LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13670-2019 proposto da:
G.F., rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO BARONE e GUGLIELMO BARONE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., I.G., rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE RUSSOTTO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie della ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con scrittura privata del 16 maggio 2006, D.P.C. e M.A. si obbligavano a vendere l’immobile di cui erano comproprietari, sito in Vittoria alla via *****, per il prezzo di Euro 140.000,00 a G.F. e quest’ultima, contestualmente, si obbligava a vendere a D.P.C. la quota indivisa di 1/6 del terreno sito in Vittoria, contrada *****, per il prezzo di Euro 95.000,00. D.P.C. assumeva, poi, l’impegno di liberare la stessa G. di tutti i debiti a suo carico, quale coobbligata di società fallita, nonché a estinguere le procedure esecutive da lei subite e le ipoteche iscritte in suo danno.
Le parti stabilivano che il termine per la stipulazione del contratto definitivo per atto pubblico fosse di due mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare – di cui D.P. si era assunto l’onere della società facente capo ai fratelli M. (uno dei quali era marito della G.). Stabilivano altresì che, per espressa previsione contrattuale, le due promesse di vendita fossero inscindibilmente legate l’una all’altra.
Scaduto il termine per la stipula dell’atto pubblico, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 406/2007 del 22/05/2007, omologava il concordato fallimentare trasferendo i beni a D.P.C. e I.G., quali coassuntori del concordato; quindi nel settembre del 2009 veniva dichiarata estinta la procedura esecutiva promossa nei confronti dei fratelli M. e delle loro mogli, per aver saldato tutti i debiti, anche non compresi nel fallimento e pendenti nei confronti delle mogli. Ciononostante, la G., a fronte dell’invito a recarsi dinanzi al notaio per effettuare i trasferimenti, non si presentava e comunicava espressamente di non voler provvedere alla stipulazione dei contratti definitivi, adducendo la giustificazione di un asserito squilibrio tra le prestazioni delle parti.
D.P.C. e I.G. convenivano, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, G.F., affinché fosse dichiarata la risoluzione dei contratti preliminari oggetto della scrittura privata del 16/5/2006 per inadempimento della convenuta, nonché lo scioglimento della comunione sul terreno oggetto del preliminare, con condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, detenuto senza titolo a far data dal 16/04/2009, e compensazione delle somme eventualmente dovute alla G. all’esito dello scioglimento della comunione con quelle dovute per l’illegittima occupazione dell’immobile.
Si costituiva in giudizio G.F. chiedendo il rigetto delle domande degli attori e, in via riconvenzionale, la rescissione del contratto o, in via subordinata, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché l’esecuzione in forma specifica del contratto non concluso con riferimento al trasferimento dell’immobile di cui era promissaria acquirente.
M.A. spiegava intervento volontario, chiedendo la risoluzione del preliminare, con la condanna della G. all’immediato rilascio dell’immobile ed alla corresponsione dei frutti.
All’esito della CTU, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 417/2017 del 30/03/2017, accoglieva la domanda di risoluzione delle due promesse di vendita per inadempimento della G., dichiarava il difetto di legittimazione dell’ I. rispetto alla suddetta domanda, rigettava la domanda di scioglimento della comunione e le domande riconvenzionali della convenuta, ordinava a quest’ultima di rilasciare l’immobile sito in Vittoria alla via ***** e la condannava al risarcimento del danno in favore degli attori e dell’interveniente per mancato godimento dell’immobile, rispettivamente quantificato nella somma di Euro 51.000,00 e di Euro 17.000,00, e alla refusione delle spese di lite.
Proponeva appello la G.. Si costituivano D.P.C. e I.G., chiedendo il rigetto dell’appello; rimaneva contumace M.A..
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 161/2019 del 21/01/2019, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.
Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di rescissione del contratto, sulla base dell’accertamento dell’assenza della lesione al momento della stipulazione del contratto. La Corte escludeva la lesione ultra dimidium, a fronte dell’esigua differenza tra il valore della quota di 1/6 del terreno promesso in vendita, stimato dalla CTU in Euro 1.067.683,00 all’epoca del contratto, e il prezzo pattuito per la quota di Euro 95.000,00. Teneva altresì in considerazione, quale obbligazione aggiuntiva a quella del pagamento del prezzo, l’assunzione del concordato fallimentare da parte del D.P. insieme all’obbligo di liberazione della G. da tutte le passività relative.
Rispetto alla seconda censura, relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, la Corte confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che potesse essere qualificato quale avvenimento straordinario e imprevedibile la cessazione dei vincoli espropriativi su una parte del terreno, trattandosi di evento che rientra nella normale alea contrattuale in termini di aumento del valore dell’immobile. La Corte, quindi, rilevava che, avendo la cessazione dei vincoli espropriativi interessato solo alcune porzioni di terreno, rispetto alla sola quota indivisa della G., l’aumento del valore del bene era pari a Euro 2.574,00, importo non significativo e tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadiva la correttezza della condanna al risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, essendo stata espressamente formulata in tal senso una domanda nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Valorizzava quindi la circostanza incontestata che, a partire dal 16/04/2009, vi fosse stata la consegna anticipata dell’immobile, essendo irrilevante che la promissaria acquirente ne avesse goduto direttamente o indirettamente.
Quindi, la Corte confermava la correttezza della condanna anche in favore di M.A., per intervento litisconsortile (e non adesivo dipendente come asserito dall’appellante), con il quale aveva fatto valere un diritto proprio, al rilascio dell’immobile ed al risarcimento del danno da mancato godimento; confermava, infine, anche la statuizione sulle spese.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Catania, G.F. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.
Hanno resistito nel presente giudizio con controricorso C.G., quale erede di D.P.C., e I.G..
E’ rimasta intimata M.A..
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1448 e 1353 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte avrebbe errato nel riferire il valore della quota promessa alla data di stipula del contratto e non alla successiva data di avveramento della condizione risolutiva (omologazione del concordato fallimentare in data 22/05/2007). Posto che il CTU, nella relazione del 3/05/2015, aveva stimato il valore di mercato del terreno in Euro 1.067.683,00 per l’anno 2006 e in Euro 1.145.633,00 per l’anno 2008, la Corte avrebbe dovuto fare riferimento al valore del 2008, anno entro il quale erano sicuramente scaduti i termini per le impugnazioni della sentenza di omologazione. Laddove non fosse incorsa in questo errore, sarebbe emerso che il corrispettivo di Euro 95.000,00 era inferiore alla metà del valore della quota promessa di Euro 190.938,00, concretando una lesione ultra dimidium. La situazione debitoria della ricorrente, che solo il D.P. poteva rimuovere promuovendo il concordato fallimentare, avrebbe inciso in modo oggettivo sulla libera determinazione a contrarre della G., con approfittamento della controparte di tale stato di bisogno nella consapevolezza dello squilibrio tra le prestazioni. Erronea sarebbe quindi la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che la liberazione dalle passività costituisse un’obbligazione aggiuntiva rispetto a quella di pagamento del prezzo, trattandosi al contrario di obbligo che scaturiva dalla proposta di concordato, la cui menzione nel preliminare serviva solo a individuare il termine entro il quale l’assuntore avrebbe dovuto ottenere la liberazione della ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
Anche a ritenere, come asserito dalla ricorrente, che l’omologazione del concordato da parte del Tribunale possa essere qualificata come una condizione risolutiva ovvero sospensiva e non un mero termine, come invece emergerebbe dalla sentenza d’appello, dovendo le parti entro due mesi dall’omologazione stipulare il contratto definitivo, tale diversa qualificazione comunque non sarebbe idonea a inficiare la correttezza della sentenza impugnata. La condizione, infatti, si sarebbe avverata solo se non vi fosse stata omologazione del concordato, che invece è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 409/2007. Atteso il mancato avveramento della condizione risolutiva, ovvero l’avveramento della condizione sospensiva, si sono definitivamente cristallizzati gli effetti già prodotti dal contratto fin dalla sua conclusione.
