Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34615 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7851-2020 proposto da:

L.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO LUZI;

– ricorrente –

contro

ACXELERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SANDRO SALA e MANUELE MARCOVECCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 826/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Cons. Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da L.F. nei confronti di Acxelera Srl avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio volta a far accertare l’invalidità del licenziamento intimato verbalmente in data ***** per vizio radicale di forma;

2. la Corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto che il lavoratore avesse rifiutato la consegna e la sottoscrizione per ricevuta della lettera di licenziamento che gli era stata letta il *****, come risultava dalle deposizioni testimoniali acquisite; “ad ogni buon conto – secondo la Corte – anche a voler ritenere non perfezionata la comunicazione del licenziamento in data *****, risultano prodotti in atti sia il telegramma in data *****, sia la lettera datata *****, pervenuta per posta raccomandata in data *****,” sicché “alla comunicazione (non perfezionatasi) in data ***** ha fatto quindi seguito, a breve distanza di tempo, la trasmissione di ben due comunicazioni per iscritto (una con telegramma, l’altra con posta raccomandata), che il bisso non ha contestato di aver ricevuto e che sono riferite ai medesimi fatti costitutivi che hanno riguardato l’iniziale comunicazione in azienda”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.F. con 2 motivi; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; la difesa del L. ha comunicato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, commi 1 e 3, degli artt. 1334 e 1335 c.c., dell’art. 2725 c.c., criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la prova testimoniale in ordine all’esistenza ed alla comunicazione del licenziamento;

con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, sostenendo che la prova testimoniale assunta sul rifiuto del lavoratore di sottoscrivere per ricevuta la lettera di licenziamento era “carente e contraddittoria”;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano inammissibili; invero, come riportato nello storico della lite, la sentenza impugnata risulta chiaramente ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il didum: da un lato, l’affermazione della prova raggiunta in ordine alla lettura della lettera di licenziamento in data *****; dall’altro, l’assunto che, “anche a voler ritenere non perfezionata la comunicazione del licenziamento” in quella data, successivamente il recesso era stato comunicato per iscritto tramite telegramma e posta raccomandata;

che si tratti di una seconda ratio decidendi, nonostante la diversa opinione sostenuta da parte ricorrente nella memoria conclusiva, è reso manifesto – secondo il Collegio – non solo dal tenore della formula (“ad ogni buon conto, anche a voler ritenere non perfezionata la comunicazione del licenziamento in data *****”) utilizzata dalla Corte di appello, palesando così l’intenzione di proporre una ulteriore ragione giuridica, autonoma rispetto a quella già resa, in grado di fornire al dictum decisorio una distinta base di convincimento, ma anche perché, oggettivamente, questa seconda parte dell’argomentazione si radica tutta sull’avvenuta comunicazione del licenziamento per iscritto in epoca successiva, evidentemente ritenuta idonea a sanare – secondo i giudici d’appello – ogni pregresso, eventuale, vizio formale (cfr. Cass. n. 3187 del 2017; Cass. n. 6773 del 2013); i due motivi di ricorso per cassazione criticano solo il primo aspetto della decisione impugnata, mentre non censurano efficacemente l’altro;

vale allora l’insegnamento costante nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo il quale laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione; questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in foto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in termini, Cass. n. 12372 del 2006; tra le tante: Cass. n. 2736 del 2013; Cass. n. 25540 del 2009; Cass. n. 10420 del 2005) ovvero, come pure altro orientamento ritiene, per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (da ultimo Cass. n. 13880 del 2020, che richiama Cass. n. 24076 del 2017; Cass. n. 27015 del 2016; Cass. n. 19254 del 2011; Cass. n. 1658 del 2007; Cass. n. 14740 del 2005);

applicando siffatto incontrastato principio al caso che ci occupa, ne consegue che, non costituendo una delle indicate rationes decidendi oggetto di idonea impugnazione ed a prescindere dalla correttezza di essa, è del tutto ultronea la verifica della fondatezza delle censure mosse all’autonoma, alternativa e distinta ratio decidendi, perché, anche nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento di esse, in nessun caso potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, atteso che questa rimarrebbe comunque ferma sulla base del profilo della sua ratio non censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. SS. LU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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