LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. r.g.10608/2015 proposto da:
C.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso lo studio dell’avv. Donzelli Salvatore Francesco, e rappresentato e difeso dall’avv. Vergari Agnese, per procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempre, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 294 presso lo studio dell’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
e contro
AGENZIA delle ENTRATE;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 6095/29/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16 ottobre 2014.
Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
C.T. ricorre, su cinque motivi, nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., che resiste con controricorso, e dell’Agenza delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso cartella di pagamento, relativa a IRPEF dell’anno di imposta 2004.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la cartella impugnata fosse stata ritualmente notificata, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 tramite ufficio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata presso il domicilio fiscale del destinatario, a persona che si era qualificata come addetto alla ricezione degli atti.
Il contribuente, dal canto suo, non aveva contestato, con querela di falso, il contenuto della relata di notificazione né aveva fornito prova idonea che la persona che aveva ricevuto la cartella non fosse legittimata in tal senso.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
1.Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.. in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 è inammissibile per inconducenza con il decisum.
Nel caso in specie, e’, invero, pacifica l’inapplicabilità delle norme invocate, trattandosi di notificazione effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta e ricevuta al domicilio fiscale da persona dichiaratasi incaricata a ricevere gli atti.
2.Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a). Nella sostanza, il contribuente evidenzia l’inesistenza della notificazione della cartella siccome avvenuta direttamente da parte del concessionario avvalendosi del servizio postale, senza che venisse effettuata la relativa relazione.
4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, laddove il soggetto che aveva ricevuto la cartella si era qualificato addetto a ricevere gli atti di persona giuridica mentre, nella specie, avrebbe dovuto essere barrata la dicitura “addetto alla casa, all’ufficio o azienda”.
5.Le censure, per la loro connessione, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in materia.
Costituisce, infatti, principio fermo della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 29710 del 19/11/2018, Cass. n. 8086 del 2018) che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.”. Per il resto è stato ribadito anche di recente, (v. tra le tante, Cass. n. 9240 del 03/04/2019) che “allorché l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicché, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario”.
Nel caso in esame, il ricorrente neppure deduce di avere fornito la prova dell’estraneità del soggetto che ha materialmente ricevuto l’atto ma si limita a contestazioni di puro rito.
6.Infine, con il quinto motivo, si deduce la violazione/falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Il contribuente si duole che Equitalia Sud non avesse, come da suo onere, prodotto la cartella esattoriale ma esibito la sola ricevuta di ritorno della raccomandata.
6.1 Il motivo è inammissibile. Con lo stesso, infatti, non si censura specificamente alcuna argomentazione svolta sul punto dalla C.T.R. nella sentenza impugnata che, peraltro, al proposito nulla dice. Ne consegue un’ulteriore causa di inammissibilità del motivo prospettante, nel silenzio al proposito del ricorso, una questione nuova.
7.In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese in favore di Equitalia Sud S.p.A. mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore di Equitalia Sud S.p.A. delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.100 oltre Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021