombenti, con sentenza del 12 gennaio 2017 la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la banca al risarcimento del danno in favore di F.G., liquidato in Euro 79.080.00, oltre interessi al 4,16% sino al 5 febbraio 2010 e legali per il prosieguo, avendo ravvisato la violazione della banca all’obbligo, contrattualmente assunto, di informare gli investitori circa qualsiasi variazione in negativo degli indici di rischio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso F.G., mentre l’altro intimato non svolge difese.

Le parti hanno depositato le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso espongono avverso la sentenza impugnata censure che possono essere come di seguito riassunte:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e segg., art. 21, comma 1, lett. b) t.u.f., perché l’intermediario non aveva l’obbligo di fornire le informazioni circa qualsiasi variazione del livello di rischio dei titoli, ma solo, in conformità al c.d. elenco “Patti chiari”, di informare il cliente in caso di uscita dal detto elenco; situazione realizzatasi solo il giorno 8 ottobre 2008 ed immediatamente comunicata agli investitori;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1223 e 1335 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto indimostrato l’invio ai clienti della comunicazione “patti chiari”, avente ad oggetto l’uscita dei titoli in esame dall’elenco, laddove l’invio all’indirizzo dei medesimi comporta la presunzione di conoscenza;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1224 e 1225 c.c., essendo stato liquidato il danno con riferimento al prezzo dei titoli al 1 settembre 2008, quando il prezzo unitario era di Euro 79,08, mentre il momento rilevante è solo quello dell’uscita dei medesimi dal predetto elenco, avvenuto il giorno 8 ottobre 2008, con prezzo a tale data pari ad Euro 13,50;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e segg. e art. 1458 c.c., per avere la corte territoriale negato il diritto della banca alla restituzione dei titoli, necessario per una corretta liquidazione del danno agli investitori, dato che i medesimi, privi di valore al momento del giudizio di primo grado, potrebbero riacquistarlo in futuro.

2. – La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) gli attori non hanno lamentato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la carenza di informazioni al momento dell’acquisto dei titoli, ma solo con riguardo alla sopravvenuta situazione di rischio, tale da integrare il dovere della medesima, contrattualmente assunto, di informare dei rischi da mancato disinvestimento: e, dal regolamento “Patti chiari”, depositato in atti, risulta che la banca assunse l’obbligo di informare gli investitori, entro il termine massimo di due giorni, di qualsiasi aumento del rischio dei titoli inseriti nell’elenco, come quelli acquistati;

b) né la banca ha dimostrato di avervi adempiuto con la comunicazione da essa prodotta, spedita il giorno successivo alla caduta borsistica dell’8 ottobre 2008 indotta dalla crisi dei mutui subprime, quando il prezzo delle obbligazioni de qua si ridusse da Euro 53,50 ad Euro 13,50: in primo luogo, i parametri di rischio avevano subito importanti variazioni nelle settimane precedenti, tali da integrare l’obbligo informativo ai clienti (prezzo sceso – rispetto a quello di acquisto pari ad Euro 93,55 – in data 1 settembre ad Euro 79,09, il 22 settembre ad Euro 66,50 ed il 3 ottobre ad Euro 52.50) sin dal 1 settembre 2008; in secondo luogo, non vi è prova neppure dell’invio della comunicazione in data 9 ottobre 2008, non potendosi essa ritenere provata in base alle generiche deposizioni testimoniali raccolte in giudizio;

c) ove tempestivamente avvertiti, i clienti avrebbero potuto disinvestire, onde il danno da responsabilità contrattuale della banca va determinato, per la perdita integrale di valore dei titoli, in misura pari al prezzo a quella data, pari ad Euro 79,08, per un cotale di 79.080,00, in ragione del numero di 100.000 titoli acquistati; a tale importo va aggiunto il lucro cessante, per il diverso investimento perduto, alla stregua degli elementi probatori offerti in giudizio determinato nella misura del 4,16% sino al periodo di vincolo dell’investimento, e nella misura del saggio legale per il prosieguo;

d) la domanda di restituzione dei titoli, proposta dalla banca, va respinta, in quanto coerente solo con una pronuncia di risoluzione del contratto.

3. – Il Collegio ha ritenuto di rinviare la causa alla pubblica udienza, specificamente in ordine alla questione – veicolata dal quarto motivo – della configurabilità di un diritto dell’intermediario alla restituzione dei titoli, pur quando il contratto non sia caducato, ma controparte abbia ricevuto l’integrale risarcimento del danno: ciò, atteso l’interesse alla riconsegna dei titoli, in vista di un possibile riacquisto di valore degli stessi ed in ragione dell’integrale risarcimento dall’investitore comunque ottenuto.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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