Codice Civile > Articolo 816 - Universalita' di mobili

Codice Civile

Vigente al

E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472