Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33676 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28226/2020 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso per procura speciale dall’avv. Francesco Tartini, con domicilio eletto in Roma, via Casale Strozzi 31, presso lo studio legale Barberio;

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 456/2020 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata in data 11.2.2020.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

A.I., cittadino del Pakistan a, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese a causa delle aggressioni e minacce subite da alcune persone che si erano impossessate di un terreno di cui la sua famiglia era proprietaria nel villaggio in cui vivevano.

La Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza.

A.I. avverso tale provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, che l’ha rigettato con ordinanza del 12/1/2018.

Tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata in data 11.2.2020.

A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) del difetto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dell’incongruenza delle stesse; 2) della mancanza, nei territori di provenienza dello stesso, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria.

Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.I. con ricorso fondato su 8 motivi d’impugnazione.

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Si propone in via preliminare l’eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello -, in relazione agli artt. 3,5 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.. Si ribadisce anche la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c..

Nella legge istitutiva del giudice ausiliario della Corte d’appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998. Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d’organico. In tal modo sarebbe stato violato l’art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli. Sussistono limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, per cui sarebbe stato violato anche l’art. 3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d’appello.

Con un primo motivo si deduce la “violazione (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alle norme sulla competenza per materia, all’art. 25 Cost. e al D.L. n. 13 del 2017, art. 2 convertito in L. n. 46 del 2017”: il procedimento di appello introdotto da A.I. sarebbe stato assegnato ad un magistrato del Tribunale di Verona in forza di un progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione attraverso quindi un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione.

Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di informazioni specifiche sui fenomeni della land mafia e della land grabbing in Pakistan nonché sull’autenticità e sugli esiti della denuncia alla polizia pakistana prodotta dal richiedente ed ancora l’omesso esame del richiedente in relazione agli aspetti della vicenda ritenuti non plausibili la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9, nonché del D.L. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5.

Con un terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla totale assenza di richiami a fonti Coi su land mafia e land grabbing.

Con un quarto motivo si censura la violazione di legge in sede di valutazione delle dichiarazione del ricorrente e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nn. 1 e 5, ed all’art. 8, comma 3, per la mancata integrazione istruttoria da parte della Corte di appello che si sarebbe limitata ad elencare in modo apodittico i vari rilievi di non attendibilità senza essere stato posto nelle condizioni di fare luce sugli aspetti della vicenda.

Con un quinto motivo si denuncia l’apparenza della decisione in relazione alla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

Con un sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e art. 14, lett. b), per avere affermato la Corte d’appello la totale irrilevanza dei plurimi atti di violenza subiti dal ricorrente solo perché provenienti da soggetti non statuali.

Con il settimo motivo si duole dell’apparenza della motivazione ex art. 360 c.p., n. 4, in relazione alla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e con il motivo n. 8 la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, nonché degli art. 2 Cost. e dell’art. 8Cedu per la mancata comparazione fra il percorso di integrazione in Italia del ricorrente e la possibile lesione del nucleo fondamentale dei diritti i incolumità fisica e alla vita privata in caso di rientro forzoso nel Paese di provenienza.

Relativamente alle questioni preliminari va ricordato che la Corte costituzionale è intervenuta con sentenza 17.3.2021 dichiarando l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57).

L’illegittimità costituzionale della normativa censurata è stata dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, citato art. 32, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto al parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2.

In tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi pendenti – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.

Con riguardo poi all’altra questione dedotta con il primo motivo quella cioè relativa l’applicazione generalizzata dei giudici del distretto ritenuta non coerente con il principio di specializzazione che regola la materia di immigrazione, nel senso previsto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 2 e lesiva del dettato dell’art. 25 Cost., va evidenziato che la sentenza impugnata non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari.

Era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero.

Il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013); il che esime dal dire che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110.

La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato.

Invero, posto che l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto.

Il terzo motivo che va esaminato per pregiudizialità logico giuridica è infondato. Va peraltro osservato che non è ravvisabile la nullità del provvedimento per motivazione apparente, posto che la Corte ha espresso le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di ogni forma di protezione.

