Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34247 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4987/2020 R.G., proposto da:

il “Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati”, in liquidazione, con sede in Cosenza, in persona del commissario liquidatore pro tempore, autorizzato all’instaurazione del presente procedimento in forza di determinazione resa dal medesimo il 14 gennaio 2020 n. 422, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Falcone e dall’Avv. Francesco Falcone, con studio in Cosenza, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Antonio Iorio, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Tarsia (CS), in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 19 giugno 2019 n. 2125/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

Il “Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 19 giugno 2019 n. 2125/02/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per contributi di bonifica in ordine agli anni 2005 e 2006 con riguardo a terreni appartenenti al Comune di Tarsia (CS), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Tarsia (CS) e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Cosenza il 28 ottobre 2016 n. 5322/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l’ente impositore non avesse prodotto in giudizio il “piano di classifica”. Il Comune di Tarsia (CS) e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e/o errata applicazione degli artt. 2645,2645-ter e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto della trascrizione del piano di perimetrazione del consorzio di bonifica e dell’approvazione regionale della delibera consortile di determinazione dell’entità dei contributi di bonifica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver tenuto conto della trascrizione del piano di perimetrazione del consorzio di bonifica e dell’approvazione regionale della delibera consortile di determinazione dell’entità dei contributi di bonifica.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 Per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (da ultime: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098).

1.2 Ne’ la ripartizione dell’onere probatorio sulla debenza dei contributi consortili è connessa alla trascrizione nei registri immobiliari del perimetro di contribuenza.

Difatti, è pacifico che, in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità – notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 654, nn. 660 e 661; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass., Sez. 6-5, 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17660; Cass., Sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6837; Cass., Sez. 6A-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098).

Per cui, per il solo fatto della mancata trascrizione, il consorzio di bonifica non può essere onerato della prova di aver apportato, con la realizzazione delle opere di sua spettanza, un beneficio diretto al fondo, discendendo, invece, detto effetto dalla contestazione specifica da parte del consorziato del piano di classifica adottato dall’assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato, o anche del piano generale di bonifica (così: Cass., Sez. 6A-5, 5 ottobre 2018, n. 24644; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098).

1.3 Secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, la determina resa dal Commissario Straordinario del “Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati”, in liquidazione, il 28 ottobre 2009 n. 177 (in materia di “Determinazione e riscossione dei ruoli di contribuenza ordinari relativi agli oneri di funzionamento ed amministrazione del Consorzio (fini istituzionali) annualità 2005 ed annualità 2006”), avendo disposto l’applicazione retroattiva delle tariffe per gli anni 2005 e 2006, violava la L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, comma 2, a tenore del quale: “L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”.

Per cui, richiamando la specifica giurisprudenza di legittimità su tale norma, per la quale “ai sensi dell’art. 23, comma 1, (L.R. 23 luglio 2003 n. 11) il contributo consortile può riguardare anche spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma che anche in tale caso “L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”, ammontare che, nel caso, non risulta determinato e ritualmente approvato con le citate modalità, in base alle previsioni di legge, interpretate in coerenza ai principi desumibili dagli artt. 23,53 e 117 Cost., dai quali si evince l’esigenza che, la pretesa contributiva del Consorzio, ancor quando afferente spese istituzionali, debba, pur sempre, essere determinata secondo adeguati criteri di progressività, tenendo conto dei parametri in detta fase disponibili, avendo riguardo alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, che è ragionevole prevedere gli stessi trarranno dalla programmata attività dell’Ente” (in termini: Cass., Sez. 6-5, 15 maggio 2013, nn. 11801, 11802, 11803, 11804 e 11805; Cass., Sez. 6-5, 16 maggio 2013, nn. 12018, 12019, 12020, 12021, 12022, 12023, 12024 e 12025), la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, “all’epoca, la Regione Calabria non aveva ancora approvato alcun piano di classifica” ed ha coerentemente concluso che “non esiste una regolare approvazione del perimetro di contribuenza o piano di classifica, che determini l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente rigettato l’appello del “Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati”, in liquidazione, sul presupposto che esso non avesse fornito la prova dell’approvazione del piano di classifica ai fini dell’esigibilità dei contributi dovuti dal Comune di Tarsia (CS).

4. Dunque, considerando l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché le parti vittoriose sono rimaste intimate.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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