LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30333-2019 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASTELLO TESINO n. 46, presso lo studio dell’avvocato MARIA DONATIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GRAVALLESE;
– ricorrente –
contro
C.I. e CP COMPANY DI P.D. E C S.N.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 957/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 31.10.2015 G.L. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Monza C.I. e la società CP Company Snc di P.D. e C., la prima in veste di promittente venditrice, e la seconda in veste di mediatore immobiliare, invocando l’accertamento della nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto il 16.2.2015 per illiceità dell’oggetto, in quanto il bene compromesso non era conforme alla normative urbanistica ed edilizia e non era quindi utilmente commerciabile.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2402/2017.
Con la sentenza impugnata, n. 957/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto dal G. avverso la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.L., affidandosi a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. inammissibilità, o comunque RIGETTO, del ricorso, articolato in quattro motivi, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, rigettando il gravame proposto dal G., ha confermato la decisione del Tribunale di Monza con cui era stato ritenuto validamente costituito il vincolo negoziale derivante dal contratto preliminare di compravendita concluso in data 16.2.2015, con il quale il G. si era impegnato ad acquistare un immobile di proprietà della C. sito in territorio del Comune di Cesano Maderno. L’attore aveva agito per ottenere la declaratoria della nullità del negozio, a fronte della non conformità del bene alle normative urbanistiche ed edilizie; il Tribunale, con argomenti poi confermati dalla Corte di Appello, aveva ritenuto che le difformità non fossero ostative alla compravendita, che la promittente venditrice si era attivata tempestivamente per risolverle mediante presentazione di C.I.LA. e che il termine fissato dalle parti per il rogito non avesse carattere essenziale. Il primo motivo di ricorso, ed in parte anche gli altri tre motivi, propongono censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che vanno dichiarate inammissibili a fronte di una decisione di seconde cure confermativa di quello di primo grado.
Il secondo motivo è inoltre inammissibile per la parte concernente i vizi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che la valutazione di non essenzialità del termine costituisce il frutto di un accertamento di fatto, concernente la condotta delle parti anteriore, contemporanea e successiva alla stipula del contratto in cui il termine è previsto, che come tale costituisce appannaggio del giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7450 del 26/03/2018, Rv. 647868; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019, Rv. 656215 e Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020, Rv. 657818).
Egualmente inammissibile è il terzo motivo, sempre nella parte concernente i vizi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché la mancanza della diffida ad adempiere è elemento valorizzato dal giudice di merito soltanto a scopo rafforzativo, essendo stato ritenuto inapplicabile l’art. 1457 c.c. al caso di specie a fronte della ravvisata natura non essenziale del termine previsto dal contratto (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).
Il quarto motivo, sempre nella parte relativa ai vizi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è del pari inammissibile, o comunque infondato, avendo il giudice di merito ravvisato il diritto del mediatore alla percezione del compenso in conseguenza della ritenuta validità del contratto preliminare e della conseguente costituzione del vincolo giuridico tra le parti”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021