Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32901 del 09/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12848-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO CALDARELLI, 9 presso lo studio dell’avvocato VERA SANNIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO PIAZZOLLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

contro

S.M., nella qualità di erede di S.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/02/2015 R.G.N. 526/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell’11.12.15 la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata del 5.9.14 che aveva rigettato la domanda del sig. S. di pagamento della pensione di anzianità, previo accertamento dei contributi 66-70 per lavoro quale componente – iscritto allo SCAU – del nucleo familiare dello zio, mezzadro della delegazione pontificia del *****.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che le prove testimoniali e documentali non fossero specifiche e precise per l’epoca ed il quantum dei contributi pagati.

Avverso tale sentenza ricorre il S. per due motivi, cui resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112,115 c.p.c. e art. 346 c.p.c., n. 4, per avere trascurato le risultanze del libretto colonico.

Il motivo è infondato: non vi è un vizio di nullità processuale, ma al più un vizio di motivazione e di valutazione delle prove, vizio non sindacabile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2727,2729,2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per non avere la Corte esaminato adeguatamente i fatti risultanti dagli atti e valevoli quali indizi.

Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha basato la decisione sulla non specificità delle risultanze e dei pagamenti, e non invece sulla contestazione del lavoro prestato.

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

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