Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33871 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33493-2019 proposto da:

I.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FRANCESCO MARIA MANNIRONI;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. I.M., proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere ***** e di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce di morte ricevute dal padre, membro della setta degli ***** e degli altri membri che volevano costringerlo a convertirsi. La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento I.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari che con decreto n. 2873/2019 del 7 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non credibile il racconto del richiedente asilo alla luce delle significative divergenze tra quanto dichiarato in sede amministrativa e all’udienza;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di un fondato timore per il richiedente asilo di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di elementi da cui desumere un fondato pericolo di condanna a morte o esposizione a tortura o altra pena o trattamento inumano e degradante.

Quanto alla situazione socio-politica della ***** le fonti segnalano l’assenza di un conflitto armato generalizzato nel *****, regione di provenienza del richiedente asilo, essendo rinvenibile esclusivamente in alcuni stati del nord est della ***** (***** e *****);

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità, sia alla luce della non credibilità del racconto del richiedente asilo, sia per l’assenza di elementi dai quali poter desumere un sufficiente livello di integrazione del richiedente nel territorio italiano (assenza di attività lavorativa, mancata conoscenza della lingua italiana, impossibilità di effettuare una valutazione prognostica favorevole in ordine al superamento di tali condizioni in tempi brevi);

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da I.M. con ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 4,28 e 32 in relazione agli artt. 24,97 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della nullità assoluta del provvedimento della Commissione Territoriale per non essere stato esteso e sottoscritto dal Presidente. Sostiene altresì che il provvedimento sarebbe inesistente o comunque illegittimo in quanto non riporta la certificazione del segretario della CT.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa decisione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della inefficacia del provvedimento della Commissione Territoriale per essere state tradotte in lingua araba e francese solo il dispositivo della sentenza e la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte d’Appello e non anche le motivazioni poste dalla CT a fondamento della decisione.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) e art. 3; L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1; art. 115 c.p.c.; art. 2687 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente indica una serie di circostanze di fatto che il giudice avrebbe dovuto tenere in considerazione in quanto idonee a fondare un giudizio positivo sulla sua credibilità. In particolare osserva che egli non ha saputo indicare informazioni e dettagli sufficienti sulla setta degli ***** poiché soltanto gli adepti conoscono le regole ed i rituali delle stesse; non è stato in grado di fornire una dichiarazione pienamente coincidente dinanzi alla Commissione Territoriale e dinanzi al Tribunale poiché lo scarso livello culturale ha influenzato la natura delle sue risposte; ha depositato in giudizio un periodico, *****, nel quale si fa espresso riferimento al lui ed alla volontà del padre di ucciderlo in caso di rimpatrio.

Lamenta altresì che il giudice avrebbe reperito una documentazione relativa alla setta degli *****, risalente nel tempo e smentita dalla documentazione prodotta dal M. dalla quale emerge l’estrema violenza della setta, la quale ricorre ai sacrifici umani nonché la diffusione del Cult non solo in ***** ma in tutte le nazioni ove risulta presente una comunità *****, Italia compresa.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 13; art. 36 Direttiva CEE n. 115/08 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene che il “Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.

4.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 14 e 16; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5; art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria. In particolare, circa la fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), la decisione del Tribunale si sarebbe fondata esclusivamente sulla non credibilità del richiedente asilo, senza tuttavia considerare che in tema di protezione sussidiaria vi e’, rispetto allo status di rifugiato, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato sicché l’esposizione dello straniero non deve avere i caratteri rigorosi del fismns persecutionis. Circa, invece la fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i numerosi documenti prodotti dal richiedente asilo da cui si evincerebbe la presenza di un conflitto armato generalizzato nel *****. Sostiene altresì che, avendo il ricorrente trascorso alcuni mesi in Libia prima di giungere in Italia, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l’estrema situazione di pericolosità presente nel paese di transito e di conseguenza riconoscere la protezione sussidiaria al richiedente asilo.

4.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; art. 6, comma 4 Direttiva CIT n. 115 del 16 dicembre 2008 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della omessa valutazione, ai fini della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dei documenti allegati dal richiedente asilo dai quali emergerebbe l’estrema condizione di degrado delle carceri nonché l’uso sistematico della tortura da parte dell’esercito e delle forze dell’ordine.

4.7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Sostiene il richiedente che, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, nel caso di esame sarebbe senz’altro rinvenibile una situazione di particolare vulnerabilità avendo egli subito dei traumi, anche fisici, in tenera età e rischiando, egli, in caso di rientro nel proprio paese, di essere ucciso dal padre e dai membri del culto degli *****, rischio ancor più rafforzato a seguito della pubblicazione sul quotidiano ***** della vicenda in esame. Lamenta altresì che il Tribunale non avrebbe svolto in maniera adeguata il giudizio di comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e le condizioni in cui si verrebbe a trovare in caso di rientro nel paese d’origine poiché avrebbe trascurato la produzione, da parte del W., dei certificati di frequenza di corsi di italiano.

5. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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