LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17532/2019 proposto da:
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Arnobio 11, presso lo studio dell’Avvocato Luca Zonetti, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Boezio n. 92, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pirani, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e:
POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Europa 190, presso Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresenta e difesa dall’avvocato Anna Maria Rosaria Ursino;
– controricorrente –
e:
I.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 214/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 14/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 214/2019, depositata in data 14/1/2019, – in controversia promossa dal Circolo Nautico Cincinnato scarl, nei confronti di Unicredit spa, Poste Italiane spa e I.D., per sentire condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno, quantificato nell’importo di Euro 32.850,00 portato da un assegno, tratto su Banca di Roma spa, originariamente emesso dalla società all’ordine di un socio del circolo, per l’importo di Euro 330,00, spedito a mezzo posta al destinatario, e che era stato poi alterato, nel nominativo del beneficiario, indicato in tale I.D., e nell’importo, e negoziato presso Poste Italiane e quindi addebitato da Unicredit, già Banca di Roma, sul conto corrente della società, oltre interessi compensativi dal 9/1/2008, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda attrice nei soli confronti dello I., rigettando le domande nei riguardi delle altre parti convenute Unicredit e Poste.
2. In particolare, i giudici d’appello, ammessa la produzione del titolo negoziato, in copia conforme, per la prima volta in appello, in quanto documento indispensabile ai fini del decidere, hanno sostenuto che l’assegno non presentava alterazioni e contraffazioni rilevabili ad occhio nudo, nemmeno con la diligenza dell’accorto banchiere e che la banca Unicredit aveva provveduto regolarmente al pagamento del titolo in stanza di compensazione, previa verifica della conformità della sottoscrizione con lo specimen di firma depositato dal legale rappresentante della società correntista, essendo stata operata dall’emittente una prima segnalazione solo nel febbraio 2008, un mese dopo l’addebito effettuato; neppure era ravvisabile una responsabilità di Poste avendo essa provveduto ad identificare il beneficiario del titolo, previa esibizione di documento di identità e del codice fiscale.
4. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o violazione e/o errata applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, per avere la Corte di merito statuito sulla base, non dell’originale dell’assegno ma, della fotocopia autenticata dell’originale, estratta dai fascicoli dei procedimenti penali a carico dello I. e depositata dalla stessa società appellante, atteso che invece l’esame attento, con eventuale consulenza tecnica, delle possibili alterazioni dell’assegno e della loro rilevabilità o meno doveva necessariamente essere compiuto sull’originale del titolo; con il secondo motivo si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, dell’art. 1176 c.c., comma 2, dell’art. 1992c.c., comma 2, e dell’art. 1218 c.c., in punto di esclusione della responsabilità della banca trattaria Unicredit e di quella negoziatrice Poste, stante la negligenza della seconda nell’identificazione del soggetto presentatore dell’assegno e della prima nell’esame del titolo, che presentava evidenti alterazioni oltre che altre anomalie (mancanza del timbro della società ed entità dell’importo), in stanza di compensazione.
5. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RITENUTO
che:
6. Tanto premesso, la ricorrente ha, prima dell’adunanza camerale del 1 luglio 2021, rappresentato di avere definito con Unicredit, in via transattiva, la controversia in oggetto, con conseguente rinuncia, ex art. 390 c.p.c., per sopravvenuta carenza di interesse, al ricorso notificato nei confronti di Unicredit e di Poste spa, a spese legali interamente compensate; Unicredit ha dichiarato di accettare la rinuncia, notificata dalla ricorrente; la rinuncia è stata notificata via PEC anche alla controricorrente Poste.
7. Ne consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..
8. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, nel rapporto Circolo Nautico Cincinnato/Unicredit, stante la rinuncia della ricorrente e l’accettazione della suddetta contro ricorrente.
9. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio, nel rapporto Circolo Nautico Cincinnato/Poste, considerato l’esito complessivo del giudizio.
Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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