LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8145-2020 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AUBRY 1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;
– ricorrente –
contro
CAFFAREL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO CARLEVARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5315/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Cons. Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Napoli; con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da B.R. nei confronti di Caffarel Spa avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio volta a far accertare l’insussistenza di una giusta causa di recesso della mandante dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti, con le pronunce conseguenziali in ordine alle indennità di fine rapporto rivendicate dal B.;
2. la Corte territoriale, premesso che all’agente erano state contestate due infrazioni nell’adempimento del mandato, ha ritenuto fondata solo quella consistente nell’avere “promesso alla clientela il reso totale della merce invenduta senza preventiva autorizzazione della mandante”; in particolare il Collegio ha ritenuto che, “concordemente alle valutazioni del giudice di prime cure, dall’istruttoria svolta sia emersa effettivamente la prova del grave abuso da parte dell’agente della facoltà di gestione dei resi per come contestata avendo egli agito in palese e abnorme difformità dalla prassi operante in azienda”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.R. con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; si deduce che, “come dovrebbe apparire del tutto chiaro dall’esposizione dei fatti nonché dagli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio (ai quali in ogni caso si rinvia integralmente), il giudizio di appello, per quanto qui rileva verteva unicamente sulle procedure di reso così come ricostruite dal ricorrente in base alla prassi aziendale (scritta) in tema di fondo accantonamento sconti, dal momento che il Tribunale aveva motivato in base a questa sola prassi che assumeva violata, chiaramente rigettando, sia pure indirettamente, le eccezioni di parte convenuta che aveva sostenuto la necessità di una autorizzazione preventiva sulle vendite effettuate dalla gente a suo dire con la formula di reso totale”; si sostiene che la controparte avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado;
la censura, oltre i profili di inammissibilità derivanti sia dal difetto di autosufficienza, in quanto non vengono riportati i contenuti specifici degli atti processuali cui si rinvia genericamente, sia dall’aver prospettato un eventuale error in procedendo al di fuori delle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013), è anche infondato; infatti, alla Corte di Appello, con l’impugnazione, era stato devoluto l’intero oggetto del contendere rappresentato dalla verifica della sussistenza o meno di una giusta causa di recesso, né il Tribunale si era pronunciato a sfavore della società su capi di domanda autonoma o su eccezioni di merito, tanto da configurare una soccombenza che potesse giustificare un appello incidentale, come invece sostenuto da parte ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. n. 11799 del 2017);
2. il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” rappresentato da un documento che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale;
la censura è inammissibile perché invoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto, pretendendo da questa Corte una rivalutazione dei documenti prodotti; 3. è inammissibile il terzo mezzo per la medesima ragione, in quanto invoca lo stesso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, senza rispettare quanto sancito dalle Sezioni unite citate, e lamenta una violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., comma 5, e dell’art. 421, comma 2, che non individua un error in indicando, che attenga alla fattispecie di diritto sostanziale, bensì la mancata ammissione di un mezzo di prova; come noto, per risalente insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un aspetto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); inoltre spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli clementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti – senza che possa neanche essere invocata la lesione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 6, comma 1, al fine di censurare l’ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) – con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellati formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite già richiamate, di cui, ancora una volta, parte ricorrente, nella specie, non tiene adeguato conto;
4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
I fa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021