LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30206/2019 proposto da:
LE RONDINI 2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Lorenzo II Magnifico n. 84, presso lo studio degli avvocati Antonio Petrongolo e Giovanni Colla, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
EUROSPIN LAZIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell’avvocato Maria Saracino, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1845/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 7/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1845/2019, depositata in data 7/3/2019, ha respinto l’impugnazione della Le Rondini 2 srl, nei confronti di Eurospin Lazio spa, avverso lodo arbitrale emesso nel 2012, sulla base di clausola compromissoria pattuita in contratto del 2001 di affitto di ramo di azienda, con il quale era stata respinta una domanda della Le Rondini di accertamento del diritto al risarcimento del danno dovuto da Eurospin per mancato rispetto, in violazione dei patti negoziali, dei limiti territoriali e del diritto di prelazione pattuiti e comportamento di concorrenza sleale.
In particolare, i giudici d’appello, per quanto qui ancora interessa, hanno sostenuto che l’unico motivo di nullità, sollevato ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, (violazione del principio del contraddittorio sia per avere gli arbitri, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, omesso di pronunciarsi sulle altre richieste istruttorie di prove orali articolate, anteriormente alla pronuncia definitiva del lodo, sia per illogicità manifesta, essendosi ammessa una consulenza finalizzata alla quantificazione del danno anteriormente alla previa istruttoria sull’an delle condotte illecite contestate), era infondato, atteso che, vertendosi in ipotesi di lodo soggetto alla disciplina anteriore alla Riforma del 2006 ed improntato alla libertà delle forme, in difetto di espresso richiamo delle parti alle norme procedimentali del processo ordinario di cognizione, il vizio di violazione del principio del contraddittorio non sussisteva, in difetto di effettiva compromissione del diritto di difesa della parte, in quanto, nella specie, in relazione alla prima doglianza, gli arbitri avevano concesso termine alle parti per dedurre, all’esito del deposito della consulenza, sulla persistente rilevanza delle altre richieste istruttorie, non rilevando la mancata adozione di uno specifico provvedimento di rigetto prima della decisione nel merito; in relazione all’ulteriore doglianza, non sussisteva un vizio di illogicità del percorso argomentativo seguito nell’ambito della motivazione del lodo, considerato che, in sede di ammissione della consulenza tecnica e di formulazione dei quesiti, era stato demandato al consulente anche l’accertamento ed identificazione del mercato rilevante, in relazione quindi all’an della pretesa risarcitoria, e comunque tale vizio era configurabile solo in ipotesi di motivazione del tutto mancante. Avverso la suddetta pronuncia, la Le Rondini 2 srl propone ricorso per cassazione, notificato il 3-4/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di Eurospin Lazio spa (che resiste con controricorso, notificato l’11/11/2019). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, nonché artt. 1362, 1363, 1365 e 1367, in relazione al mancato esame della dedotta violazione del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa, trattandosi di lodo arbitrale impugnabile anche per errori di diritto relativi al merito della controversia, essendo stato emesso in virtù di clausola compromissoria stipulata nel 2001, anteriormente all’entrata in vigore della Riforma del 2006; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12, in relazione all’omessa motivazione sul vizio dedotto di nullità del lodo per omessa pronuncia sulla responsabilità di ***** per illecito concorrenziale (apertura di punti vendita in adiacenza a quelli pertinenti la ricorrente).
2. La prima censura è inammissibile, avendo la Corte di merito esaminato l’unico motivo di impugnazione sollevato, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, per violazione del principio del contraddittorio.
La Corte d’appello ha ritenuto infondato il vizio dedotto di nullità del lodo per violazione dell’art. 829 c.p.c., n. 9, rilevando che le parti non avevano scelto l’osservanza rigorosa delle norme processuali e che comunque il principio del contraddittorio e della parità di trattamento era stato rispettato.
Ora, quando non siano state fissate le regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come espressamente stabilito dall’art. 816 c.c., prima della Novella 2006, ed ora dall’art. 816 bis c.p.c., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell’accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento (Cass.- 11936/2011).
Questa Corte ha poi chiarito che “in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse” (conf. Cass. 8331/2018; 5243/2019).
Ora, tali principi sono stati osservati dalla Corte d’appello, la quale ha rilevato che era corretta la decisione dell’Arbitro sulle forme del processo in assenza di diverso accordo delle parti prima del processo, alla luce della libertà delle forme che caratterizza quindi il giudizio arbitrale, e che il principio del contraddittorio era stato pienamente rispettato nel giudizio arbitrale, con pari trattamento delle parti, anche sotto il profilo delle istanze istruttorie, avendo il collegio arbitrale comunque concesso termine alle parti per dedurre, all’esito del deposito della consulenza, sulla persistente rilevanza delle altre richieste istruttorie, poi implicitamente rigettandole, con motivazione espressa nel lodo, nonché essendo stato demandato al consulente tecnico non solo l’accertamento del quantum della pretesa risarcitoria ma anche i profilo dell’an debeatur in relazione all’individuazione del mercato rilevante ai fini dell’accertamento dell’illecito concorrenziale contestato.
3. Il secondo motivo è inammissibile, per novità della questione, risultando dalla sentenza impugnata essere stato denunciato un unico motivo di impugnazione del lodo, ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, non anche ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12 o comma 3, secondo l’attuale formulazione della disposizione, o comunque ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, nel testo ante Riforma 2006, per omessa pronuncia da parte dell’arbitro su domanda posta con il quesito; né in ricorso si specifica che fosse stato dedotto tale vizio di nullità del lodo.
Ed in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. 7588/1999; Cass. 15057/2000; Cass. 11950/2003; Cass. 10809/2015; Cass. 25189/2017).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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