Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34613 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13474-2019 proposto da:

CENTRO RIABILITAZIONE VACLAV VOJTA SOC. COOP., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO VECCHIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DELTA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio degli avvocati ALESSIO SPALMA e ROCCO MACCARONE, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1380/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della controricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Delta S.R.L., quale promissaria acquirente dell’immobile sito in *****, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Centro Riabilitazione Vaclav Vojta Soc. coop. Soc. affinché fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del *****, per inadempimento da parte della convenuta dell’obbligo di stipulare il contratto definitivo e, conseguentemente, quest’ultima fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 700.000,00 pari al doppio della caparra ricevuta e della somma di Euro 40.000,00 pagata per estromettere altri potenziali acquirenti, nonché al risarcimento del danno quantificato in Euro 500.000,00; in via subordinata, chiedeva la restituzione della somma di Euro 350.000,00, pari alla caparra confirmatoria, sul presupposto del mancato esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c..

Si costituiva la società convenuta, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice, nonché, in via riconvenzionale, la dichiarazione della risoluzione del contratto per violazione del termine essenziale o per inadempimento della Delta S.R.L.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4999/2012 del 09/03/2012, rigettava le domande dell’attrice e dichiarava il contratto preliminare risolto per inadempimento della stessa attrice, con diritto della società convenuta di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, e compensazione della metà delle spese di lite.

Proponeva appello la Delta S.R.L.

Si costituiva l’appellata che, oltre al rigetto dell’appello, chiedeva l’accertamento della legittimità del suo recesso, sul presupposto dell’inadempimento della promissaria acquirente, con diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1380/2019 del 26/02/2019, in parziale accoglimento dell’appello, condannava il Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta alla restituzione della somma di Euro 350.000,00, oltre interessi e compensava le spese di lite.

Preliminarmente, rigettava le istanze istruttorie dell’appellante, dal momento che dovevano essere considerate rinunziate non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado; quindi, dichiarava inammissibile, in quanto nuova, la domanda ex art. 1385 c.c., proposta in via riconvenzionale dall’appellata per la prima volta in appello.

Quanto al primo motivo di appello, la Corte confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l’inadempimento della promissaria acquirente, la quale aveva aspettato due anni e mezzo per la convocazione della promittente venditrice davanti al notaio, in violazione della pattuizione contrattuale secondo cui, entro il 15/03/2007 (data prorogata per la stipula del definitivo con un successivo atto, denominato “Nota integrativa al contratto preliminare di compravendita stipulato in data *****”, sottoscritto il *****) sarebbe stato onere della promissaria acquirente comunicare la data della stipula del definitivo presso un notaio di fiducia, con un preavviso di almeno 20 giorni.

La Corte accoglieva il secondo motivo di appello, riformando la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della promittente venditrice di trattenere le somme ricevute a titolo di caparra, dal momento che la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in primo grado era volta alla risoluzione del contratto per inadempimento e non all’accertamento della legittimità del recesso. Conclusione che era confermata dal dato letterale delle conclusioni, dalle argomentazioni a sostegno della domanda e dalla mancata richiesta di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Non essendo stata avanzata alcuna domanda di risarcimento del danno, non risultava alcun titolo giustificativo del trattenimento delle somme ricevute.

Infine, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme di Euro 40.000,00 e di Euro 50.000,00 per lavori eseguiti sull’immobile per mancanza di prova, a causa delle genericità delle argomentazioni svolte sul punto dall’appellante.

Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Roma propone ricorso per cassazione il Centro Riabilitazione Vaclav Vojta soc. coop. sulla base di un motivo.

Delta S.R.L. si è difesa nel presente giudizio con controricorso, ed ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., commi 2 e 3, e dell’art. 1453 c.c., e dell’art. 113 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte d’Appello qualificato la domanda di risoluzione del contratto e rigetto della richiesta di restituzione della caparra quale domanda di recesso e ritenzione della caparra.

Tutti gli elementi presi in considerazione dalla Corte (il dato letterale della domanda, le argomentazioni a sostegno di questa, l’asserita omessa richiesta di trattenere la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, la mancata richiesta risarcitoria), avrebbero dovuto condurre all’opposta conclusione che si trattasse di una domanda di recesso e ritenzione della caparra.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019; Cass., Sez. L, Sentenza n. 21208 del 02/11/2005). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma, non solo ha espressamente rigettato la domanda ex art. 1385 c.c., comma 2, proposta per la prima volta in appello, proprio escludendo la possibilità di mutare in sede di gravame la domanda di risoluzione in domanda di recesso, ma nel proseguo della motivazione ha anche dato conto delle ragioni per cui dall’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio dovesse escludersi che fosse stata avanzata anche una domanda di declaratoria di intervenuto recesso e ritenzione della caparra.

Questa conclusione del giudice di appello appare, in ogni caso, corretta alla luce del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015). Ancora, un precedente recente di questa Corte ha affermato che qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l’esistenza e l’ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 e ss. c.c. (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8571 del 27/03/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006).

Il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non abbia avanzato in via riconvenzionale alcuna pretesa risarcitoria esclude qualsiasi possibilità di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra, astrattamente possibile, in presenza di una domanda di risoluzione del contratto e risarcitoria, soltanto a titolo di garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettante a titolo di anticipo dei danni accertati e liquidati.

La decisione della Corte d’Appello appare corretta alla luce di questi principi ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avvocato Alessio Spalma, dichiaratosene anticipatario.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Alessio Spalma, dichiaratosi antistatario;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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