Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33333 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31745-2019 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 283/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’INPS, confermando, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda dell’avv. D.D.;

2. la Corte di merito, uniformandosi ai precedenti di legittimità (Cass. n. 30344 del 2017; n. 3799 del 2019) ha dichiarato sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta dagli avvocati iscritti all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

2. ha escluso, nel caso di specie, l’obbligo della appellata di iscrizione alla gestione separata in ragione del mancato “raggiun(gimento) della soglia minima di reddito, pari ad Euro 5.000,00, prevista in linea generale per i lavoratori autonomi occasionali, dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2”;

3. ha, comunque, ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo;

4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo; la controparte non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (ante L. n. 247 del 2012) per mancato raggiungimento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit.;

7. ha in particolare censurato la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che la percezione di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00 escludesse di per sé l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

8. in ordine alla dichiarata prescrizione del credito contributivo, ha aggiunto di avere sin dal primo grado rilevato la mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, del “Quadro RR”, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, proponendo eccezione in senso lato di sospensione della prescrizione;

9. per ragioni di priorità logica si esamina la seconda censura; la stessa non può trovare accoglimento;

10. anzitutto, se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21929 del 2009; Cass. n. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);

11. nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e l’INPS, che pure deduce la circostanza, non dimostra la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In ogni caso, nel ricorso in cassazione, l’Istituto non trascrive il documento (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);

12. deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

13. la censura in esame è inammissibile anche sotto diverso profilo, poiché l’INPS denuncia un errore di diritto (violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8) mentre l’accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021);

14. l’infondatezza del motivo di ricorso sulla declaratoria di prescrizione del credito contributivo porta a ritenere assorbite le rimanenti censure;

15. sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;

16. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la controparte è rimasta intimata;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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