LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6062-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PRIMATI SPORTIVI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO MANNINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DI CARLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 745 pubblicata l’8.8.2018, in accoglimento dell’appello di P.A. e in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo del predetto, lavoratore subordinato (iscritto alla gestione Inps) e ingegnere libero professionista, di iscriversi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2005 e di versare i contributi pretesi dall’Istituto con nota del 13.6.2011;
2. la Corte di merito ha ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed ha, comunque, accertato l’intervenuta prescrizione del credito contributivo;
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, il P.;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. col primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e allo Statuto INARCASSA, artt. 7, 23 e 37, approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
6. con il secondo motivo di ricorso l’INPS ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, commi 26 – della L. n. 335 del 1995, art. 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2; del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 112 del 2002; del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F) e dell’art. 36 ter, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell’INPS, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello per cui va versato il contributo all’INPS;
7. si esamina prioritariamente il secondo motivo di ricorso che ha natura assorbente ai fini della definizione della controversia;
8. il secondo motivo risulta infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);
9. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata, e da ciò consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo motivo;
10. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021