LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 698-2020 proposto da:
D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LOREDANA LIONETTI, FABRIZIO DI BIASE, STELLA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1874/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 12 dicembre 20:19, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Foggia e rigettava la domanda proposta da D.N.A. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la rideterminazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2005 con riferimento a 153 giornate lavorative in luogo delle 143 iscritte dall’INPS, con riferimento alle quali l’Istituto ha liquidato l’indennità;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto carente di prova il requisito del maggior numero di giornate cui riparametrare l’indennità per aver il ricorrente depositato documentazione (altra sentenza del Trib. di Foggia diretta da accertare l’iscrizione nell’elenco del comune di residenza per il più elevato numero di giornate) da cui nulla era riscontrabile in ordine al presupposto in contestazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il D.N., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che l’INPS controricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione resa dalla Corte territoriale in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova del requisito delle giornate di iscrizione agli elenchi del comune di residenza, avendo la stessa Corte riconosciuto che la sentenza prodotta del Trib. di Foggia era diretta a quell’accertamento;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale la parzialità dell’iter valutativo nell’esame degli elementi di prova, per aver omesso di considerare non solo la mancata contestazione dell’allegazione da parte dell’Istituto ma, soprattutto, la mancata impugnazione da parte dell’Istituto medesimo della sentenza addotta a prova documentale;
che con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla censura sollevata dall’odierno ricorrente in sede di gravame circa la statuizione negativa del primo giudice in ordine all’assolvimento dell’onere della prova;
che, ritenuta la piena plausibilità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale, che – valutata la statuizione resa dal primo giudice circa l’irrilevanza, ai fini della prova del requisito dell’iscrizione nell’elenco degli operai agricoli del comune di residenza per il numero delle giornate rivendicate dal ricorrente, del documento rappresentato dalla pregressa sentenza del Tribunale di Foggia, per non recare quel documento alcuna indicazione attestante l’effettiva entità numerica delle giornate di iscrizione – ha ritenuto di condividerla appieno, si rivela infondato il terzo motivo, non ravvisandosi la lamentata omessa pronunzia, avendo come detto la Corte territoriale valutato e condiviso il pronunciamento del primo giudice ed inammissibili il primo ed il secondo motivo che, nell’imputare alla Corte territoriale l’erronea valutazione del documento e del contegno processuale dell’Istituto, non si misura con il dato su cui la Corte territoriale fonda il proprio giudizio in ordine all’irrilevanza probatoria del documento prodotto, essenzialmente rappresentato dall’assenza nel documento di qualsiasi indicazione circa il numero delle giornate per cui risultava accertata l’iscrizione negli elenchi; che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese avendo il D.N. fatto constare con la prescritta dichiarazione l’esonero dalle spese ex art. 152, disp. att. c.p.c..
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021