La Corte, quindi, correttamente ha fatto riferimento al valore della quota promessa al momento della stipula del contratto (valore accertato dal CTU per l’anno 2006), al fine di accertare se ricorressero i presupposti della rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, in accordo con il disposto dell’art. 1448 c.c., comma 2, secondo il quale l’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (in tal senso è stato affermato che, per stabilire se un contratto preliminare sia rescindibile per lesione “ultra dimidium”, l’accertamento della lesione deve essere effettuato in base al valore dei beni oggetto del contratto stesso al momento della sua stipulazione, a nulla rilevando che l’interesse ad agire o a resistere sia sorto solo successivamente, allorché la parte che si sia approfittata dello stato di bisogno ne abbia invocato l’esecuzione in forma specifica, così Cass. n. 3176/2011).
La Corte ha escluso la sussistenza della lesione ultra dimidium valorizzando, altresì, la presenza di un’obbligazione aggiuntiva al pagamento del prezzo: la liberazione dalle passività legate al concordato fallimentare, nonché l’estinzione delle procedure esecutive e la liberazione dalle ipoteche iscritte. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità, ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24461 del 18/11/2005).
In sintesi, il motivo è nel suo complesso infondato, dal momento che mira a censurare la valutazione del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei presupposti della rescissione per lesione, in ciò contrastando con l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in materia di rescissione del contratto per lesione, i criteri per la valutazione della sproporzione tra le prestazioni corrispettive che integri gli estremi della lesione “ultra dimidium” sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26970 del 07/12/2005).
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1467 c.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nel caso di specie non verrebbe in rilievo un fenomeno di mera oscillazione nel tempo dei valori di mercato o di svalutazione monetaria, bensì un evento giuridico, la decadenza del vincolo di espropriazione, incidente sulle caratteristiche essenziali del terreno. Il vincolo di futura espropriazione, nel periodo di sua durata, determina una sostanziale indisponibilità dell’area e quindi una totale assenza di interesse all’acquisto a titolo oneroso (a fronte della possibilità di ablazione e dell’aleatorietà della quantificazione del relativo indennizzo); nel momento in cui il vincolo decade, al contrario, si avrebbe una modifica delle caratteristiche intrinseche del bene, con caratteri di straordinarietà e imprevedibilità, traducendosi nella libera disponibilità del bene secondo i valori di mercato.
La sentenza sarebbe parimenti erronea nella parte in cui ha escluso la significatività dell’aumento del valore a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, interessando quest’ultimo solo parte del terreno promesso in vendita, senza considerare che alla porzione di terreno avrebbe dovuto essere attribuito un valore di Euro 36.380,00, parametrato al valore di mercato delle aree confinanti edificabili. Detto valore costituirebbe l’aumento che avrebbe generato lo squilibrio tra le prestazioni.
Il motivo è inammissibile.
La censura del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile, trattandosi di un’ipotesi di cd. doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
In merito alla valutazione dei presupposti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (in particolare con le sentenze n. 11637/1991, 3342/1994, 5690/1996 e 2661/2001) che l’accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o meno dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che hanno determinato la eccessiva onerosità di una delle prestazioni corrispettive, previste dai contratti ad esecuzione differita, è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da errori logici o giuridici; e che, ai fini della risoluzione del contratto preliminare di vendita di un appartamento, per eccessiva onerosità sopravvenuta nello spazio di tempo intercorrente tra la conclusione del preliminare medesimo e la sua esecuzione, l’aumento progressivo di valore dell’immobile e la progressiva svalutazione della moneta sono eventi (quando non assumono proporzioni abnormi ed insolite, che nella specie non sono state allegate dalla ricorrente) prevedibili, e rientrano nella comune alea contrattuale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9314 del 11/04/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 04/03/2004).
