LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 892-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– ricorrente –
e contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2317/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
C.A., titolare fin dal 1997 dell’indennità di accompagnamento, il 22 luglio 2011 è sottoposto a visita sanitaria di revisione la quale dà esito negativo, comunicato all’interessato il 14 febbraio 2012;
il 22 maggio 2014 l’Inps chiede a C. la restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad Euro 17.368,25;
il Tribunale di Roma, adito dal beneficiario della prestazione, dichiara l’irripetibilità dell’indebito limitatamente ad Euro 13.945,36, pari alla differenza tra l’importo richiesto nella nota e l’importo dei ratei relativi all’anno 2011 e ai primi due mesi del 2012, e dichiara ripetibile la minor somma di Euro 3.422,89;
l’Inps impugna la sentenza chiedendo la ripetizione integrale dell’indennità, nella misura indicata nella nota del 22 maggio 2014;
la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso dell’Inps, stabilendo la ripetibilità dei ratei d’indennità di accompagnamento maturati dalla data di comunicazione dell’esito negativo della visita con nota del 14 febbraio 2012 alla data in cui l’Inps aveva chiesto la restituzione integrale con nota del 22 maggio 2014;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
C.A. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Istituto contesta nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione per avere la Corte territoriale rigettato l’appello, sebbene nella motivazione abbia accolto interamente le ragioni prospettate dall’Inps;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge per avere la Corte d’appello dichiarato irripetibile l’indennità di accompagnamento percepita dopo la visita medica che aveva accertato l’insussistenza del requisito sanitario;
la Corte d’appello sarebbe andata di contrario avviso rispetto al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ammette l’applicabilità dell’art. 2033 c.c. alle prestazioni assistenziali; sostiene a tal fine che la prestazione andrebbe restituita a far data dalla visita medica, essendo irrilevante il successivo provvedimento di revoca;
il primo motivo merita accoglimento;
l’ipotesi al vaglio del Collegio invera il caso tipico di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione – che, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, determina la nullità della sentenza – il quale si verifica qualora il provvedimento impugnato risulta inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cfr. per tutte Cass. n. 16014 del 2017);
nel caso in esame, la Corte d’appello, in motivazione ha affermato che la ripetizione dei ratei di indennità di accompagnamento indebitamente erogati operava dal 14 febbraio 2012, data della comunicazione dell’esito negativo della visita di revisione al beneficiario della prestazione, secondo la prospettazione dell’Istituto appellante, mentre nel dispositivo ha inspiegabilmente rigettato l’appello;
il secondo motivo risulta assorbito in virtù dell’accoglimento del primo motivo;
in definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021