LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d’ufficio al n. 3534-2021, relativo al ricorso n. 25032-2009 definito con sentenza n. 3404/2013 della COR IL SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 12/02/2013, vertente tra:
A.G., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI;
– ricorrenti –
E:
FALLIMENTO DI A.S.;
– controricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Cons. Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. con “istanza di cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c.” del *****, la signora R.F.A.V. – elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pompeo Pinto che la rappresenta e difende come da mandato a tergo dell’istanza medesima – agendo quale avente causa dei signori A.G. e C.A. (a loro volta aventi causa da A.G.), quali avevano concluso una transazione sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.Fall., comma 1, proposta dalla curatela del Fallimento della “s.d.f. P.A., A.S. e An.An., ha invocato “la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data *****, Reg. Gen. N. 4163, Reg. Particolare n. *****, dalla Curatela del fallimento n. ***** R.G.F. – Tribunale di Marsala, in capo al fondo rustico, oggi di proprietà della medesima istante, sito in ***** (…) nonché altro fabbricato rurale dipendente dal vicino caseggiato “*****”, dando atto che in precedenza il Giudice delegato presso il Tribunale di Marsala aveva dichiarato “il non luogo a procedere sull’istanza posto che il giudizio di revocatoria all’epoca della rinuncia era pendente innanzi alla Corte di Cassazione, proc. n. 25032/2009 RG.”;
1.1. la suddetta istanza è stata iscritta a ruolo come “richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio” ex 391-bis c.p.c.;
1.2. a seguito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. non ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale segnalato nella istanza che ha dato impulso al presente procedimento ufficioso, non essendo ravvisabili nella sentenza di questa Corte n. 3404 del 2013 un’omissione in tal modo emendabile;
3. invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cancellazione ex art. 2688 c.c., della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass. n. 1859 del 1991, Cass. n. 12444 del 2000), potendo essere disposta nel giudizio di legittimità, “per assicurare l’economia dei giudizi e interpretare le norme processuali – in conformità con l’art. 111 Cost. – nel senso di garantire la ragionevole durata del processo”, solo in caso di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e purché sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. n. 5587 del 2007, Cass. n. 13715 del 2013, Cass. n. 18741 del 2016, Cass. n. 2896 del 2016, Cass. n. 14753 del 2018), dovendo diversamente le parti rivolgersi al giudice di merito (Cass. n. 20269 del 2017);
4. tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudizio di cassazione de quo (R.G.N. 25032) si è concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l’istanza non è stata presentata concordemente dalle parti;
5. stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a provvedere né sulle spese (Cass. Sez. U, n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 27916 del 2018) né sulla applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato (Cass. n. 14919 del 2017, Cass. n. 6813 del 2015).
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021