In particolare, il giudice di secondo grado ha giudicato il racconto del ricorrente inattendibile, poco credibile e plausibile spiegandone le ragioni (pag. 6 e 7 della sentenza) ed ha escluso che le vicende narrate fossero idonee ad integrare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e valutando nel merito la vicenda narrata ha in ogni caso ritenuto che la stessa esulasse dall’ambito di applicazione del riconoscimento della protezione internazionale in quanto il racconto del ricorrente aveva ad oggetto vicende che non integrano il c.d. timore persecutorio, in mancanza di atti persecutori diretti e personali.

Tale statuizione è conforme a diritto.

Va poi ricordato che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925/2018). Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, oltre a sancire un onere del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo dovere di cooperazione istruttoria a carico dell’ufficio di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. Ciò posto, l’attivazione del suddetto potere di cooperazione istruttoria, che in questa materia deroga al prìncipio dispositivo del processo civile, postula che ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ed in particolare che il ricorrente abbia circostanziato la domanda, abbia fornito un’idonea motivazione della mancanza di altri elementi significativi, ed appaia attendibile dai riscontri effettuati.

La Corte ha escluso, con una motivazione ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass. 2014 nr. 8053) che siffatti presupposti sussistessero, ritenendo pertanto che non fosse necessaria l’attivazione del potere d’indagine suppletiva d’ufficio, non avendo il ricorrente giustificato in alcun modo la veridicità dei fatti narrati e sottolineando la natura privata e personale della vicenda narrata.

Con riferimento alla protezione sussidiaria in relazione alla quale il ricorrente articola vari profili di doglianza che vanno dalla nullità della decisione per motivazione apparente (quinto motivo) alla violazione di interpretazione di legge in sede di valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per l’omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti (motivo 4) i motivi si rilevano per un parte infondati e per altro verso inammissibile.

In primo luogo, alla luce dei già sopra enunciati principi, va esclusa la nullità della sentenza per motivazione apparente avendo la Corte di appello dato ampia giustificazione delle ragioni che si oppongono alla concessione della misura facendo riferimento alla mancanza di statuizioni di condanna a carico del ricorrente e alla assenza di credibilità del suo racconto oltre ad aver evidenziato l’estraneità dei fatti al sistema di protezione internazionale.

La Corte d’appello ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente formulato dal Tribunale e prima ancora dalla Commissione territoriale con una articolata motivazione non specificamente contestata dal richiedente (quarto e sesto motivo) il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l’assenza delle condizioni che giustificano la concessione di una protezione, ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (che come è noto si riferiscono, a loro volta, a situazioni in cui il richiedente è esposto ad un pericolo che direttamente lo riguarda, nella sua individualità, fattore che nel caso di specie non viene per nulla in questione, quali pena di morte, tortura o altre forme di trattamenti inumani o degradanti) nonché circa la mancanza nella zona di provenienza dell’odierno ricorrente di una situazione tale da costituire minaccia generalizzata alla vita e all’incolumità di un civile, che è stato ritualmente compiuto con riguardo alle informazioni desumibili dal rapporto COI dell’ottobre e gennaio 2018 (pag. 11 della sentenza) sono avversate contrapponendo confusamente a quell’accertamento doglianze connotate da una assoluta genericità e dunque sollecitando a questa Corte un inammissibile riesame del merito.

Con il settimo e ottavo motivo si critica rispettivamente l’apparenza della motivazione e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, in relazione alla domanda di protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nonché la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 5 nonché all’art. 2 Cost. e dell’art. 8Cedu per la mancata comparazione tra il percorso di integrazione in Italia del ricorrente e la possibile lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro in Nigeria.

La motivazione della sentenza non può ritenersi apparente avendo la Corte spiegato le ragioni che si oppongono alla concessione della misura residuale sottolineando che non può ritenersi sufficiente l’aver conseguito un certo grado di integrazione nella specie neppure allegato.

Le censure prospettate dal ricorrente (motivo nr. 7) pretendono, per un verso, una rivalutazione delle asserite condizioni di vulnerabilità del richiedente e della integrazione sociale in Italia sulla base di documentazione solo genericamente invocata e di cui non si allega né si dimostra l’eventuale deposito nei precedenti gradi di merito e, per altro verso, la doglianza introduce osservazioni, peraltro genericamente formulate, in relazione alla condizione di insicurezza interna del Pakistan per l’allegata deprivazione dei diritti fondamentali.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte del Ministero.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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