LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12234-2015 proposto da:
ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;
– ricorrente –
contro
M.A.M., S.R., S.A., nella loro qualità di eredi di S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RICCIUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI BARANELLO, ANGELO AUFIERO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 210/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/11/2014 R.G.N. 48/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza del 14 novembre 2014, la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Larino ed, affermata la propria giurisdizione e la legittimazione passiva della convenuta, accoglieva la domanda proposta da M.A.M., A. e S.R. nella qualità di eredi di S.L. nei confronti dell’ASReM – Azienda Sanitaria Regione Molise, presso la quale S.L. aveva prestato servizio in qualità di dirigente ammnistrativo, condannando l’Azienda al pagamento delle differenze di retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2005 accertate come spettanti al dante causa degli istanti a seguito del ricalcolo del Fondo di produttività per il personale non medico di qualifica dirigenziale.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere intervenuto, a seguito dell’emanazione delle decisioni di codesta Corte a sezioni unite n. 10531/2011 e del Tribunale di Larino n. 1192/2009, il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario e sulla legittimazione passiva dell’ASReM, infondata l’eccezione di prescrizione stante la persistenza della condotta illecita dell’ASReM, esatto, alla stregua dell’espletata CTU esente da censure metodologiche, il computo delle somme dovute agli istanti.
– Per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASReM, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, gli istanti.
– I controricorrenti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il motivo contrassegnato nel ricorso dal n. 1, l’Azienda ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla violazione dei diritti retributivi del dante causa degli istanti riferita agli anni dal 1986 al 1991 per contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 6, che conserva in capo al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico insorte anteriormente al 30.6.1998 e con la pronunzia resa da questa Corte all’esito del regolamento di giurisdizione, che la confermava in capo al giudice ordinario per essere la domanda proposta relativa alle differenze maturate dal 1999 al 2005 e quindi successivamente al 30.6.199.
Con il motivo contrassegnato nel ricorso una prima volta con il n. 2, l’Azienda ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E e 63,D.Lgs. n. 165 del 2001, imputa alla Corte territoriale di aver esercitato un potere di cognizione diretta di atti amministrativi, inconfigurabile con riferimento a fattispecie risalenti ad epoca anteriore al 30.6.1998, per essere all’epoca rimessa al giudice amministrativo la cognizione delle violazioni di norme derivanti da atti amministrativi.
– Con il motivo contrassegnato nel ricorso ancora una volta con il n. 2, nel denunciare la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, della L. n. 549 del 1995 e della Legge Regionale n. 7 del 2010, l’Azienda ricorrente deduce l’insussistenza del giudicato che deriverebbe dalla sentenza resa dal Tribunale di Larino del 2009 con riferimento all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’ASReM rispetto ai rapporti giuridici facenti capo alle disciolte USL di Larino e Termoli negli anni dal 1986 al 1991.
– Con il motivo contrassegnato nel ricorso dal n. 3 e rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2946 c.c. nonché al vizio di omesso esame dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione, l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione diretta a far valere diritti retributivi riferiti al periodo dal 1986 al 1991;
– Con il motivo nel ricorso contrassegnato dal numero quattro la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2943 c.c. nonché dei CCNL per la dirigenza non medica del comparto Sanità è prospettata in relazione alla disconosciuta operatività della prescrizione quinquennale con riguardo ad una ipotesi di inadempimento dell’obbligo di pagamento della retribuzione secondo le periodicità di maturazione, che ne comporta il decorso appunto dalla data di maturazione del diritto per aver, invece, erroneamente qualificato la fattispecie come ipotesi di continuazione di comportamento illecito implicante la decorrenza della prescrizione dalla data di cessazione del comportamento.
– Con i motivi contrassegnati nel ricorso con i nn. 5 e 6 l’Azienda ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente desunto dalle sentenze pregresse del Tribunale di Larino del 2009 sulla legittimazione passiva dell’ASReM per successione nei rapporti facenti capo alle disciolte USL di Larino e Termoli e della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione, l’intervenuto giudicato sulle relative questioni.
– Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come, rigettati i motivi intesi a contestare gli effetti preclusivi del giudicato quanto alle questioni relative alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla legittimazione passiva dell’ASReM, del resto, ad abundantiam, dalla Corte territoriale ritenute infondate, la prima per essere la domanda relativa ad un periodo successivo al 30.6.1998 e la seconda a motivo della successione dell’ASReM nei rapporti facenti capo alle disciolte USL di Larino e Termoli, argomenti su cui l’Azienda ricorrente non solleva alcuna specifica censura, debba, invece, trovare accoglimento il motivo (contrassegnato nel ricorso dal n. 4) relativo alla prescrizione quinquennale, il cui decorso nella specie non può essere escluso, come ha ritenuto la Corte territoriale, qualificando il mancato pagamento della retribuzione di risultato nell’importo dovuto come illecito continuato, quando si versa, al contrario, in una ipotesi di inadempimento dell’obbligo retributivo rispetto al quale la prescrizione quinquennale, stante la periodicità dell’erogazione degli emolumenti, inizia a decorrere, trattandosi di rapporto stabile, dalla data di maturazione del singolo rateo.
Pertanto, rigettati i motivi relativi alla giurisdizione ed alla legittimazione passiva dell’ASReM, va accolto il motivo concernente l’eccepita prescrizione quinquennale del credito, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che provvederà in conformità valutando la fondatezza dell’eccepita prescrizione quinquennale e disponendo altresì per l’attribuzione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il motivo relativo alla prescrizione quinquennale, rigetta i motivi relativi a giurisdizione e legittimazione passiva dell’ASReM, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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