Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34587 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4509/2017 R.G. proposto da:

DAGAR Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA G.B. MARTINI n. 16, presso lo studio dell’Avv. Stefano Loconte, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6356/28/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 4 luglio 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.5.2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini;

Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Visonà Stefano, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla L. di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO

che:

Con ricorso in data 24 aprile 2014 la DAGAR Srl impugnava il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. ***** per l’anno di imposta 2007, emesso dalla Agenzia delle Entrate a seguito dell’atto di contestazione n. *****, dell’importo di Euro 44.703, 60, riguardante l’omesso versamento, sanzionato D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, per l’indebita compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione per l’anno 2006, riportato nel 2007.

II provvedimento era fondato sulle risultanze del verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Napoli ***** – Area Antifrode, che, nel corso dell’attività ispettiva, avevano constatato la emissione, da parte della società verificata, di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti a favore di altre società facenti parte della stessa compagine e veniva impugnato dalla Dagar Srl sulla base di tredici motivi di carattere formale e sostanziale che attenevano a vizi di notifica e di motivazione, mancata dimostrazione della contestata inesistenza delle transazioni intercorse tra la Dagar ed altre società dello stesso gruppo, continenza e/o pregiudizialità rispetto ad altri giudizi pendenti fra le stessi parti, duplicazione della azione accertatrice e violazione del divieto di doppia imposizione ed, infine, illegittimità del procedimento sanzionatorio.

Con sentenza n. 14273/2/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso ritenendo infondate le doglianze e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, investita dall’appello della Dagar Srl, sviluppato con dieci motivi, con sentenza n. 6356/28/2016, depositata in data 4.7.2016, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, in particolare, corretto il rigetto della istanza di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e delle doglianze relative a vizi di notificazione e di motivazione dell’atto impugnato e, nel merito, dovuta la sanzione applicata.

Contro la sentenza, non notificata, la contribuente proponeva ricorso per cassazione con atto presentato per la notifica al 6.2.2017, pervenuto al notificato il 10 febbraio successivo, svolgendo quattro motivi per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

In vista dell’iniziale adunanza camerale, la Srl Dagar depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c., evidenziando di aver presentato, quanto alla cartella di pagamento *****, richiesta di definizione agevolata, in data *****, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e che detta richiesta, contenente l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi cui si riferiva la richiesta di definizione, era stata presa in carico da Equitalia, la quale, in data 15 giugno 2017, aveva comunicato la somma da pagare per la definizione, il cui pagamento era avvenuto prima della scadenza indicata dall’ente esattore.

All’esito della adunanza camerale del 3 ottobre 2019 questa Corte, ritenendo che non sussistessero i presupposti per decidere la causa in adunanza camerale, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo la inammissibilità del ricorso, posto che, pur non risultando chiaro il nesso tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed i suoi effetti nel presente giudizio, peraltro la rinuncia al ricorso contenuta nell’atto di adesione alla definizione agevolata comportava il definitivo venir meno di ogni interesse della DAGAR Srl alla decisione anche se l’atto di rinuncia non risultava notificato alla Agenzia delle Entrate ovvero comunicato all’Avvocatura dello Stato per la apposizione del visto.

Successivamente, la contribuente, in vista dell’odierna pubblica udienza fissata per la discussione della causa, ha depositato in data 20 maggio 2021 una nuova memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, previamente notificata, il 19 maggio, alla Agenzia delle Entrate, con cui ha rilevato di avere dimostrato, attraverso i documenti allegati, che la cartella di pagamento, in relazione alla quale aveva chiesto la definizione agevolata in data *****, impegnandosi contestualmente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferiva la dichiarazione, era perfettamente corrispondente alla iscrizione a ruolo di quanto richiesto con l’atto di irrogazione delle sanzioni impugnato nel presente giudizio, per cui era venuta a cessare la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio o, quanto meno, determinava la inammissibilità del ricorso, in aderenza alle conclusioni del P.G., in ogni caso con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

1. Con memoria ex art. 378 c.p.c., in data 16 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata della cartella consequenziale all’atto impugnato nel presente giudizio, disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ed ha rilevato che alla presente rinuncia non si applica la disciplina di cui all’art. 306 c.p.c., sicché essa è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione della controparte.

2. Tale dichiarazione, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, non è idonea a determinare l’estinzione del processo poiché l’atto di rinuncia non risulta notificato all’Agenzia delle Entrate o comunicato all’Avvocatura dello Stato per la l’apposizione del visto, tuttavia comporta l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite già manifestato in sede di istanza di definizione agevolata della cartella consequenziale all’atto impugnato di irrogazione della sanzione. Si deve infatti dare continuità all’indirizzo condiviso di questa Corte per cui “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011), rilevando altresì la circostanza che l’atto definito non è quello direttamente impugnato nel giudizio bensì la consequenziale cartella di pagamento. Ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01).

3. Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse possono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01: “In tema di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi della menzionata disposizione, comma 2, costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite”); ed inoltre la condanna alle spese contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendo il contribuente ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01).

4. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.”doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018 Rv. 649019 – 02; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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