La Corte d’Appello ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la cessazione dei vincoli espropriativi su una parte del terreno, per il decorso del quinquennio dall’adozione degli stessi, fosse un’evenienza rientrante nella normale alea contrattuale, in accordo con il su richiamato orientamento giurisprudenziale che esclude che l’aumento progressivo di valore dell’immobile possa qualificarsi quale evento straordinario e imprevedibile. E detta conclusione non appare censurabile, trattandosi, la decadenza del vincolo espropriativo, di un effetto ricollegato a una norma di legge (il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 9), che espressamente prevede che il vincolo di futura espropriazione cessi automaticamente, qualora nel termine di cinque anni non venga emesso da parte della competente autorità amministrativa un atto implicante la dichiarazione di pubblica utilità. La circostanza della decadenza del vincolo, quindi, è difficilmente qualificabile come circostanza imprevedibile al momento della conclusione del contratto, ben potendo le parti prospettarsi la possibilità della futura decadenza.
La Corte d’Appello di Catania, con una valutazione basata sulle risultanze della CTU, ha poi accertato che l’aumento del valore con riferimento alla quota indivisa in proprietà della G. oggetto del preliminare a causa della cessazione dei vincoli espropriativi fosse pari a Euro 2.574,00, escludendo che, nell’economia complessiva dell’accordo, tale somma rappresentasse un significativo aumento del valore del bene promesso in vendita, tale da giustificare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. sentenza d’appello p. 6). La ricorrente pretestuosamente utilizza il valore utilizzato dal CTU per la stima delle aree confinanti edificabili (Euro 68.00/mq) per calcolare il valore della quota di terreno, quantificato in Euro 36.380,00, ritenendo che tale valore concretasse l’eccessiva onerosità sopravvenuta, posto che il valore iniziale del bene doveva essere ritenuto pari a zero, a causa dell’inedificabilità. Così facendo, la ricorrente tenta di sostituire il proprio criterio di accertamento a quello fatto proprio dai giudici di merito, basato sulle risultanze della CTU, sicché la censura si profila come inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto pacifica la circostanza della consegna anticipata dell’immobile a far data dal 16/04/2009, ancorché in nessun atto risultasse prevista la concessione anticipata del bene e l’atto introduttivo del giudizio di primo grado facesse meramente riferimento al fatto che la G. continuasse a fruire dell’immobile che deteneva senza titolo, quantomeno dall’aprile 2009, cosicché in difetto di una specifica allegazione dei fatti non opererebbe il principio di non contestazione. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto valorizzare il fatto che, dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalla documentazione allegata alla relazione del 3/05/2015, era emerso che il piano terra dell’immobile era occupato dalla CD Market S.R.L. per l’esercizio di un’attività commerciale aperta al pubblico, che il primo piano era vuoto e disabitato e che il secondo piano era occupato da un inquilino estraneo al giudizio. In nessun atto della difesa della controparte sarebbe risultato che la ricorrente avesse percepito i canoni di locazione o avesse in alcun modo tratto dal fabbricato un qualsivoglia utile.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello ha ritenuto incontestato l’accertamento del giudice di prime cure in ordine alla consegna anticipata dell’immobile, sin dalla data del 16/04/2009. Illegittima occupazione o detenzione anticipata sostanzialmente fanno riferimento alla medesima circostanza di fatto, conseguentemente era onere della ricorrente contestarla.
La difesa in appello della ricorrente si è limitata a rilevare che nel contratto non fosse prevista la concessione anticipata del bene, argomentazione ritenuta dalla Corte d’Appello insufficiente di per sé ad escludere che vi fosse occupazione illegittima del bene (ben potendo la detenzione essere stata conseguita per un accordo informale tra le parti, non risultante dal contratto, essendo peraltro la detenzione anticipata ricollegabile ad un contratto di comodato sebbene collegato al preliminare di compravendita, e per il quale non è prescritta la forma scritta ad substantiam). Inoltre, dagli accertamenti della CTU era emerso che due piani dell’immobile erano occupati da una società e da un inquilino, mentre un piano era libero.
Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011).
La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.
La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a provvedere quanto alla parte rimasta intimata in questa sede.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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