Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33587 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17328-2019 proposto da:

P.T.S. S.R.L. PAPPALARDO TRASPORTI SPECIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO COSIO, FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Via CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CALABRO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 328/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 1077/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Catania rigettava il ricorso avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento per giusta causa intimato dalla s.r.l. PTS -Pappalardo Trasporti Speciali- al dipendente M.P. il 9.10.09 per reiterati ammanchi di carburante.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore; resisteva la società.

Con sentenza depositata il 27.3.19, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame, dichiarando illegittimo il licenziamento ed ordinando alla società la reintegra del M. nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli un’indennità, commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. PTS, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il M. con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218,2119 e 2697 c.c.; L. n. 300 del 1970, art. 7, circa la pretesa non specificità della contestazione, che invece era sufficientemente contenuta nella lettera di addebito.

Il motivo è inammissibile.

Pur dovendosi considerare che un fatto accertato dal giudice di merito, e dunque non più contestabile se non nei limiti del novellato l’art. 360 c.p.c., n. 5, possa essere erroneamente “sussunto” nella norma regolatrice (cfr. da ultimo Cass. n. 7364/21), nella specie la società ricorrente non spiega per quale ragione ciò sarebbe avvenuto, avendo anzi la sentenza impugnata, dopo ampia ed analitica ricostruzione del fatto, ridimensionatolo radicalmente, escludendo quindi, con valutazione logica, la sua ascrivibilità al concetto di giusta causa di recesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218,2119,2727,2728,2729 e 2697 c.c. per aver ritenuto carente la prova offerta circa l’effettivo ammanco di carburante.

Il motivo, pur veicolato attraverso la violazione di norme di diritto, impinge palesemente nell’accertamento dei fatti esaminati ed accertati dal giudice di merito, è dunque inammissibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato.

3. Con il terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, artt. 2727,2728,2729 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 18 Stat.lav., lamentando che, condannando la società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla ritenuta illegittima sospensione dal lavoro alla reintegra, non considerò che decorsi quasi dieci anni dal licenziamento, doveva presumersi che il lavoratore avrebbe potuto trovare un’altra confacente occupazione.

Il motivo è in via astratta infondato in quanto, anche in materia presuntiva, grava sulla parte l’onere di provare o quanto meno allegare, gli elementi di fatto su cui la tesi si fonda.

In concreto esso è inammissibile in quanto nuovo: ed invero qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti (come nella specie) trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (cfr., ex aliis, n. 8206/16).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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